IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21  dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  l'art.  1,  comma 2 del citato decreto legislativo 25 luglio
1998,  n.  286,  e successive modifiche, che prevede l'applicabilita'
del  decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Hvascevscaia  Liudmila, nata a Rus
Novosibirsk  (Russia)  il 30 maggio 1949, cittadina italiana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  di ingegnere
edile,  di  cui  e'  in  possesso,  conseguito  in  Russia,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere;
  Preso   atto   che   la  richiedente  e'  in  possesso  del  titolo
accademico-professionale   di  ingegnere  edile  specializzazione  in
approvvigionamento   idrico   e   canalizzazione;  conseguito  presso
l'«Istituto  d'ingegneria  e costruzioni della citta di Novosibirsk»,
in data 14 giugno 1974;
  Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella
seduta del 23 maggio 2006;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di   ingegnere  e  quella  di  cui  e'  in  possesso  l'istante,  per
l'iscrizione  nella  sez. A, settore civile ambientale, e che risulta
pertanto  opportuno  richiedere misure compensative consistente in un
tirocinio  di  adattamento  della  durata di sei mesi su architettura
tecnica;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Hvascevscaia Liudmila, nata a Rus Novosibirsk (Russia)
il  30  maggio  1949,  cittadina  italiana, e' riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sezione  A,  settore  civile ambientale e
l'esercizio della professione in Italia.