IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto   27 luglio   1934,   n.   1265,  e  successive  modifiche  o
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320;
  Vista  la  legge  23 giugno  1970,  n.  503, modificata dalla legge
11 marzo 1974, n. 101;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  1992 per la produzione,
acquisto  e  distribuzione  di  antigene  e vaccino per la profilassi
immunizzante  obbligatoria  degli  animali  e  per  gli interventi di
emergenza,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 18 agosto
1992;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modifiche,  recante  norme  sul  riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 febbraio  1993, n. 66, attuativo
della direttiva n. 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali
veterinari  e  disposizioni  complementari per i medicinali ad azione
immunologica;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al
riordino   degli   istituti   zooprofilattici  sperimentali  a  norma
dell'art.  1,  comma 1,  lettera  h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Vista   la  direttiva  2001/82/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo
ai medicinali veterinari, e successive modifiche;
  Considerata la necessita' di sostituire il vaccino anticarbonchioso
attualmente  in  uso  con  un  vaccino  piu' rispondente agli attuali
criteri scientifici;
  Visto  il  parere, favorevole espresso al riguardo dalla sezione IV
del Consiglio superiore di sanita' nella riunione del 16 marzo 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.    Il    capitolato   tecnico   relativo   alla   «composizione,
conservazione,  controllo  e  confezionamento  del  vaccino contro il
carbonchio ematico» di cui all'allegato al decreto del Ministro della
sanita'   7 luglio   1992,  richiamato  in  premessa,  e'  sostituito
dall'allegato al presente decreto.
  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.

    Roma, 28 marzo 2006

                                 Il Ministro (ad interim): Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 106