IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1491/03 del 25 agosto 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con
il quale l'organismo Check Fruit Srl, con sede in Bologna, via Cesare
Boldrini  n. 24, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla
indicazione geografica protetta Ficodindia dell'Etna;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del
decreto di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio Euroagrumi di Biancavilla (Catania),
pur  essendone  richiesto,  non  ha  ancora  provveduto  a  segnalare
l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo
alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta Ficodindia
dell'Etna  anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo Check Fruit Srl oppure all'eventuale nuovo organismo di
controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  denominato Check Fruit
Srl,  con  sede  in  Bologna,  via  Cesare Boldrini n. 24 con decreto
16 ottobre   2003,   ad  effettuare  i  controlli  sulla  indicazione
geografica   protetta   Ficodindia   dell'Etna   registrata   con  il
regolamento  (CE)  n.  1491/03  del  25 agosto 2003 e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale  nuovo  organismo  di
controllo.