IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato; Viste le istanze con le quali la ditta British American Tobacco Italia S.p.A ha richiesto la modifica del contenuto dichiarato di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio di alcune marche di sigarette; Viste le richieste delle ditte Gutab Sas e Gallaher Italia Srl per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacco lavorato; Vista l'istanza intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di una marca di trinciato per sigarette, presentata dalla ditta Gallaher Italia Srl; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di una marca di tabacco lavorato, in conformita' al prezzo indicato nella citata richiesta, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005; Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste; Decreta: Art. 1. Il contenuto di nicotina, di catrame e di monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette e' cosi' modificato: ----> vedere tabella a pag. 31 della G.U. <----