IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Chianti Classico;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 273 del 24 novembre 2003, con
il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
di  Firenze,  con  sede  in Firenze, piazza dei Giudici n. 3 e' stata
designata  quale  autorita'  pubblica ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta Chianti Classico;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del
decreto di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  la  giunta  regionale  della  regione Toscana con
delibera G.R. n. 435 del 19 giugno 2006 ha confermato quale autorita'
pubblica  da  designare  per  l'effettuazione  dei  controlli  per la
denominazione  di  origine  protetta  Chianti  Classico, la Camera di
commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta Chianti
Classico  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire   alla  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e
artigianato di Firenze la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera
di  commercio,  industria,  agricoltura e artigianato di Firenze, con
sede in Firenze, piazza dei Giudici n. 3 con decreto 16 ottobre 2003,
ad  effettuare  i  controlli  sulla denominazione di origine protetta
Chianti Classico registrata con il regolamento della Commissione (CE)
n. 2446/2000 del 6 novembre 2000 e' prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera stessa.