IL PRESIDENTE
    Sulla base del combinato disposto degli articoli 22, commi 7 e 8,
del  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e
40,  comma 3,  del  decreto  legislativo  12 aprile  2006, n. 163, le
stazioni   appaltanti   sono  tenute  a  redigere  i  certificati  di
esecuzione  lavori seconda lo schema di cui all'allegato D al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000 ed a trasmetterli, in
copia, all'Osservatorio; le Societa' organismi di attestazione devono
acquisire  tali  certificati,  per  la verifica della sussistenza dei
requisiti   tecnico-organizzativi   delle   imprese   richiedenti  la
qualificazione, unicamente dall'Osservatorio.
    In applicazione di tali disposizioni normative, con il Comunicato
del 6 luglio 2006 pubblicato sul sito internet dell'Autorita' e nella
Gazzetta  Ufficiale n. 159, serie generale, dell'11 luglio 2006, sono
state  rese  note  le  modalita'  che questa autorita' ha ritenuto di
fissare per la trasmissione delle copie dei predetti certificati, con
la  specificazione  che  si  tratta  di  modalita' «esclusiva», e che
nessun  documento debba pervenire con modalita' diverse da quelle ivi
previste.
    Peraltro,  nella prima fase di avvio della procedura, si e' avuto
modo  di  rilevare  che  non  tutte  le  stazioni  appaltanti si sono
adeguate  alle  suddette  disposizioni, trasmettendo i certificati di
esecuzione  lavori  ancora su supporto cartaceo; in via assolutamente
eccezionale  e solo in casi di indifferibile urgenza tali certificati
sono   stati   posti  a  disposizione  delle  Societa'  organismi  di
attestazione,  previo  conferma  in  via  telematica dei dati in essi
contenuti.
    Al  riguardo,  si precisa che non saranno presi in considerazione
ulteriori  certificati trasmessi in modo difforme da quanto disposto,
e  che  le  conseguenze  imputabili  ai  ritardi  causati dal mancato
ricorso  alle  suddette  modalita'  di  trasmissione, dovranno essere
imputabili esclusivamente alle stazioni appaltanti inadempienti.
    L'approntamento    di    idonea    procedura    informatica   per
l'acquisizione  di  «copia  smaterializzata» dei certificati e per la
contestuale messa a disposizione degli stessi alle Societa' organismi
di attestazione, in linea con i principi generali fissati dal decreto
legislativo   7 marzo   2005,  n.  82,  «Codice  dell'amministrazione
digitale»,   si   e'  reso  necessario  a  fini  di  semplificazione,
razionalizzazione  ed  economicita'  delle  attivita'  amministrative
connesse.
    Infatti  si  e'  in  tal  modo  eliminato l'inconveniente, per le
stazioni  appaltanti,  di provvedere ad una trasmissione con notifica
dei  documenti  cartacei  al  fine  di  assicurarne l'autenticita' in
ragione  della  provenienza; si e' individuato l'unico sistema atto a
gestire   una   mole  documentale  eccessiva  rispetto  alle  attuali
capacita'   organizzative;   si   e'   inoltre   resa  possibile  una
consultazione   in   tempo   reale   da   parte  degli  organismi  di
attestazione,  dei  documenti  necessari  alla  qualificazione  delle
imprese, con evidente economia di tempi.
    Conclusivamente,  si  invitano  le stazioni appaltanti a dotarsi,
anche in via preventiva, dell'accreditamento al servizio di anagrafe,
registrandosi   all'indirizzo   http://anagrafe.avlp.it/,  segnalando
eventuali    problematiche    di    carattere   tecnico   informatico
sull'utilizzo   della   procedura,   o  di  merito  sui  contenuti  e
significato  dei  dati  richiesti  ai  seguenti  indirizzi  di  posta
elettronica:           svpsupporto@avlp.it;          labinfo@avlp.it;
quesiti.cel@avlp.it.    Eventuali    fattispecie    da   certificare,
incompatibili  con  il  vigente  schema  di  cui all'allegato D sopra
citato,    costituiranno    eventuale    oggetto    di   segnalazione
dell'Autorita' al Governo ed al Parlamento.
      Roma, 18 ottobre 2006
                                        Il presidente: Rossi Brigante