L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 22 settembre 2006;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/2005);
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/2003);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, 24 aprile
2001,  recante «Individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di  incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale 24 aprile 2001);
    il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004 recante criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della
proprieta'  e  della  gestione  della  rete  elettrica  nazionale  di
trasmissione;
    il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova
individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento
dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi
dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»
(di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
    il documento di programmazione economico finanziaria per gli anni
2007-2011, approvato dal Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2006;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  11 luglio  2001, n. 156/2001 (di seguito:
deliberazione n. 156/01);
    la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103/03;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 4/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/2004,  come  successivamente  modificato  e  integrato (di seguito:
testo integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 133/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 195/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 5 novembre 2004, n. 196/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di
seguito: deliberazione n. 219/04);
    la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2004, n. 232/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 31 gennaio 2005, n. 15/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 luglio  2005, n. 153/05 (di
seguito: deliberazione n. 153/05);
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 290/05 (di
seguito: deliberazione n. 290/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  11 gennaio  2006,  n. 4/06 (di
seguito: deliberazione n. 4/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  26 giugno  2006, n. 126/06 (di
seguito: deliberazione n. 126/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  14 luglio  2006, n. 145/06 (di
seguito: deliberazione n. 145/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  2 agosto  2006,  n. 181/06 (di
seguito: deliberazione n. 181/06);
    il  documento  per  la consultazione diffuso il 22 novembre 2005,
recante   Revisione   dell'articolazione   per   fasce   orarie   dei
corrispettivi  di  alcuni  servizi  di  pubblica utilita' nel settore
elettrico per gli anni 2006 e 2007;
    la  relazione  tecnica relativa alla deliberazione dell'Autorita'
29 dicembre 2005, n. 299/05;
    il documento recante Previsioni della domanda elettrica in Italia
e  del  fabbisogno di potenza necessario - Anni 2005-2015, pubblicato
dal GRTN S.p.a. il 30 settembre 2005;
    la comunicazione di Terna S.p.a. in data 21 settembre 2006, prot.
Autorita' 023221 del 21 settembre 2006.
  Considerato che:
    ai  sensi  degli articoli 6, 15, 21 e 26 del testo integrato, per
il  periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' entro il 31 luglio
di ciascun anno aggiorna le componenti tariffarie destinate ad essere
applicate  nell'anno  successivo,  a  copertura dei costi relativi ai
servizi di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
    con  deliberazione  n.  145/06,  il  termine di cui al precedente
punto e' stato prorogato;
    ai  sensi  del  richiamato  art.  6 del testo integrato, la quota
parte  della componente TRAS a copertura dei costi operativi, inclusi
gli  ammortamenti relativi al servizio di trasmissione, e' aggiornata
applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 2,5%;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi
di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
    mentre  la quota parte della medesima componente TRAS a copertura
dei  costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale investito e'
aggiornata applicando:
      il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia
elettrica in Italia;
      il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti
realizzati;
      il  tasso  di  variazione collegato alla maggiore remunerazione
riconosciuta agli interventi di sviluppo della capacita' di trasporto
su reti di trasmissione;
    ai  sensi  del  richiamato  art.  15 del testo integrato la quota
parte  delle  componenti  (rho)1  e  (rho)3  a  copertura  dei  costi
operativi,   inclusi   gli   ammortamenti  relativi  al  servizio  di
distribuzione, e' aggiornata applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 3,5%;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi
di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
      limitatamente  agli  elementi  (rho)1(disMT),  (rho)1  (disBT),
