IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica». Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento». Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visto il decreto interministeriale del 31 ottobre 1991, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunita' economica europea e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 4 marzo 2002, concernente l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni in odontoiatria; Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1995 relativo alle scuole di specializzazione del settore farmaceutico; Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1997, concernente la scuola di specializzazione di fisica sanitaria; Ritenuta la necessita' di riordinare le scuole di specializzazione del settore odontoiatrico esistenti presso le Universita'; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ed in particolare gli articoli 34 e seguenti; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8; Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, ed in particolare l'art. 7; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»; Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2005 concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 22 marzo 2006 relativo alla riduzione della durata di alcune specializzazioni della classe delle specializzazioni in odontoiatria e all'individuazione di due ulteriori tipologie; Ritenuto opportuno ridurre la durata delle scuole di specializzazione in «Chirurgia orale» e in « Ortognatodonzia» da 5 a 3 anni, anche in relazione al programma di studi da svolgere; Ritenuto opportuno individuare due nuove tipologie di specializzazioni all'interno della classe delle specializzazioni in odontoiatria per le esigenze del Servizio sanitario nazionale; Sentito il Ministero della salute; Considerata la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale 1° agosto 2005 per eliminare la classe delle specializzazioni in odontoiatria dell'area servizi clinici; Decreta: Art. 1. Il decreto 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 5 novembre 2005 e' modificato nel senso che la classe delle specializzazioni in odontoiatria e' soppressa e sostituita da quella allegata al presente decreto.