L'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici ha ampliato le competenze dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici che, dal 1° luglio 2006, ha assunto la denominazione di Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006, le singole stazioni appaltanti, una o piu' delle altre parti interessate, singolarmente o congiuntamente, possono rivolgere all'Autorita' istanza di parere per la formulazione di una ipotesi di soluzione relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Al riguardo si rende che il Consiglio dell'Autorita' ha approvato il regolamento recante la procedura di soluzione delle controversie e relativo formulario per l'inoltro delle richieste di parere, consultabili sul sito dell'Autorita' stessa. Pertanto, il Consiglio dell'Autorita' al fine di regolare l'accesso alle richieste di interpretazione della norma e di prospettazione di questioni inerenti le procedure di gara, ritiene di dover precisare che l'Autorita' provvedera' a formulare parere esclusivamente alle richieste inoltrate ai sensi della citata disposizione, utilizzando l'apposito modello presente nel sito. Relativamente alle questioni che rivestono carattere di generalita' in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si precisa che l'Autorita' provvedera' ad unificare per tematiche le singole fattispecie, per l'emanazione di atti a valenza generale. Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la soluzione delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.