L'AUTORITA'
  Nella riunione del consiglio del 2 agosto 2006;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo», pubblicata nel
supplemento   ordinario   n.  154/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione
italiana S.p.a., nonche' delega al governo per l'emanazione del testo
unico  della  radiotelevisione», pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 104 del 5 maggio 2004, e, in particolare, l'art. 17;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  luglio 2005, n. 177 recante il
«testo  unico  della  radiotelevisione»  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 208 del 7 settembre 2005, e, in particolare l'art. 45;
  Vista  la  propria  delibera  n. 136/05/CONS, recante «Interventi a
tutela  del  pluralismo  ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112»,
del   1°  marzo  2005,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35;
  Vista  la  propria  delibera 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante
«Approvazione   di  un  programma  di  interventi  volto  a  favorire
l'utilizzazione   razionale  delle  frequenze  destinate  ai  servizi
radiotelevisivi  nella  prospettiva  della  conversione  alla tecnica
digitale»;
  Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31
luglio  2005,  n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione,
di  seguito  denominato  «  testo unico», l'attivita' di informazione
radiotelevisiva,  da  qualsiasi  emittente esercitata, costituisce un
servizio di interesse generale ed e' svolta nel rispetto dei principi
di  cui  al  titolo  I,  capo  I  dello  stesso testo unico, il quale
individua,  altresi',  gli  ulteriori e specifici compiti di pubblico
servizio   che  la  concessionaria  del  servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo   e'   tenuta  ad  adempiere  nell'ambito  della  sua
complessiva  programmazione,  anche  non  informativa, ivi inclusa la
produzione  di  opere  audiovisive  europee  realizzate da produttori
indipendenti,  al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e
il  progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura,
di salvaguardare l'identita' nazionale e di assicurare prestazioni di
utilita' sociale;
  Considerato che ai sensi dell'art. 45, comma 1, del testo unico, il
servizio   pubblico   generale   radiotelevisivo   e'   affidato  per
concessione a una societa' per azioni, che lo svolge sulla base di un
contratto  nazionale  di  servizio  stipulato  con il Ministero delle
comunicazioni,  e  di  contratti  di  servizio  regionali  e,  per le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali
sono   individuati   i   diritti   e   gli  obblighi  della  societa'
concessionaria  e  che  ai  sensi dell'art. 49, comma 1, dello stesso
testo   unico   la   concessione   del   servizio  pubblico  generale
radiotelevisivo  e'  affidata,  per  la  durata  di dodici anni dalla
entrata  in  vigore  della  legge stessa, alla RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a.;
  Rilevato  che  ai  sensi dell'art. 45, comma 2, del testo unico, il
servizio pubblico generale radiotelevisivo comunque garantisce:
    a)   la   diffusione   di  tutte  le  trasmissioni  televisive  e
radiofoniche  di  pubblico servizio della societa' concessionaria con
copertura  integrale  del territorio nazionale, per quanto consentito
dallo stato della scienza e della tecnica;
    b)  un  numero  adeguato  di  ore  di  trasmissione  televisive e
radiofoniche    dedicate   all'educazione,   all'informazione,   alla
formazione,  alla promozione culturale, con particolare riguardo alla
valorizzazione  delle  opere  teatrali, cinematografiche, televisive,
anche  in  lingua  originale, e musicali riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative, il cui numero di ore e' definito
ogni  tre anni con deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,  escludendo dal computo di tali ore le trasmissioni di
intrattenimento per i minori;
    c)  la  diffusione  delle  trasmissioni di cui alla lettera b) in
modo  proporzionato,  in  tutte  le  fasce  orarie,  anche di maggior
ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
    d)  l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti  e  secondo  le
modalita'  indicati  dalla  legge, in favore dei partiti e dei gruppi
rappresentati  in  Parlamento  e  in  assemblee e consigli regionali,
delle   organizzazioni   associative   delle  autonomie  locali,  dei
sindacati  nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei  movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle
associazioni   nazionali  del  movimento  cooperativo  giuridicamente
riconosciute,  delle  associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri  nazionali  e  regionali,  dei gruppi etnici e linguistici e
degli  altri  gruppi di rilevante interesse nazionale che ne facciano
richiesta;
    e)  la  costituzione  di  una  societa'  per  la  produzione,  la
distribuzione   e   la   trasmissione  di  programmi  radiotelevisivi
all'estero,  finalizzati  alla conoscenza e alla valorizzazione della
lingua,    della   cultura   e   dell'impresa   italiane   attraverso
l'utilizzazione   dei   programmi   e   la   diffusione   delle  piu'
significative produzioni nel panorama audiovisivo nazionale;
    f)  la  diffusione  di  trasmissioni radiofoniche e televisive in
lingua  tedesca  e  ladina  per  la provincia autonoma di Bolzano, in
lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese
per  la  regione  autonoma  Valle  d'Aosta e in lingua slovena per la
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    g)  la  trasmissione  gratuita  dei  messaggi di utilita' sociale
ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e  la trasmissione di adeguate informazioni
sulla viabilita' delle strade e delle autostrade italiane;
    h)  la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente  ai  minori,  che tengano conto delle esigenze e della
sensibilita' della prima infanzia e dell'eta' evolutiva;
    i)   la   conservazione   degli  archivi  storici  radiofonici  e
televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
    k)  la  realizzazione  nei  termini  previsti  dalla  legge delle
