IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del Governo a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,   concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni,
concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  recante  il  regolamento  di  attuazione dell'art. 10 della
citata legge n. 25 del 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006,
n.  162,  concernente  «Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006,
concernente la nomina dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006,
con  il  quale  il  dott. Giovanni Lorenzo Forcieri e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla difesa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 maggio 2006, con il quale sono
state  conferite  deleghe  al  Sottosegretario  di Stato alla difesa,
dott. Giovanni Lorenzo Forcieri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  Sottosegretario  di  Stato  dott. Giovanni Lorenzo Forcieri,
oltre  alle materie di cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006
citato in premessa, e' delegato:
    alla  trattazione  delle questioni di cooperazione internazionale
per   l'Europa,  compresa  la  Russia,  e  i  Paesi  rivieraschi  del
Mediterraneo;
    alla  trattazione  delle problematiche relative ai programmi piu'
rilevanti di cooperazione internazionale nel campo degli armamenti;
    alla  trattazione delle problematiche relative ai rapporti con la
NATO e l'Unione europea;
    alla trattazione delle questioni relative all'Organismo congiunto
per  la  cooperazione degli armamenti (OCCAR), alla Lettera d'intenti
(Loi), e all'Agenzia di difesa europea (EDA);
    alla    trattazione   delle   problematiche   relative   all'area
industriale della difesa;
    ai  rapporti  con  il Ministero dello sviluppo economico e con il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  per  le problematiche
difesa-industria   e  difesa-ricerca  scientifica  e  a  trattare  le
tematiche  relative  alle leggi 24 dicembre 1985, n. 808, 22 novembre
1994, n. 644 e 9 luglio 1990, n. 185;
    a  sovrintendere  e  coordinare  le  problematiche conseguenti ai
provvedimenti   di  riorganizzazione  delle  aree  tecnico-operativa,
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa;
    alla  trattazione  delle  problematiche relative alla dismissione
degli immobili;
    alla   trattazione   e   al   coordinamento  delle  problematiche
concernenti il rifornimento idrico delle isole minori;
    alla  nomina  dei  rappresentanti  del Ministero della difesa nei
comitati  misti  paritetici previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n.
898, nelle commissioni tecniche provinciali previste dall'art. 49 del
T.U.L.P.S.  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e nei
comitati aventi fisionomia di natura tecnica;
    all'iscrizione  e  radiazione  dal  quadro  del naviglio militare
dello  Stato  delle  unita'  navali  della  Marina  e  dal quadro del
naviglio  militare  dello  Stato  delle  unita'  navali dell'Arma dei
carabinieri,  del  Corpo  della  guardia di finanza e del Corpo delle
capitanerie di porto;
    a  sovrintendere  alle  questioni  concernenti i rapporti tra gli
enti  del  Ministero  della  difesa  e il territorio, con riferimento
all'area settentrionale del Paese;
    a  intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le   province   autonome   di  Trento  e  Bolzano,  della  Conferenza
Stato-citta'  e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata,
salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.