IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto  il  decreto-legge  15 aprile  2002,  n.  63,  convertito con
modificazioni,   dalla   legge   15 giugno   2002,  n.  112,  recanti
disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione  del  sistema  di formazione del costo dei prodotti
farmaceutici,      adempimenti     ed     adeguamenti     comunitari,
cartolarizzazioni,  valorizzazione  del  patrimonio  e  finanziamento
delle infrastrutture;
  Visto  l'art. 9, comma 1-bis, lettera a) della legge di conversione
n.  112/2002  che prevede fra l'altro la possibilita' di alienare gli
immobili  di  proprieta'  degli  enti  pubblici soppressi di cui alla
legge  4 dicembre  1956, n. 1404, con le modalita' previste al capo I
del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
  Visto   il   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,  recante
«Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento  immobiliare»  convertito con legge 23 novembre 2001, n.
410;
  Visto  il  capo  I  del  decreto-legge  n. 351/2001 che prevede fra
l'altro   ai  fini  della  ricognizione  del  patrimonio  immobiliare
pubblico,  l'individuazione,  con  appositi decreti dirigenziali, dei
beni immobili degli enti pubblici;
  Considerato  che  l'art. 9, comma 1-bis, della legge di conversione
n.  112/2002  dispone  che  i  relativi  decreti  dirigenziali  siano
adottati  dal  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato;
  Visti  i  commi 224,  225,  226, 228, e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visti  i  commi 89,  90,  e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006);
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la societa'
Fintecna S.p.a. - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi
-  sottoscritta  il  27 settembre  2004  ed  in virtu' della quale la
gestione  della  liquidazione degli enti soppressi ed in liquidazione
presso   l'Ispettorato   generale  per  la  liquidazione  degli  enti
disciolti (IGED) nonche' del relativo contenzioso e' affidata a detta
societa' alle condizioni indicate nella convenzione medesima;
  Visto  l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto 18 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Considerato  che  a  seguito della soppressione degli enti pubblici
sono  state avviate procedure liquidatorie ai sensi e per gli effetti
della legge n. 1404/1956 e che risultano nella disponibilita' di tali
procedure  liquidabili  immobili  di  proprieta'  degli enti pubblici
soppressi;
  Rilevata  la  necessita'  ai  fini  di  avvalersi  della previsione
normativa   recata   dall'art.   9,   comma 1-bis,   lettera a),  del
decreto-legge   n.   63/2002,  di  accelerare  la  conclusione  delle
procedure  liquidatorie in atto e di provvedere all'alienazione degli
immobili degli enti soppressi;
  Ritenuto  di rinviare ad altro provvedimento da adottarsi a seguito
della conclusione di apposita conferenza di servizi da tenersi per la
individuazione degli immobili gia' di proprieta' di enti soppressi ed
attualmente oggetto di contenzioso con enti locali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  di  proprieta'  dei  seguenti  enti  soppressi:  Associazione
Nazionale  per il Controllo della Combustione (A.N.C.C.); Cassa Mutua
Provinciale di Malattia per gli Artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia
e  Federazione  Nazionale; Cassa Mutua per gli Esercenti le Attivita'
Commerciali  di: Chieti, Firenze, Forli', Salerno, Latina, L'Aquila e
Varese; Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i Coltivatori Diretti
di:  Chieti, Pescara, Penne (Pescara), Massa Carrara, Torino, Caserta
e  Federazione  Nazionale;  Cassa Mutua Nazionale Lavoratori Giornali
Quotidiani   (C.M.N.L.G.Q.);   Ente   Nazionale   Lavoratori   Ciechi
(E.N.L.C.);   Istituto   Nazionale   Gestione   Imposte   di  Consumo
(I.N.G.I.C.);  Istituto  Nazionale  Istruzione  e  addestramento  nel
Settore   Artigiano   (I.N.I.A.S.A.);   Ente   Nazionale   Previdenza
Dipendenti   da  Enti  di  Diritto  Pubblico  (E.N.P.D.E.D.P);  Opera
Nazionale  Invalidi  di  Guerra  (O.N.I.G.);  Istituto  Nazionale per
l'Assicurazione   contro   le  Malattie  (I.N.A.M.),  Ente  Nazionale
Prevenzione  Infortuni  (E.N.P.I.),  Opera  Nazionale  Maternita'  ed
Infanzia  (O.N.M.I.),  Ente Nazionale per la Previdenza ed Assistenza
per  le  Ostetriche  (E.N.P.A.O.), i beni immobili individuati, sulla
base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e
gli uffici pubblici, negli elenchi allegati, facenti parte integrante
del presente decreto.