IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000)  ed in particolare l'art. 18, che
stabilisce  che  le  imprese  di  vendita  del gas hanno l'obbligo di
fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
  Visto  l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico (di seguito:
il  Ministero),  provvede  alla  sicurezza,  all'economicita'  e alla
programmazione   del   sistema  nazionale  del  gas,  anche  mediante
specifici  indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita'
e   la   sicurezza   degli   approvvigionamenti   e   di  ridurre  la
vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
  Visto  l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che
stabilisce   che   il   Ministero,  in  caso  di  crisi  del  mercato
dell'energia  o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita',
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
  Visto  l'art. 1, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 23 agosto
2004,  n.  239 (di seguito: legge n. 239/2004) che stabilisce che tra
gli obiettivi generali di politica energetica del Paese vi sono:
      garantire   sicurezza,   flessibilita'   e   continuita'  degli
approvvigionamenti di energia;
      promuovere  il funzionamento unitario dei mercati dell'energia,
la  non  discriminazione  nell'accesso  alle fonti energetiche e alle
relative modalita' di fruizione;
      assicurare   l'economicita'  dell'energia  offerta  ai  clienti
finali  e  le  condizioni  di  non  discriminazione  degli  operatori
nazionali,  anche al fine di promuovere la competitivita' del sistema
economico del Paese nel contesto europeo ed internazionale;
  Visto  l'art.  1,  comma  8,  lettera b),  punto  5  della legge n.
239/2004  che,  con particolare riguardo al settore del gas naturale,
stabilisce   che  lo  Stato,  anche  avvalendosi  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il gas (di seguito: l'Autorita), esercita le
funzioni  in  materia  di  adozione  di indirizzi per la salvaguardia
della  continuita' e della sicurezza degli approvvigionamenti, per il
funzionamento coordinato del sistema di stoccaggio e per la riduzione
della vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
  Visto  l'art.  1, comma 46, della legge 239 del 23 agosto 2004, che
stabilisce,  al  fine  di  assicurare la fornitura di gas naturale ai
clienti  finali  allacciati alla rete, con consumi inferiori o pari a
200.000  standard  metri  cubi annui, i quali, anche temporaneamente,
sono  privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle
quali   non   si  e'  ancora  sviluppato  un  mercato  concorrenziale
nell'offerta di gas, che l'Autorita' provvede a individuare, mediante
procedure  a evidenza pubblica, una o piu' imprese di vendita del gas
che  si  impegnino  ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree
geografiche;
  Visto  l'art.  1, comma 47, della legge n. 239/2004, che stabilisce
che  la fornitura di gas naturale di cui al comma 46 e' effettuata, a
condizioni  di  mercato,  dalle  imprese  individuate, ai sensi dello
stesso  comma,  entro il termine massimo di quindici giorni a partire
dal  ricevimento della richiesta da parte del cliente finale e che la
stessa  fornitura,  ivi  inclusi  i  limiti e gli aspetti relativi al
bilanciamento  fisico  e  commerciale, e' esercitata dalle imprese di
vendita  in  base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle attivita'
produttive  (ora  Ministro  dello  sviluppo  economico)  da  emanare,
sentita  l'Autorita',  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della stessa legge;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
12 febbraio 2004, che stabilisce in via transitoria, anche al fine di
non   concedere   ulteriori   proroghe   dell'autorizzazione  in  via
eccezionale  alle  societa'  di distribuzione, che non avevano ancora
provveduto  alla  separazione delle attivita' di vendita da quelle di
distribuzione,  a  svolgere transitoriamente attivita' di vendita, le
modalita'  in  base  alle  quali  e'  svolta una procedura a evidenza
pubblica  per  l'individuazione,  per  ogni  singola area di prelievo
connessa  alla  Rete nazionale dei gasdotti, di un soggetto fornitore
di  ultima  istanza  di  gas  naturale,  al  fine  di  assicurare  la
continuita'  di  approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali
con  consumi  non superiori a 200.000 metri cubi di gas all'anno che,
per  motivi indipendenti dalla loro volonta', risultino sprovvisti di
