IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e nella nutrizione

    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
    Visto   il  decreto  n.  11119  del  6 dicembre  2001  modificato
successivamente  con  decreti di cui l'ultimo in data 23 giugno 2005,
con  il  quale  e'  stato  registrato  in via provvisoria il prodotto
fitosanitario  denominato  «Flint»,  contenente  la  sostanza  attiva
trifloxystrobin,  a  nome  dell'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con
sede legale in Milano, viale Certosa n. 130;
    Visto  il  decreto  del  26 novembre 2003 di inclusione di alcune
sostanze attive, tra cui trifloxystrobin, nell'allegato I del decreto
legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in attuazione della direttiva
2003/68/CE della Commissione dell'11 luglio 2003;
    Vista  la  domanda  presentata  il  17 dicembre 2003 dall'impresa
medesima,  diretta  ad  ottenere  la trasformazione da provvisoria in
definitiva   dell'autorizzazione   del   prodotto   fitosanitario  in
questione;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di
cui   trattasi   fino   al   30 settembre   2013  (data  di  scadenza
dell'iscrizione    in    allegato    1   per   la   sostanza   attiva
trifloxystrobin);
    Vista  la  nota  dell'Ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
    Viste  le controdeduzioni inoltrate dall'impresa medesima in data
12 settembre  2005  relative alla richiesta di eliminazione dal testo
dell'etichetta di una frase cautelativa di tutela ambientale;
    Visto  il successivo parere espresso in data 11 maggio 2006 dalla
sopracitata   Commissione   consultiva  relativo  all'inserimento  in
etichetta  di  una nuova frase ambientale in sostituzione della frase
precedentemente stabilita;
    Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

    E'  confermata  fino  al  30 settembre  2013 l'autorizzazione del
prodotto  fitosanitario  denominato  FLINT registrato al n. 11119 con
decreto  del  6 dicembre 2001, modificato successivamente con decreti
di  cui  l'ultimo  in  data 23 giugno 2005, a nome dell'impresa Bayer
Cropscience  S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130,
con   la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta
allegata al presente decreto.
    Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da   g
3-5-15-20-30-50-100-150-250-500 e kg 1.
    Il   prodotto   in  questione  e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  STI  Solfotecnica  Italiana,  in  Cotignola  (Ravenna);
importato  in  confezioni  pronte  per  l'impiego  dallo stabilimento
dell'impresa  estera  Bayer  Cropscience  Ag  in Dormagen (Germania);
formulato nello stabilimento estero sopracitato e confezionato presso
lo  stabilimento  dell'impresa  Bayer  Cropscience  S.r.l., in Filago
(Bergamo).
    E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
    Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 12 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello