IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  1263/96  del  1° luglio  1996, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della   indicazione   geografica   protetta  Radicchio  Variegato  di
Castelfranco;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il decreto 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  150 del 1° luglio 2003, con il quale
l'organismo   CSQA  -  Certificazioni  S.r.l.,  con  sede  in  Thiene
(Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione geografica protetta Radicchio Variegato
di Castelfranco;
  Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la
validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di
controllo  denominato CSQA - Certificazioni S.r.l. e' stata prorogata
di 120 giorni a far data dal 5 giugno 2006;
  Considerato  che  il  Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e
Variegato  di  Castelfranco con nota del 10 maggio 2006 ha comunicato
di   confermare   l'organismo  CSQA  -  Certificazioni  S.r.l.  quale
organismo  di  controllo e di certificazione ai sensi del citato art.
10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta Radicchio
Variegato  di  Castelfranco  anche  nella  fase  intercorrente tra la
scadenza  della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al
fine  di  consentire  all'organismo  CSQA  - Certificazioni S.r.l. la
predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  6 giugno  2003,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  CSQA  - Certificazioni
S.r.l.,  con  sede  in  Thiene  (Vicenza),  via S. Gaetano n. 74, con
decreto  6 giugno  2003,  ad effettuare i controlli sulla indicazione
geografica  protetta  Radicchio  Variegato di Castelfranco registrata
con  il  regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo stesso.