un soggetto venditore di gas;
  Visto  il decreto del Ministro della attivita' produttive 31 maggio
2004  con  cui  sono  state  individuale le imprese come fornitore di
ultima istanza per ciascuna area di prelievo della Rete nazionale dei
gasdotti;
  Visto  l'art.  3,  paragrafo 2,  della  direttiva n. 2003/55/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che stabilisce che gli Stati
membri  possono,  nell'interesse  economico  generale,  imporre  alle
imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio
pubblico      concernenti,      fra     l'altro,     la     sicurezza
dell'approvvigionamento e che tali obblighi devono essere chiaramente
definiti,  trasparenti,  non  discriminatori,  verificabili  e devono
garantire  alle  societa' dell'Unione europea che operano nel settore
del gas parita' di accesso ai consumatori nazionali;
  Visto  l'art.  3,  paragrafo 3,  della direttiva n. 2003/55/CE, che
stabilisce  che  gli  Stati membri adottano le misure appropriate per
tutelare  i  clienti  finali e garantire un elevato livello di tutela
dei  consumatori,  assicurano  in  particolare ai clienti vulnerabili
un'adeguata  protezione, comprendente misure idonee a permettere loro
di  evitare  l'interruzione delle forniture, e in particolare possono
designare  un  fornitore  di  ultima istanza per i clienti allacciati
alla rete del gas;
  Visto   l'art.  4,  paragrafo 1,  della  direttiva  2004/67/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che stabilisce che gli Stati
membri  adottano  le  misure  appropriate  ai  fini  della  sicurezza
dell'approvvigionamento  dei  clienti  domestici  situati nel proprio
territorio;
  Viste   le   comunicazioni  delle  imprese  di  trasporto  in  data
12 settembre  2006,  dalle  quali  risulta  che  per  alcuni punti di
riconsegna  relativi  a  reti  di distribuzione non era a quella data
assicurato l'approvvigionamento di gas naturale ai clienti finali con
consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, in quanto i relativi
fornitori  non  hanno provveduto ad acquisire la necessaria capacita'
di trasporto;
  Vista  la  deliberazione n. 199/2006 dell'Autorita' con la quale e'
stata    consentita,    anche    dopo   la   scadenza   del   termine
dell'11 settembre 2006, la presentazione di richieste di capacita' di
trasporto  ai  punti  di  riconsegna  interconnessi  con  le  reti di
distribuzione  o  con  clienti  finali  con  consumi, nell'anno 2005,
inferiori  a  200.000  metri cubi all'anno, per i quali le imprese di
trasporto  hanno segnalato in data 12 settembre 2006 che non e' stata
richiesta  capacita'  di  trasporto,  ovvero per i quali la capacita'
richiesta  risulti  inferiore  a  quella conferita per l'anno termico
2005-2006;
  Viste  le  comunicazioni  in data 19 settembre 2006 con le quali la
Direzione   generale  dell'energia  e  delle  risorse  minerarie  del
Ministero  ha  avviato  una  verifica  sulla effettiva possibilita' e
disponibilita'  delle  imprese a suo tempo individuate con il decreto
ministeriale  31 maggio  2004 come fornitori di ultima istanza di gas
naturale  di  svolgere  tale  funzione  nella  attuale  situazione di
approvvigionamento   di  gas  naturale  segnalata  dalle  imprese  di
trasporto;
  Viste  le  comunicazioni  delle  imprese di trasporto effettuate in
data  26  settembre  2006  ai  sensi della deliberazione 14 settembre
2006,  n. 199/2006 dell'Autorita', dalle quali risulta che per alcuni
punti  di riconsegna interconnessi con le reti di distribuzione o con
clienti finali con consumi, nell'anno 2005, inferiori a 200.000 metri
cubi  all'anno  non e' stata richiesta capacita' di trasporto, ovvero
la  capacita'  richiesta  risulta  inferiore  a  quella conferita per
l'anno termico 2005-2006;
  Considerato  che  sussiste la concreta possibilita' che a decorrere
dal  1° ottobre  2006  possa  verificarsi una mancanza di continuita'
contrattuale  delle  forniture  di  gas ai clienti finali connessi ad
alcune  reti di distribuzione o con consumi inferiori a 200.000 metri
cubi all'anno;
  Considerato   l'esito   sostanzialmente   negativo  della  verifica
condotta   dalla  Direzione  generale  per  l'energia  e  le  risorse
minerarie del Ministero nei confronti dei fornitori di ultima istanza
nominati con decreto ministeriale 31 maggio 2004, in quanto 16 dei 17
fornitori  hanno dichiarato l'impossibilita' di svolgere tale compito
per la difficolta' di reperire ulteriori volumi di gas per il mercato
