IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 1665/2003 del 22 settembre 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto   il  decreto  16 ottobre  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003, con
il   quale  l'organismo  IS.ME.  CERT.  -  Istituto  mediterraneo  di
certificazione  agroalimentare,  con  sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro  direzionale  Isola  G/1, e' stato autorizzato ad effettuare i
controlli  sulla indicazione geografica protetta Clementine del Golfo
di Taranto;
  Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale
decorrente  dal 16 ottobre 2003, data di pubblicazione emanazione del
decreto di autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il Consorzio Agrumicoltori Tarantini con nota del
25 settembre ha comunicato che il consiglio di amministrazione non ha
ancora   provveduto   alla   conferma   di   IS.ME.CERT.  -  Istituto
mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare,  ne'  all'eventuale
scelta   del   nuovo   ente   quale   organismo  di  controllo  e  di
certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006  per la indicazione geografica protetta Clementine del Golfo
di Taranto;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta Clementine
del  Golfo  di Taranto anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione
agroalimentare oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  IS.ME. CERT - Istituto
mediterraneo  di  certificazione  agroalimentare, con sede in Napoli,
via  G.  Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 16 ottobre
2003, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
Clementine del Golfo di Taranto registrata con il regolamento (CE) n.
1665/2003  del 22 settembre 2003 e' prorogata fino all'emanazione del
decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure
all'eventuale nuovo organismo di controllo.