IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della indicazione geografica protetta Cappero di Pantelleria;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il   decreto  10 giugno  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 149 del 30 giugno 2003, con il
quale  la  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di  Trapani,  con  sede  in  Trapani,  corso  Italia  n. 30, e' stata
designata   quale  autorita'  pubblica  incaricata  di  effettuare  i
controlli   sulla   ad   effettuare  i  controlli  della  indicazione
geografica protetta Cappero di Pantelleria;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal  10 giugno  2003,  data  di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Visto il decreto 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 115 del 19 maggio 2006 con il quale la
validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata  alla Camera di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura di Trapani quale
autorita'  pubblica  incaricata  di  effettuare  i controlli sulla ad
effettuare  i controlli della indicazione geografica protetta Cappero
di Pantelleria e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal
9 giugno 2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta Cappero di
Pantelleria  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire   rilasciata   alla   Camera   di   commercio,  industria,
artigianato ed agricoltura di Trapani la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  10 giugno  2003,  fino
all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trapani;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  alla  Camera di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura  di  Trapani, con sede in Trapani, corso
Italia  n.  30, con decreto 10 giugno 2003, ad effettuare i controlli
sulla   indicazione   geografica  protetta  Cappero  di  Pantelleria,
registrata  con  Regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996, e'
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione alla Camera stessa.