IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione  di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio
extravergine di oliva;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  Regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  decreto  4 novembre  2003  con il quale l'organismo «3 A
Parco  tecnologico  agroalimentare  dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.»,
con  sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) e' stato autorizzato
ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta
«Alto Crotonese» riferita all'olio extravergine di oliva;
  Vista   la   comunicazione   del   Consorzio  di  tutela  dell'olio
extravergine  di  oliva D.O.P. «Alto Crotonese», datata 2 maggio 2006
che  ha  confermato  per  il controllo sulla denominazione di origine
protetta  Alto  Crotonese  riferita  all'olio  extravergine di oliva,
l'organismo   denominato   «3   A  Parco  tecnologico  agroalimentare
dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di
Todi (Perugia);
  Considerato  che  l'organismo «3 A Parco tecnologico agroalimentare
dell'Umbria  -  Soc.  cons. a r.l.» risulta gia' iscritto nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  Indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
Attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Considerato  che  l'organismo  di  controllo «3 A Parco tecnologico
agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ha dimostrato di aver
adeguato  in  modo  puntuale il piano di controllo predisposto per la
denominazione  di origine protetta «Alto Crotonese» riferita all'olio
extravergine  di  oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura
idonea  a  garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di
origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine protetta «Alto Crotonese»
riferita all'olio extravergine di oliva;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole Alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero delle politiche agricole,
alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10  regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e'
stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed
attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del
disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  «3  A  Parco  tecnologico agroalimentare dell'Umbria -
Soc.  cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia),
e'  autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di  controllo, previste
dall'art.  10  del regolamento (CE) n. 510/96 per la denominazione di
origine  protetta  Alto  Crotonese  riferita all'olio extravergine di
oliva,  registrata  in  ambito  europeo come denominazione di origine
protetta con regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003.