IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, con il quale sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette; Visto il decreto direttoriale 27 settembre 2006, che fissa nell'allegata tabella A, la nuova ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette in vigore dal 2 ottobre 2006; Considerata la necessita' di adeguare il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette con le modalita' previste dal citato decreto direttoriale 25 luglio 2005; Decreta: Art. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette e' fissato nella percentuale del 92,07% del prezzo medio ponderato delle sigarette rilevato sulla base delle vendite registrate nel terzo trimestre 2006, corrispondente in valore assoluto a 165,00 euro al chilogrammo, pari al prezzo di 3,30 euro per il pacchetto da 20 sigarette e di 1,65 euro per il pacchetto da 10 sigarette. Restano confermate tutte le altre disposizioni previste dal decreto direttoriale 25 luglio 2005.