civile,  anche  in considerazione dell'attuale livello dei prezzi del
gas,  nonche'  di  avere  un quadro definito dei volumi necessari, in
considerazione   dell'esistenza   di  numerosi  punti  di  riconsegna
condivisi con richieste parziali di capacita';
  Ritenuto  necessario  adottare  misure  transitorie  a tutela della
sicurezza  dell'approvvigionamento  di gas naturale ai clienti finali
con  consumi inferiori a 200.000 metri cubi all'anno, nell'attesa che
vengano  individuate  dall'Autorita',  mediante  procedure a evidenza
pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/2004, una
o  piu'  imprese  di  vendita  del gas che provvedano a effettuare la
fornitura di gas naturale ai clienti di cui sopra che risultino privi
di un fornitore;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  28,  comma 5,  del  decreto
legislativo  n.  164/2000  le  misure transitorie di cui sopra devono
essere  limitate  a  quanto  strettamente necessario per ovviare alle
difficolta'   insorte  e  devono  perturbare  il  meno  possibile  il
funzionamento del mercato interno e che esse devono essere comunicate
tempestivamente alla Commissione europea;
  Ritenuto   opportuno   emanare   indirizzi   all'Autorita'  per  lo
svolgimento  delle  procedure  a  evidenza  pubblica da effettuare ai
sensi  dell'art.  1,  comma 46, della legge n. 239/2004, nonche' alle
imprese individuate ai sensi dello stesso comma;
  Sentita  l'Autorita'  in  data  28 settembre  2006,  anche ai sensi
dell'art. 1, comma 47, della legge n. 239/2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Misure transitorie per assicurare l'approvvigionamento
             indiretto di gas naturale ai clienti finali
  1.  Le imprese di trasporto pubblicano con decorrenza immediata nei
propri siti internet l'elenco dei punti di riconsegna interconnessi a
reti  di  distribuzione  o  relativi  a  clienti  finali con consumi,
nell'anno  termico  2005,  inferiori a 200.000 metri cubi annui per i
quali  non  e'  stata  richiesta  e conferita capacita' di trasporto,
ovvero  la  capacita'  richiesta risulta inferiore a quella conferita
per l'anno termico 2005-2006, suddiviso per aree di prelievo.
  2.  In  tutte le aree di prelievo di cui al comma 1, fino all'esito
delle   procedure  a  evidenza  pubblica  di  cui  all'art.  3,  sono
individuati  come  fornitore grossista di ultima istanza per ciascuna
area  di  prelievo  i  soggetti  che nell'anno termico 2005-2006 sono
risultati  titolari della maggiore capacita' di trasporto complessiva
ai punti di riconsegna della stessa area di prelievo.
  3.  L'impresa maggiore di trasporto pubblica l'elenco dei fornitori
grossisti di cui al comma 2 nel proprio sito internet.
  4.  Le  imprese di vendita titolari, direttamente o indirettamente,
alla  data  del  presente  decreto,  di  contratti  di vendita di gas
naturale  con  clienti  finali  connessi  a reti di distribuzione, ad
eccezione  dei  clienti  finali  con  consumi  di  tipo industriale o
termoelettrico  superiori nell'anno termico 2005-2006 a 200.000 metri
cubi, o con clienti finali con consumi inferiori a 200.000 metri cubi
annui  (di  seguito:  le  imprese  di  vendita), entro quattro giorni
lavorativi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto
possono richiedere ai fornitori grossisti di ultima istanza di cui al
comma 2,  per  ciascuna  delle  aree di prelievo, la fornitura di gas
naturale  ai  punti di riconsegna di cui al comma 1, limitatamente ai
volumi  di  gas necessari a soddisfare il fabbisogno di detti clienti
finali,  per  i quali le stesse imprese non dispongano di sufficienti
volumi di gas alla data del presente decreto.
  5.  La richiesta di fornitura di cui al comma 4 elenca i codici dei
punti  di  riconsegna di cui al comma 1, i volumi mensili complessivi
da  fornire presso gli stessi punti di riconsegna, nonche' i relativi
profili di prelievo.
  6.  Le  imprese  di vendita inviano copia della richiesta di cui al
comma 4  al Ministero e all'Autorita', allegando una dichiarazione, a
firma del legale rappresentante, attestante il volume di gas naturale
fornito nell'anno termico 2005-2006 ai clienti finali di cui al comma
4,  il  volume  mensile  da  fornire  agli  stessi clienti in base ai
contratti  con  essi  sottoscritti per l'anno termico 2006-2007, e il
volume  di  gas  nella  loro  disponibilita' relativo ai contratti di
acquisto di gas sottoscritti alla data del presente decreto.