(rho)3  (disMT) e (rho)3 (disBT), il tasso di variazione collegato ad
aumenti  dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del
servizio;
    mentre la quota parte delle medesime componenti (rho)1 e (rho)3 a
copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale
investito e' aggiornata applicando:
      il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia
elettrica in Italia;
      il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti
realizzati;
    ai   sensi  del  richiamato  art.  21  del  testo  integrato,  la
componente  CTR  e  le  componenti  tariffarie di cui ai commi 19.1 e
20.1,  lettera b),  del medesimo testo integrato, sono aggiornate con
le   stesse   stesse  modalita'  previste  per  la  sopra  richiamata
componente TRAS;
    ai  sensi  del  richiamato  art. 26 del testo integrato, la quota
parte  delle componenti (sigma)1, (sigma)2 e (sigma)3 a copertura dei
costi operativi, inclusi gli ammortamenti, e' aggiornata applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 2,5% per il servizio di trasmissione e al 3,5% per il
servizio di distribuzione;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
      il  tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi
di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse;
      limitatamente  agli elementi (sigma)3(disMT), e alla componente
(sigma)2,  il  tasso  di  variazione  collegato  ad aumenti dei costi
riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
    mentre   la  quota  parte  delle  medesime  componenti  (sigma)1,
(sigma)2 e (sigma)3 a copertura dei costi relativi alla remunerazione
del capitale investito e' aggiornata applicando:
      il   tasso  di  variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi
quattro   trimestri   disponibili   sulla   base  del  calendario  di
pubblicazione dell'Istat;
      il   tasso  di  variazione  atteso  della  domanda  di  energia
elettrica in Italia;
      il  tasso  di  variazione  collegato  agli  investimenti  netti
realizzati;
      limitatamente   all'elemento   (sigma)3  (tras),  il  tasso  di
variazione  collegato  alla  maggiore remunerazione riconosciuta agli
interventi  di  sviluppo  della  capacita'  di  trasporto  su reti di
trasmissione;
    i  costi  riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita' del
servizio sono coperti tramite l'applicazione della componente UC 6 di
cui al comma 1.1 del testo integrato;
    ai  sensi  del  comma 9.2  della  deliberazione  n.  5/04, per il
periodo  di regolazione 2004-2007, l'Autorita' aggiorna annualmente i
contributi  di  allacciamento  e i diritti fissi di cui al capitolo I
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando:
      il  tasso  di  variazione  medio annuo, riferito ai dodici mesi
precedenti,  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie di operai ed
impiegati, rilevato dall'Istat;
      il  tasso  di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti,
fissato pari al 3,5%;
      il   tasso  di  variazione  collegato  a  modifiche  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
  Considerato che:
    il  tasso  di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie  di  operai  ed  impiegati,  rilevato  dall'Istat  e'  stato
fissato,  per il periodo giugno 2005 - maggio 2006 rispetto ai dodici
mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale
dei  prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi
del tabacco, accertata nella misura dell'1,9%;
    il   tasso   di   variazione  medio  annuo  del  deflatore  degli
investimenti  fissi  lordi  rilevato  dall'Istat,  per  il periodo II
trimestre  2005  -  I  trimestre  2006  rispetto ai quattro trimestri
precedenti, e' stato accertato nella misura del 2,6%;
    con  proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alle imprese
distributrici e ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione
nazionale,   di   fornire   le   informazioni   necessarie   ai  fini
dell'adeguamento  della  quota  parte  delle  componenti tariffarie a
copertura   dei   costi  relativi  alla  remunerazione  del  capitale
investito;
    con proprie comunicazioni, l'Autorita' ha richiesto alla societa'
Terna   S.p.a.   di   fornire  le  informazioni  necessarie  ai  fini
dell'aggiornamento  della componente di cui al comma 20.1, lettera b)
del testo integrato, per la quota di competenza;
    l'art.  2,  comma 19, lettera c), della legge n. 481/1995 prevede
che  ai fini della determinazione delle tariffe si faccia riferimento
anche  ai  costi  derivanti  dall'adozione  di  interventi  volti  al
controllo  e  alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente
delle risorse;
    il  decreto  ministeriale  20 luglio 2004 determina, tra l'altro,
gli  obiettivi  quantitativi  nazionali di incremento dell'efficienza
energetica  degli  usi  finali  ai  sensi  dell'art.  9, comma 1, del
decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79 nonche' i criteri generali
per  la  progettazione  e  l'attuazione di misure e interventi per il
