IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il decreto del 28 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Pane di Matera» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Vista la nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo n. 65897, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE adeguandolo ai rilievi mossi dalla Commissione stessa; Ritenuta la necessita' di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo n. 65897; Decreta: Articolo unico La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto del 28 settembre 2004 alla denominazione «Pane di Matera», e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 2 ottobre 2006, numero di protocollo 65897, allegato al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2006 Il direttore generale: La Torre