IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche o integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari; Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 18 agosto 1992; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari, e successive modifiche; Considerata la necessita' di sostituire il vaccino anticarbonchioso attualmente in uso con un vaccino piu' rispondente agli attuali criteri scientifici; Visto il parere, favorevole espresso al riguardo dalla sezione IV del Consiglio superiore di sanita' nella riunione del 16 marzo 2005; Decreta: Art. 1. 1. Il capitolato tecnico relativo alla «composizione, conservazione, controllo e confezionamento del vaccino contro il carbonchio ematico» di cui all'allegato al decreto del Ministro della sanita' 7 luglio 1992, richiamato in premessa, e' sostituito dall'allegato al presente decreto. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2006 Il Ministro (ad interim): Berlusconi Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 106