IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  l'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha
disposto  la  concessione di incentivi in forma automatica al fine di
sviluppare  le  attivita'  produttive  di piccole e medie imprese nel
territorio nazionale;
  Viste   le   delibere   del   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione  economica  dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e
del  15 febbraio  2000,  pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  246  del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n.
104 del 6 maggio 2000;
  Visto  il decreto ministeriale 28 ottobre 1998, n. 446, concernente
il  regolamento  per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica
per  le piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della
citata legge n. 266/1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario
n.  219  alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del
25 agosto  2001,  con  il  quale  sono  stati definiti i criteri e le
modalita'  per  la concessione delle agevolazioni in forma automatica
previste dalla misura di cui alla legge n. 266/1997;
  Visto   il  Regolamento  (CE)  n.  70/2001  della  Commissione  del
12 gennaio  2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
Trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore delle piccole e medie
imprese,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee
n. L 10 del 13 gennaio 2001;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252,   concernente  le  disposizioni  semplificative  in  materia  di
comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia;
  Visto  il  decreto  31 gennaio  2000,  n. 58, emanato dal Ministero
delle  finanze,  recante  norme concernenti le modalita' di fruizione
delle  agevolazioni  in  forma  automatica  e le relative regolazioni
contabili,  ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n.
341;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali;
  Considerato  che,  non  essendo  intervenute le norme di attuazione
degli  statuti  delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta in applicazione
del  citato decreto legislativo n. 112/1998, alle agevolazioni di cui
al   presente   decreto,   relative  alle  iniziative  produttive  da
realizzarsi  nelle  suindicate  regioni,  provvede il Ministero dello
sviluppo economico;
  Considerato   che,   a  seguito  dell'esperimento  della  gara  per
l'affidamento  dei  servizi  per  la gestione degli interventi di cui
all'art.  8  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266 e all'art. 13 del
decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 maggio  1997,  n. 140, nelle regioni Sicilia e Valle
d'Aosta,  di  cui  al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana,  parte  seconda,  n. 112 del 16 maggio 2005, e'
stato  individuato  in  MCC  S.p.a.  il gestore concessionario per le
citate misure agevolative;
  Considerato  che  il  Comitato di gestione del Fondo di garanzia di
cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, ha approvato la modifica delle disposizioni operative del Fondo,
prevedendo  l'ammissibilita'  della  prenotazione  della  garanzia  a
fronte  della  presentazione  da  parte  delle imprese interessate di
dichiarazioni-domanda  di  prenotazione  delle risorse a valere sulla
legge n. 266/1997;
  Considerato  che  per  l'applicazione della presente misura d'aiuto
alla   regioni   suindicate   sono  disponibili,  nel  corrente  anno
finanziario,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 16 giugno 2005 di
ripartizione  del  Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese,
risorse per complessivi euro 40.000.000,00;
  Considerato  che per la fissazione dei termini di presentazione per
l'accesso  ai  benefici di cui al citato art. 8, comma 2, della legge
n.  266/1997  occorre  tener  conto  dell'esigenza  di  concludere il
procedimento  per  la  concessione delle agevolazioni entro l'anno in
corso,  in  ottemperanza  agli obblighi derivanti dall'autorizzazione
del  presente  regime di aiuto da parte della Commissione dell'Unione
europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  dichiarazioni-domanda  di  prenotazione  delle  risorse  per
l'accesso  ai  benefici  previsti  dall'art.  8, comma 2, della legge
7 agosto  1997,  n.  266, relative ad iniziative nel territorio delle
regioni  Sicilia e Valle d'Aosta, possono essere presentate a partire
dal  ventesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  del presente
decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al
trentesimo   giorno  dal  predetto  termine  iniziale,  tenuto  conto
dell'esigenza  di concludere il procedimento per la concessione delle
agevolazioni  entro l'anno in corso, in adempimento a quanto previsto
dall'autorizzazione  del  regime  di aiuto da parte della Commissione
dell'Unione  europea.  Il  termine  di  ricezione  delle  domande  e'
comunque interrotto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui
l'importo   complessivo   delle   agevolazioni   richieste  determina
l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
  2. Per  la  prenotazione  delle  risorse  e la successiva fruizione
delle  agevolazioni si applicano le disposizioni previste dal decreto
ministeriale 30 maggio 2001 citato nelle premesse, con le modifiche e
le integrazioni di cui al presente decreto.