conseguimento dei predetti obiettivi;
    l'art.  9,  comma 9.1,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004,
prevede  che  i  costi  sostenuti  dalle imprese distributrici per la
realizzazione  delle  misure  e  degli  interventi di cui al medesimo
decreto con le modalita' di cui all'art. 8 del decreto stesso possano
trovare  copertura,  per  la  parte non coperta da altre risorse, sui
corrispettivi  applicati ai clienti finali, secondo criteri stabiliti
dall'Autorita';
    con  delibera n. 156/2001, l'Autorita' ha avviato un procedimento
ai  fini  della  formazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  decreto
ministeriale 24 aprile 2001;
    con delibera n. 2 19/04 l'Autorita' ha determinato i criteri e le
modalita'  di  riconoscimento di un contributo tariffario per i costi
sostenuti   dai  distributori  di  energia  elettrica  soggetti  agli
obblighi  di  cui  al  decreto  ministeriale  20 luglio  2004  e alle
relative deliberazioni attuative dell'Autorita';
    l'art.  3, comma 2, della deliberazione n. 219/04, stabilisce che
entro  il  30 settembre  di  ogni anno l'Autorita' puo' aggiornare il
valore  del  contributo  tariffario  unitario  di  cui al comma 1 del
medesimo articolo;
    l'art.  65,  comma 1,  del testo integrato, come modificato dalla
deliberazione  n.  219/04, stabilisce che il Conto oneri derivanti da
misure  ed  interventi  per  la promozione dell'efficienza energetica
negli   usi   finali  di  energia  elettrica  e'  utilizzato  per  il
finanziamento  di interventi di gestione e controllo della domanda di
energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita';
    l'art.  5  della  deliberazione  n. 4/06 stabilisce che gli oneri
sostenuti  dall'Enea per l'attivita' di cui all'art. 4 della medesima
deliberazione sono posti a carico del Conto oneri derivanti da misure
e  interventi  per la promozione dell'efficienza energetica negli usi
finali  di  energia elettrica, di cui all'art. 65 della deliberazione
n. 5/04;
    le   componenti   tariffarie   ed   i  parametri  tariffari  sono
arrotondati ai sensi dell'art. 3.7 del testo integrato;
    i  costi  di  funzionamento  della  societa'  GRTN  - Gestore del
sistema  elettrico S.p.a. (Gestore dei servizi elettrici S.p.a. a far
data  dall'1° ottobre  2006),  sono  attualmente  coperti  tramite il
corrispettivo  di cui al comma 20.1, lettera b), del testo integrato;
e   che   la   medesima   societa'   svolge  essenzialmente  funzioni
amministrative  connesse  all'attivita' di compravendita dell'energia
elettrica  di  cui  all'art.  3, comma 12, del decreto legislativo n.
79/1999,  e  di  gestione  dei  meccanismi  incentivanti  delle fonti
rmnnovabili  di  cui  all'art.  11  dello stesso decreto legislativo,
nonche'  dei meccanismi di cui al decreto legislativo n. 387/2003 per
la parte di propria competenza;
    come  riportato  nella  relazione  tecnica  alla deliberazione n.
299/05,   «la  revisione  strutturale  delle  fasce  orarie  proposta
dall'Autorita'  nel  documento  di  consultazione 22 novembre 2005 e'
stata  invece  rinviata  all'anno 2007 (...). In particolare, e' gia'
stata  avallata dal Collegio dell'Autorita' la proposta, in linea con
quanto  consultato  ai  fini  della rimozione di segnali distorti dai
corrispettivi  di trasmissione, per l'eliminazione delle fasce orarie
dal  servizio  di trasmissione dell'energia elettrica che, unicamente
per motivi operativi, e' stata differita all'anno 2007»;
    gli  obiettivi  annuali  di  risparmio  energetico  previsti  dai
decreti ministeriali 20 luglio 2004, con particolare riferimento agli
anni 2008 e 2009, hanno un andamento fortemente crescente;
    ai   sensi   dell'art.   4   del   testo   integrato  le  imprese
distributrici,  entro  il  15 ottobre  di  ciascun  anno,  propongono
all'Autorita'  le  opzioni  tariffarie base, speciali e ulteriori che
intendono offrire nell'anno successivo;
    la compatibilita' con il vincolo V2 delle opzioni tariffarie base
multiorarie   e'  disciplinata  dagli  articoli 11  e  12  del  testo
integrato;
    le  tariffe  Dl,  D2 e D3 di cui all'art. 24 del testo integrato,
destinate   alle  utenze  domestiche  in  bassa  tensione,  includono
componenti  tariffarie  a  copertura  dei  costi  per  i  servizi  di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita;
    con   la  deliberazione  n.  153/05  l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento  per  la  formazione  di  provvedimenti  in  materia  di
aggiornamento  dei  corrispettivi  per  l'erogazione  del servizio di
misura  dell'energia  elettrica  e  delle  componenti a copertura dei
costi  relativi  all'erogazione  del  servizio  di acquisto e vendita
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
    nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione n. 126/06,
l'Autorita'   ha  disposto,  tra  l'altro,  di  rivedere  il  sistema
tariffario  previsto  per  la  generalita' delle utenze domestiche in
bassa tensione.
