IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  circolare del Ministero della Sanita' n. 7 del 15 aprile
1999  (Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del 13 maggio 1999) su criteri e
modalita'   di  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  di
prodotti per piante ornamentali (PPO);
  Vista  la  domanda  presentata  in data 18 aprile 2006 dall'impresa
Copyr  S.p.a., con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto  fitosanitario esente da
classificazione  di  pericolo denominato «CPY 020» uguale al prodotto
di  riferimento  denominato  «Greenpy» registrato al n. 12719/PPO con
decreto direttoriale in data 15 giugno 2005 a nome dell'impresa;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il  prodotto  e'  uguale  al  prodotto  di riferimento denominato
Greenpy dell'impresa medesima; non sono intervenuti nuovi elementi di
valutazione  dopo  il  rilascio  dell'autorizzazione  del prodotto di
riferimento;
    l'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del prodotto di
riferimento;
  Rilevato,   pertanto,   che   non  e'  richiesto  il  parere  della
Commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art.
20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che  la classificazione del preparato denominato CPY 020
e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saraimo
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Piretrine;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:

  A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 15 giugno
2015  l'impresa  Copyr  S.p.a., con sede in Milano, C.so Italia, 6 e'
autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario
esente   da   classificazione   di  pericolo  denominato  CPY  020  e
confezionato           nelle          taglie          da:          ml
100-150-200-250-300-350-400-450-500-600-750-1000.
  Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle
imprese:
    Althaller   Italia   S.r.l.   S.  Colombano  al  Lambro  (Milano)
autorizzato con decreti del 17 febbraio 1981/l° febbraio 2000;
    Irca  Service  S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato
con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13284/PPO.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa interessata.
    Roma, 15 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello