IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della  legge 29 dicembre 1990 n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista   l'istanza   del  sig.  Tissoni  Marco,  nato  a  Savona  il
17 settembre  1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento
del  titolo  professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini
dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  giurisprudenza»  conseguita  presso  l'Universita' degli
studi  di  Genova  in data 14 luglio 1981 e che detto titolo e' stato
omologato  con  il  corrispondente titolo accademico spagnolo in data
15 novembre 2005 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;
  Considerato  che  e'  iscritto  all'«Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid» dal 1° dicembre 2005;
  Preso  atto  altresi'  che  l'istante  ha dimostrato di aver svolto
pratica  forense  presso uno studio legale italiano come da attestato
dal  Consiglio  dell'Ordine  degli  avvocati  di Savona del 15 aprile
1988;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 7 settembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Tissoni  Marco,  nato  a  Savona  il  17 settembre  1956,
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.