L'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ha ampliato
le  competenze  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui lavori pubblici
che, dal 1° luglio 2006, ha assunto la denominazione di Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
    Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo
n.  163/2006,  le singole stazioni appaltanti, una o piu' delle altre
parti  interessate, singolarmente o congiuntamente, possono rivolgere
all'Autorita' istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di
soluzione  relativamente  a  questioni insorte durante lo svolgimento
delle procedure di gara.
    Al riguardo si rende che il Consiglio dell'Autorita' ha approvato
il regolamento recante la procedura di soluzione delle controversie e
relativo   formulario   per  l'inoltro  delle  richieste  di  parere,
consultabili sul sito dell'Autorita' stessa.
    Pertanto,   il  Consiglio  dell'Autorita'  al  fine  di  regolare
l'accesso   alle  richieste  di  interpretazione  della  norma  e  di
prospettazione di questioni inerenti le procedure di gara, ritiene di
dover  precisare  che  l'Autorita'  provvedera'  a  formulare  parere
esclusivamente   alle  richieste  inoltrate  ai  sensi  della  citata
disposizione, utilizzando l'apposito modello presente nel sito.
    Relativamente   alle   questioni   che   rivestono  carattere  di
generalita'  in  materia  di  contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture,  si  precisa  che l'Autorita' provvedera' ad unificare per
tematiche  le singole fattispecie, per l'emanazione di atti a valenza
generale.
                               Art. 1.
                               Oggetto

    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la  procedura  per  la
soluzione  delle  controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n)
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.