IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra  Strungaru Anca Maria,
cittadina   rumena,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di
«Doctor-Medic»  conseguito  in  Romania,  ai  fini  dell'esercizio in
Italia della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n. 115 del 1992 ed all'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
28 febbraio  e  26 luglio  2006,  ai sensi dell'art. 8, com-ma 1, del
gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la
sig.ra Strungaru Anca Maria e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di  «Doctor-Medic» rilasciato in data 16 marzo 2001
dall'Universita' statale di medicina e farmacia «Gr.T.Popa» di Iasôi,
(Romania),   alla  sig.ra  Strungaru  Anca  Maria,  nata  a  Hiªrlaõu
(Romania)   il   6 settembre   1975,  e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante   per   l'esercizio   in   Italia   della  professione  di
odontoiatra.
  2. La dott.ssa Strungaru Anca Maria e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'Ordine  dei  medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'Ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Leonardi