IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del Governo a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,   concernente  «Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni,
concernente «Attribuzione del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n.  556,  recante  il  regolamento  di  attuazione dell'art. 10 della
citata legge n. 25 del 1997;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006,
n.  162,  concernente  «Regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro della difesa»;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006,
concernente la nomina dei Ministri;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006,
con   il   quale   il   dott.   Marco  Verzaschi  e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla difesa;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 maggio 2006, con il quale sono
state  conferite  deleghe  al  Sottosegretario  di Stato alla difesa,
dott. Marco Verzaschi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  Sottosegretario  di  Stato dott. Marco Verzaschi, oltre alle
materie  di  cui al decreto ministeriale del 22 maggio 2006 citato in
premessa, e' delegato:
    alla  trattazione  delle questioni di cooperazione internazionale
per  l'area  delle  Americhe,  con  esclusione  di quelle connesse ai
programmi nel campo degli armamenti;
    a  curare  le  relazioni  con  le  organizzazioni  sindacali  del
personale  civile  e  quelle  con gli organismi di rappresentanza del
personale militare, nonche' a rappresentare il Ministero della difesa
nei  rapporti  con  il  Dipartimento della funzione pubblica e con le
altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;
    alla  trattazione  delle problematiche derivanti dall'impiego del
personale  con  contratto  individuale  addetto ai servizi generali e
alle  lavorazioni,  nonche'  di  personale  delle ditte assuntrici di
servizi generali e di manutenzione presso il Ministero delle difesa;
    alla trattazione delle problematiche connesse con la salubrita' e
sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  e il miglioramento della qualita'
della  vita  nelle  caserme, sia dal punto di vista infrastrutturale,
sia dei servizi e delle attivita' ricreative e culturali;
    a curare le questioni residue connesse all'avvenuto trasferimento
di  competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile
all'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile costituito ai sensi
delle leggi 8 luglio 1998, n. 230 e 6 marzo 2001, n. 64;
    alla  trattazione  dei  provvedimenti  concernenti  i circoli, le
mense e i centri ricreativi dei dipendenti della Difesa;
    all'approvazione    di    bilanci   delle   Casse   ufficiali   e
sottufficiali,   nonche'  all'emanazione  degli  altri  provvedimenti
relativi alle stesse;
    per     i     decreti     di     costituzione     agli    effetti
amministrativo-contabili di enti, distaccamenti e magazzini, ai sensi
degli  articoli  3  e  321 del regolamento per l'amministrazione e le
contabilita'   degli   organismi   dell'Esercito,   della   Marina  e
dell'Aeronautica,   approvato   con   decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;
    al  controllo  sull'utilizzo  dei  contributi,  concessi ai sensi
della  legge 28 dicembre 1995, n. 549, da parte degli enti, istituti,
associazioni,  fondazioni  e  altri  organismi  di cui alla tabella A
allegata alla stessa legge;
    per  i  decreti  di  promozione a titolo onorifico dei cappellani
militari  e  degli  ufficiali  in  congedo  della giustizia militare,
nonche'  per  le  problematiche  relative  all'impiego dei cappellani
militari;
    per   i   provvedimenti  inerenti  alle  attivita'  sportive  del
personale della Difesa e a tenere i rapporti con il C.O.N.I.;
    a  seguire  le iniziative concernenti la promozione dell'immagine
delle Forze armate;
    a  sovrintendere  alle  questioni  concernenti i rapporti tra gli
enti  del  Ministero  della  difesa  e il territorio, con riferimento
all'area centrale del Paese;
    a  intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro, alle riunioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le   province   autonome   di  Trento  e  Bolzano,  della  Conferenza
Stato-citta'  e autonomie locali, nonche' della Conferenza unificata,
salvo che il Ministro non intenda intervenire personalmente.