IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  decreto del 28 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie  generale  -  n. 239
dell'11 ottobre 2004 relativo alla protezione transitoria accordata a
livello nazionale alla denominazione «Pane di Matera» per la quale e'
stata  inviata  istanza alla Commissione europea per la registrazione
come indicazione geografica protetta;
  Vista  la  nota  del 2 ottobre 2006, numero di protocollo n. 65897,
con  la  quale  il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e
forestali  ha  trasmesso  il disciplinare di produzione modificato in
accoglimento  delle  richieste  della  Commissione  UE adeguandolo ai
rilievi mossi dalla Commissione stessa;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello   nazionale  al  disciplinare  di  produzione  modificato  in
accoglimento  delle  richieste  della  Commissione  UE e trasmesso al
competente  organo comunitario con la citata nota del 2 ottobre 2006,
numero di protocollo n. 65897;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con  decreto  del  28 settembre  2004  alla  denominazione  «Pane  di
Matera»,   e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in  conformita'  al
disciplinare  di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota
del  2 ottobre 2006, numero di protocollo 65897, allegato al presente
decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: La Torre