L'AUTORITA' Nella riunione del consiglio del 2 agosto 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997; Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione italiana S.p.a., nonche' delega al governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il «testo unico della radiotelevisione» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45; Vista la propria delibera n. 136/05/CONS, recante «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112», del 1° marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35; Vista la propria delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante «Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale»; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato « testo unico», l'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi di cui al titolo I, capo I dello stesso testo unico, il quale individua, altresi', gli ulteriori e specifici compiti di pubblico servizio che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di utilita' sociale; Considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 1, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidato per concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della societa' concessionaria e che ai sensi dell'art. 49, comma 1, dello stesso testo unico la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' affidata, per la durata di dodici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Rilevato che ai sensi dell'art. 45, comma 2, del testo unico, il servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce: a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della societa' concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica; b) un numero adeguato di ore di trasmissione televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e' definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di intrattenimento per i minori; c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b) in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici; d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano richiesta; e) la costituzione di una societa' per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle piu' significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale; f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita' sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane; h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva; i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; k) la realizzazione nei termini previsti dalla legge delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale; l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilita'; m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223; n) l'articolazione della societa' concessionaria in una o piu' sedi nazionali e in sedi di ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano; o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge; p) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali; q) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza; Rilevato, altresi', che secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 5, del testo unico, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di tali quote il contratto di servizio dovra' stabilire una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia e che, ai sensi del successivo comma 8, la concessionaria riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei; Considerato che sono compiti prioritari del servizio pubblico generale radiotelevisivo garantire la liberta', il pluralismo, l'obiettivita', la completezza, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul principio delle pari opportunita'; rispettare la dignita' della persona e dei minori; favorire la crescita civile ed il progresso sociale; promuovere la cultura, l'istruzione e la lingua italiana; salvaguardare l'identita' nazionale e locale; garantire servizi di utilita' sociale; favorire la ricezione dell'offerta radiofonica, televisiva e multimediale dei disabili sensoriali; assicurare la qualita' del segnale e la massima copertura del territorio; estendere alla collettivita' i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle nuove tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e varia per corrispondere alle esigenze della totalita' degli utenti; Considerato che la qualita' dell'offerta televisiva costituisce un fine strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione, in tutte le reti e in tutte le fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal fine, e' opportuno istituire un sistema di valutazione della qualita' dell'offerta che si avvalga di appositi indicatori e di indici di soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio; Rilevato che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, e' fissata al 31 dicembre 2005 e che il contratto di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo le previsioni della legge, assumendo la denominazione di «contratto nazionale di servizio», a cui si aggiungono i contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali; Considerato che ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'art. 45, comma 4, del testo unico, con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministero delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali; Vista la propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con la quale l'Autorita' ha approvato lo schema di linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio 2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni; Tenuto conto dell'opportunita' di accogliere le osservazioni formulate dal Ministero delle comunicazioni sul citato schema di provvedimento; Considerato che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, resta fissato nelle attuali ore di programmazione televisiva e radiofonica trasmesse dalla RAI e dedicate alle tipologie di cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorita' da adottare ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del testo unico; Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Oggetto 1. Fermi restando gli obblighi che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e' tenuta a garantire ai sensi della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del diritto comunitario e degli accordi internazionali, il presente provvedimento definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze culturali, nazionali e locali, valide per il periodo di vigenza del contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero» e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di seguito denominata «RAI», per il triennio 2006-2008.