IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1491/03 del 25 agosto 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con
il  quale  l'organismo  Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r. l., con sede in Roma, via
Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
denominazione di origine protetta «Monte Etna»;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del
decreto di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato   che   la  Societa'  cooperativa  agricola  produttori
agricoli  ha confermato Agroqualita' - Societa' per la certificazione
della  qualita'  nell'agroalimentare  a  r.  l.  quale  organismo  di
controllo  e  di  certificazione  ai  sensi  del  citato  art. 10 del
regolamento  (CE)  n. 510/06 per la denominazione di origine protetta
«Monte Etna»;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione  di origine protetta «Monte
Etna»  anche  nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  a r.l. la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita' nell'agroalimentare a r.l.;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r. l., con
sede  in  Roma,  via  Montebello n. 8 con decreto 16 ottobre 2003, ad
effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte
Etna»  registrata  con  il  regolamento (CE) n. 1491/03 del 25 agosto
2003   e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.