IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 7 giugno 2006 dall'impresa
Syngenta  Crop  Protection S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
«Vip»  uguale  al  prodotto  di  riferimento  denominato Topik 240 EC
registrato  al  n.  8929  con decreto direttoriale in data 1° ottobre
1996 dell'impresa medesima;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Topik
240 EC dell'impresa medesima;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    l'impresa  richiedente  risulta  anche  titolare  del prodotto di
riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato  che la classificazione del preparato denominato «Vip» e'
conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n.
65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze
attive Clodinafop-propargylCloquintocet-mexyl;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;

                              Decreta:

  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre
2008,  l'impresa  Syngenta Crop Protection S.p.a. con sede in Milano,
via  Gallarate,  n.  139, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario irritante pericoloso per l'ambiente denominato
VIP  con  la  composizione  e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il  prodotto e' confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500
e litri 1-5-10.
  Il  prodotto in questione e' prodotto presso gli stabilimenti delle
imprese:
    Diachem  S.p.a.  Up.Sifa,  Caravaggio  (Bergamo)  autorizzato con
decreti del 26 marzo 1987/7 giugno 2002;
    Scam S.p.a., S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti
del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;
    Isagro  S.p.a.,  Aprilia  (Latina) autorizzato con decreti del 31
ottobre 1974/16 aprile 2004;
    Sipcam S.p.a., Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti
del   25   ottobre  1972/15  gennaio  2001,  confezionato  presso  lo
stabilimento  dell'impresa Althaller Italia s.r.l. - San Colombano al
Lambro  (Milano)  autorizzato  con  decreti  del  17 febbraio 1981/1°
febbraio  2000,  nonche' importato in confezioni pronte per l'impiego
dalle imprese estere:
    Syngenta Crop Protection Monthey S.A. - Monthey (Svizzera);
    Syngenta  Hellas  S.A.  Enofyta  -  Ag.  Thoma,  Enofyta, Viotias
(Grecia).
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13332.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello