IL DIRETTORE GENERALE
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 luglio  1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10 dicembre  1975,  n. 724, che reca disposizioni
sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n.  198,  sull'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Vista  la  legge  7 marzo  1985, n. 76, e successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visto   l'art.   28  del  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,
convertito   dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  che  stabilisce  le  aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati;
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  184, recante
l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
  Visto   il  decreto  direttoriale  25 ottobre  2005  che  fissa  la
ripartizione  dei  prezzi  di vendita al pubblico del tabacco da fumo
trinciato;
  Viste  le  istanze  con  le quali la ditta British American Tobacco
Italia  S.p.A  ha  richiesto  la modifica del contenuto dichiarato di
nicotina,  di  catrame e di monossido di carbonio di alcune marche di
sigarette;
  Viste  le richieste delle ditte Gutab Sas e Gallaher Italia Srl per
la  radiazione  dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche
di tabacco lavorato;
  Vista  l'istanza  intesa  a  variare l'inserimento nella tariffa di
vendita  al  pubblico  di  una  marca  di  trinciato  per  sigarette,
presentata dalla ditta Gallaher Italia Srl;
  Considerato,  altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge
13 luglio   1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre
provvedere  all'inserimento  di  una  marca  di  tabacco lavorato, in
conformita'   al   prezzo  indicato  nella  citata  richiesta,  nelle
classificazioni  dei prezzi di vendita di cui alla tabella C allegata
al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;
  Considerato   che   occorre  provvedere  in  linea  con  le  citate
richieste;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  contenuto  di  nicotina,  di catrame e di monossido di carbonio
delle seguenti marche di sigarette e' cosi' modificato:

           ----> vedere tabella a pag. 31 della G.U. <----