IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha disposto la concessione di incentivi in forma automatica al fine di sviluppare le attivita' produttive di piccole e medie imprese nel territorio nazionale; Viste le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e del 15 febbraio 2000, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 104 del 6 maggio 2000; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento per l'attuazione di agevolazioni in forma automatica per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 266/1997; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni in forma automatica previste dalla misura di cui alla legge n. 266/1997; Visto il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee n. L 10 del 13 gennaio 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni semplificative in materia di comunicazioni e informazioni previste dalla normativa antimafia; Visto il decreto 31 gennaio 2000, n. 58, emanato dal Ministero delle finanze, recante norme concernenti le modalita' di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali; Considerato che, non essendo intervenute le norme di attuazione degli statuti delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta in applicazione del citato decreto legislativo n. 112/1998, alle agevolazioni di cui al presente decreto, relative alle iniziative produttive da realizzarsi nelle suindicate regioni, provvede il Ministero dello sviluppo economico; Considerato che, a seguito dell'esperimento della gara per l'affidamento dei servizi per la gestione degli interventi di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nelle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda, n. 112 del 16 maggio 2005, e' stato individuato in MCC S.p.a. il gestore concessionario per le citate misure agevolative; Considerato che il Comitato di gestione del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha approvato la modifica delle disposizioni operative del Fondo, prevedendo l'ammissibilita' della prenotazione della garanzia a fronte della presentazione da parte delle imprese interessate di dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse a valere sulla legge n. 266/1997; Considerato che per l'applicazione della presente misura d'aiuto alla regioni suindicate sono disponibili, nel corrente anno finanziario, ai sensi del decreto ministeriale 16 giugno 2005 di ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, risorse per complessivi euro 40.000.000,00; Considerato che per la fissazione dei termini di presentazione per l'accesso ai benefici di cui al citato art. 8, comma 2, della legge n. 266/1997 occorre tener conto dell'esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l'anno in corso, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'autorizzazione del presente regime di aiuto da parte della Commissione dell'Unione europea; Decreta: Art. 1. 1. Le dichiarazioni-domanda di prenotazione delle risorse per l'accesso ai benefici previsti dall'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative ad iniziative nel territorio delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, possono essere presentate a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al trentesimo giorno dal predetto termine iniziale, tenuto conto dell'esigenza di concludere il procedimento per la concessione delle agevolazioni entro l'anno in corso, in adempimento a quanto previsto dall'autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione dell'Unione europea. Il termine di ricezione delle domande e' comunque interrotto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui l'importo complessivo delle agevolazioni richieste determina l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 2. Per la prenotazione delle risorse e la successiva fruizione delle agevolazioni si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 30 maggio 2001 citato nelle premesse, con le modifiche e le integrazioni di cui al presente decreto.