IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  il  quale  prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle
esigenze  dei contribuenti, i termini riguardanti gli adempimenti dei
contribuenti  relativi  a  imposte  e  contributi dovuti in base allo
stesso decreto;
  Visto  il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione  fiscale, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   37,   comma 49,   del  citato
decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, con il quale e' stato stabilito
che,  a  partire  dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita IVA sono
tenuti   ad   effettuare   i   versamenti   fiscali,  contributivi  e
previdenziali   ivi   previsti   mediante   modalita'   di  pagamento
telematiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'On.  Prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerate  le contingenti difficolta' di natura tecnico-operativa
evidenziate  dagli  ordini  professionali tenuti ad eseguire i dovuti
versamenti nella prescritta modalita' telematica;
  Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento del predetto
termine  per  consentire ai contribuenti titolari di partita IVA, che
hanno  strutture  non immediatamente adeguabili, di fruire di un piu'
congruo  periodo  di  tempo  per  effettuare  le necessarie modifiche
tecnico-operative;
  Ritenuto,    infine,    che    le    difficolta'   di   adeguamento
tecnico-operative  evidenziate  dagli  ordini professionali non hanno
interessato  societa' ed enti commerciali, in quanto dotati di idonee
strutture tecniche;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il  termine  iniziale  fissato al 1° ottobre 2006 dall'art. 37,
comma 49,  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'utilizzo di
modalita' di pagamento esclusivamente in via telematica, e' differito
al  1° gennaio 2007 per i soggetti titolari di partita IVA diversi da
quelli  di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle  imposte  dirette,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2006
                                                 Il Presidente: Prodi