IL MINISTRO
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  «Riordinamento  della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica».
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162,  «Riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
  Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente
l'approvazione  dell'elenco  delle  specializzazioni mediche conformi
alle   norme   della   Comunita'   economica   europea  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  decreto  interministeriale  4 marzo  2002,  concernente
l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria;
  Visti  i  decreti  ministeriali  11 maggio  1995  e  3 luglio  1996
concernenti    gli    ordinamenti    didattici    delle   scuole   di
specializzazione  del  settore  medico,  e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole
di specializzazione del settore farmaceutico;
  Visto  il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola
di specializzazione di fisica sanitaria;
  Ritenuta  la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione
del settore odontoiatrico esistenti presso le Universita';
  Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127, «Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 17, comma 95;
  Visto  il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento
recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368,  ed  in
particolare gli articoli 34 e seguenti;
  Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art.
8;
  Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di
universita'   e   di   ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  ed  in
particolare l'art. 6, comma 6;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000,  concernente  la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo
decreto di modifica del 18 marzo 2005;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre 2000, «Determinazione
delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1°  agosto  2005  concernente  il
riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
  Visto  il  parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso
nell'adunanza  del 22 marzo 2006 relativo alla riduzione della durata
di  alcune  specializzazioni  della  classe delle specializzazioni in
odontoiatria e all'individuazione di due ulteriori tipologie;
  Ritenuto    opportuno   ridurre   la   durata   delle   scuole   di
specializzazione  in «Chirurgia orale» e in « Ortognatodonzia» da 5 a
3 anni, anche in relazione al programma di studi da svolgere;
  Ritenuto    opportuno    individuare   due   nuove   tipologie   di
specializzazioni  all'interno  della classe delle specializzazioni in
odontoiatria per le esigenze del Servizio sanitario nazionale;
  Sentito il Ministero della salute;
  Considerata   la   necessita'   di  modificare  il  citato  decreto
ministeriale   1°   agosto   2005   per  eliminare  la  classe  delle
specializzazioni in odontoiatria dell'area servizi clinici;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
176  del  5 novembre 2005 e' modificato nel senso che la classe delle
specializzazioni  in odontoiatria e' soppressa e sostituita da quella
allegata al presente decreto.