IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, concernente «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, concernente la nomina dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, con il quale il dott. Giovanni Lorenzo Forcieri e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2006, con il quale sono state conferite deleghe al Sottosegretario di Stato alla difesa, dott. Giovanni Lorenzo Forcieri; Decreta: Art. 1. 1. Il Sottosegretario di Stato dott. Giovanni Lorenzo Forcieri, oltre alle materie di cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in premessa, e' delegato: alla trattazione delle questioni di cooperazione internazionale per l'Europa, compresa la Russia, e i Paesi rivieraschi del Mediterraneo; alla trattazione delle problematiche relative ai programmi piu' rilevanti di cooperazione internazionale nel campo degli armamenti; alla trattazione delle problematiche relative ai rapporti con la NATO e l'Unione europea; alla trattazione delle questioni relative all'Organismo congiunto per la cooperazione degli armamenti (OCCAR), alla Lettera d'intenti (Loi), e all'Agenzia di difesa europea (EDA); alla trattazione delle problematiche relative all'area industriale della difesa; ai rapporti con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'universita' e della ricerca per le problematiche difesa-industria e difesa-ricerca scientifica e a trattare le tematiche relative alle leggi 24 dicembre 1985, n. 808, 22 novembre 1994, n. 644 e 9 luglio 1990, n. 185; a sovrintendere e coordinare le problematiche conseguenti ai provvedimenti di riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa; alla trattazione delle problematiche relative alla dismissione degli immobili; alla trattazione e al coordinamento delle problematiche concernenti il rifornimento idrico delle isole minori; alla nomina dei rappresentanti del Ministero della difesa nei comitati misti paritetici previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, nelle commissioni tecniche provinciali previste dall'art. 49 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e nei comitati aventi fisionomia di natura tecnica; all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali della Marina e dal quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto; a sovrintendere alle questioni concernenti i rapporti tra gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale del Paese; a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata, salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.