infrastrutture  per  la  trasmissione  radiotelevisiva  su  frequenze
terrestri in tecnica digitale;
    l)  la  realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilita';
    m)  il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
    n)  l'articolazione  della  societa' concessionaria in una o piu'
sedi  nazionali  e  in  sedi  di  ciascuna  regione e, per la regione
Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
    o) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di  handicap  sensoriali  in  attuazione  dell'art. 4, comma 2, della
legge;
    p)  la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati,  in particolare per le finalita' di cui alla lettera b) e
per  le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli strumenti
linguistici locali;
    q) la realizzazione di attivita' di insegnamento a distanza;
  Rilevato, altresi', che secondo quanto previsto dall'art. 44, comma
5,  del  testo  unico,  a  partire  dal  contratto di servizio per il
triennio  2006-2008, la concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo  destina  una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi  complessivi  annui  alla  produzione  di  opere  europee, ivi
comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. All'interno di
tali  quote  il contratto di servizio dovra' stabilire una riserva di
produzione,   o  acquisto,  da  produttori  indipendenti  italiani  o
europei,  di cartone animato appositamente prodotto per la formazione
dell'infanzia   e   che,   ai   sensi  del  successivo  comma  8,  la
concessionaria  riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle
opere audiovisive e ai film europei;
  Considerato  che  sono  compiti  prioritari  del  servizio pubblico
generale   radiotelevisivo  garantire  la  liberta',  il  pluralismo,
l'obiettivita',  la  completezza,  l'imparzialita'  e  la correttezza
dell'informazione; favorire l'accesso alla programmazione fondato sul
principio  delle  pari  opportunita';  rispettare  la  dignita' della
persona  e  dei  minori;  favorire la crescita civile ed il progresso
sociale;  promuovere  la  cultura, l'istruzione e la lingua italiana;
salvaguardare  l'identita'  nazionale  e locale; garantire servizi di
utilita'  sociale;  favorire  la  ricezione dell'offerta radiofonica,
televisiva  e  multimediale  dei  disabili  sensoriali; assicurare la
qualita' del segnale e la massima copertura del territorio; estendere
alla  collettivita'  i vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e delle
nuove  tecnologie; assicurare una programmazione equilibrata, ampia e
varia per corrispondere alle esigenze della totalita' degli utenti;
  Considerato  che la qualita' dell'offerta televisiva costituisce un
fine  strategico della missione di servizio pubblico, che deve essere
perseguito anche nei generi a piu' ampia diffusione, in tutte le reti
e  in  tutte  le  fasce orarie, anche di maggior ascolto e che, a tal
fine, e' opportuno istituire un sistema di valutazione della qualita'
dell'offerta  che  si  avvalga  di appositi indicatori e di indici di
soddisfazione degli utenti definiti dal contratto di servizio;
  Rilevato che la scadenza del contratto di servizio tra il Ministero
delle  comunicazioni  e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per
il  triennio  2003-2005,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  14 febbraio 2003, e' fissata al 31 dicembre 2005 e che il
contratto  di servizio per il triennio 2006-2008 va stipulato secondo
le  previsioni  della legge, assumendo la denominazione di «contratto
nazionale  di  servizio», a cui si aggiungono i contratti di servizio
regionali  e,  per  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano,
provinciali;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  17, comma 4, della legge 31
luglio 2004, n. 112, trasfuso nell'art. 45, comma 4, del testo unico,
con  deliberazione  adottata  d'intesa dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e  dal  Ministero  delle comunicazioni prima di
ciascun  rinnovo triennale del contratto di servizio, sono fissate le
linee-guida  sul  contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del servizio
pubblico   generale   radiotelevisivo,  definite  in  relazione  allo
sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali;
  Vista  la  propria delibera n. 55/06/CONS del 1° febbraio 2006, con
la  quale  l'Autorita'  ha  approvato  lo  schema  di linee guida sul
contenuto  degli  ulteriori  obblighi  del servizio pubblico generale
radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 31 luglio
2004, n. 112, sottoposto all'intesa del Ministro delle comunicazioni;
  Tenuto   conto  dell'opportunita'  di  accogliere  le  osservazioni
formulate  dal  Ministero  delle  comunicazioni  sul citato schema di
provvedimento;
  Considerato che il numero di ore televisive e radiofoniche dedicato
all'educazione,  all'informazione,  alla  formazione, alla promozione
culturale,   resta   fissato  nelle  attuali  ore  di  programmazione
televisiva   e  radiofonica  trasmesse  dalla  RAI  e  dedicate  alle
tipologie  di  cui sopra fino a nuova deliberazione dell'Autorita' da
adottare ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b), del testo unico;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Giancarlo  Innocenzi Botti e
Michele  Lauria,  relatori  ai sensi dell'articolo 29 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1.  Fermi  restando gli obblighi che la concessionaria del servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo  e'  tenuta  a garantire ai sensi
della normativa vigente in materia radiotelevisiva e nel rispetto del
diritto  comunitario  e  degli  accordi  internazionali,  il presente
provvedimento  definisce le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi  del servizio pubblico generale radiotelevisivo in relazione
allo  sviluppo  dei mercati, al progresso tecnologico e alle esigenze
culturali,  nazionali  e locali, valide per il periodo di vigenza del
contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle comunicazioni,
di  seguito  denominato  «Ministero»  e  la  RAI  -  Radiotelevisione
italiana  S.p.a.,  di  seguito  denominata  «RAI»,  per  il  triennio
2006-2008.