LA COMMISSIONE

  Premesso:
    che  l'azienda  Francigena  S.r.l. di Viterbo svolge attivita' di
trasporto pubblico locale;
    che  questa Commissione, nelle sedute del 9 luglio e 10 settembre
1992,   ha   dichiarato  idoneo  l'accordo  aziendale  contenente  la
regolamentazione  delle  prestazioni  indispensabili concluso in data
9 giugno  1992 tra il comune di Viterbo e le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria;
    che,  tuttavia,  in  ottemperanza  agli  obblighi  imposti  dalla
vigente   normativa   la   gestione  del  Trasporto  pubblico  locale
esercitata  dal comune di Viterbo fino alla data del 28 febbraio 2003
a  decorrere  dal 1° marzo 2003 si e' trasferita automaticamente alla
Francigena S.r.l., partecipata interamente dallo stesso comune;
    che,  in  data  21 maggio  2004,  l'azienda  Francigena S.r.l. di
Viterbo  e  le  segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali
Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la
R.S.U.   aziendale   hanno   concluso   un  accordo  aziendale  sulle
prestazioni  indispensabili  da  garantire  in  caso  di sciopero del
personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge
n.  146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento
alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria
delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di
garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
    che   le   parti   hanno   condizionato   la  piena  operativita'
dell'efficacia  dell'accordo  alla  approvazione  del contenuto dello
stesso da parte del consiglio di amministrazione;
    che, come risulta dalla documentazione pervenuta, il consiglio di
amministrazione   della  Francigena  S.r.l.  ha  approvato,  in  data
27 maggio  2004,  il  contenuto  del  predetto  accordo, determinando
pertanto la piena operativita' dello stesso;
    che,  in  data  13 gennaio  2006, tale accordo e' stato trasmesso
alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione
del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a),
della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83;
    che,   in   data  17 gennaio  2006,  l'ADOC  ha  espresso  parere
favorevole in ordine al contenuto dell'accordo;
    che  parimenti,  in  data  23 gennaio  2006, il Comitato centrale
dell'Unione  nazionale  consumatori  ha espresso parere favorevole in
ordine al contenuto dell'accordo;
  Considerato:
    che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
    che  la  predetta  regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
      a) dettagliata  descrizione  del  tipo e dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera a);
      b) individuazione  delle  fasce  orarie  durante  le quali deve
essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera b);
      c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
        -   i  servizi  esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della
disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta,
servizi amministrativi...);
        -  procedure  da  adottare  all'inizio  dello sciopero e alla
ripresa del servizio;
        -  procedure  da  adottare  per garantire il servizio durante
tutta la durata delle fasce;
        -  criteri,  procedure e garanzie da adottare per i servizi a
lunga percorrenza;
        -  garanzia  dei  presidi  aziendali  atti  ad  assicurare la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi;
        -  eventuali  procedure  da adottare per forme alternative di
agitazioni sindacali;
        -  in  caso  di  trasporto  di  merci,  garanzia  dei servizi
necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di
beni  di  prima  necessita',  di  animali  vivi, di merci deperibili,
nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
        -  individuazione  delle aziende che per tipo, orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
        -  individuazione dei servizi da garantire in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
    che   l'art.  10,  lettera  a),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
  Rilevato:
    che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima
richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di
utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le
quali   deve   essere  garantito  il  servizio  completo  sono  cosi'
individuate:  dalle  ore 5,30 alle ore 8,30 e dalle ore 17 e alle ore
20;
    che  tale  modifica  circa  la collocazione oraria delle fasce di
garanzia  del  servizio  si  e'  resa  necessaria «per uniformita' di
comportamento con le altre realta' del T.P.L. operanti sul territorio
regionale»;
    che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo
alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16
della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le
parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo
medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle
previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando
l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le
previsioni della regolamentazione medesima;
  Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale
dell'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo, concluso in data 21 maggio
2004,  con  le  segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali
Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal nonche' la
R.S.U. aziendale;
  Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art.
2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame,
restano  in  vigore  le regole di cui alla citata legge n. 146/1990 e
seguenti   modifiche,   nonche'   alla   menzionata  regolamentazione
provvisoria del settore;
                               Dispone
la  comunicazione  della  presente  delibera  all'azienda  Francigena
S.r.l.  di  Viterbo, alle segreterie provinciali delle organizzazioni
sindacali  Filt-Cgil,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporti, Faisa-Cisal
nonche'  la R.S.U. aziendale, al prefetto di Viterbo, al Ministro dei
trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della
Commissione.
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

  Roma, 13 settembre 2006

                                               Il presidente: Martone