  Ritenuto che sia opportuno disporre:
    il tasso di variazione delle grandezze di scala rilevanti ai fini
dell'aggiornamento  per  l'anno 2007, della quota parte dei parametri
tariffari  a  copertura  della  remunerazione del capitale investito,
pari  al  2,0%  per l'energia, allo 0,8% per i punti di prelievo e al
2,2% per la potenza impegnata;
    l'adeguamento   della  componente  UC 6  a  copertura  dei  costi
riconosciuti  derivanti  da  recuperi  di  qualita'  del servizio, in
coerenza  con la stima degli incentivi che dovranno essere erogati in
relazione  ai  previsti  miglioramenti della continuita' del servizio
rispetto ai livelli tendenziali fissati dall'Autorita', prevedendo un
obiettivo  di  raccolta  di  fondi  per  l'anno 2007 pari a circa 195
milioni di euro;
    disporre  l'invarianza,  per  l'anno  2007 e rispetto al prelievo
effettuato  nel  corso  del  2006, del prelievo per la promozione del
conseguimento  degli  obiettivi  di  risparmio  energetico  di cui al
decreto ministeriale 20 luglio 2004;
  Ritenuto che sia opportuno:
    aggiornare  i  parametri e le componenti tariffarie tenendo conto
della   necessita'   di   evitare   il  disallineamento,  conseguente
all'effetto  cumulato  degli  arrotondamenti  gia'  evidenziato nella
deliberazione  n.  202/05,  del gettito tariffario per il servizio di
trasmissione  e  per  il  servizio  di  distribuzione,  rispetto agli
obiettivi  del meccanismo di aggiornamento tariffario stabilito dalla
legge n. 290/2003 e dal testo integrato agli articoli 6, 15, 21 e 26;
    aggiornare  la  componente CTR e il corrispettivo di trasmissione
TRAS  prevedendone  l'applicazione  in  maniera indifferenziata nelle
diverse fasce orarie;
    prevedere  che  i  costi  riconosciuti per il funzionamento della
societa'  GRTN - Gestore del sistema elettrico S.p.a., a far data dal
1° gennaio   2007,   non   vengano  piu'  coperti  nell'ambito  della
remunerazione  del  servizio di trasmissione ma vengano posti in capo
al  Conto  per  nuovi impianti da fonti rmnnovabili ed assimilate, di
cui  all'art.  61  del  testo  integrato, finanziato dalla componente
tariffaria A3;
    rinviare  a un successivo provvedimento, da adottarsi nell'ambito
del  procedimento avviato con deliberazione n. 290/05, la definizione
delle modalita' di riconoscimento, secondo criteri che incentivino il
recupero  di  efficienza,  dei  costi di funzionamento della societa'
GRTN  -  Gestore  del  sistema elettrico S.p.a., di cui al precedente
punto;
    fissare,   in   via   transitoria,   fino  al  completamento  del
procedimento  di  cui  al  precedente  punto,  il  valore  dei  costi
riconosciuti  alla  societa'  GRTN  -  Gestore  del sistema elettrico
S.p.a., per l'anno 2007, pari a 31,6 milioni di euro;
  Ritenuto che sia inoltre opportuno:
    aggiornare  il  testo  integrato  in coerenza con le disposizioni
sopra  individuate, nonche' in relazione all'introduzione della nuova
articolazione delle fasce orarie di cui alla deliberazione n. 181/06;
    prorogare   al   30 ottobre  2006  il  termine  per  la  proposta
all'Autorita' delle opzioni tariffarie da offrire nell'anno 2007;
    rinviare l'aggiornamento delle tariffe Dl, D2, D3, in vista della
revisione,   per   l'anno   2007,   delle   componenti  tariffarie  a
remunerazione  del  servizio di misura e delle componenti a copertura
dei  costi relativi all'erogazione del servizio di acquisto e vendita
dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
    sospendere  i  termini  per  la  proposta delle opzioni ulteriori
domestiche destinate ad essere offerte nell'anno 2007;
                              Delibera:

                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni
di   cui   al   comma 1.1  del  Testo  integrato  delle  disposizioni
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica   -   Periodo   di  regolazione  2004-2007,  approvato  con
deliberazione   dell'Autorita'   30 gennaio   2004,   n.  5/04,  come
successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato).