IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Bonati  Fernando Jose',
cittadino  italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo di
«Odontologo»  conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio in
Italia della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115/1992  e  all'art.  14  del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 13 maggio 2003 ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto   disposto   dall'art.  6,  comma 1  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data
28 febbraio e 25 luglio 2006, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia'
citato  decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig.
Bonati Fernando Jose' e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Odontologo»  rilasciato in data 2 ottobre 1996
dalla  «Universidad  Nacional  de La Plata - Facultad de Odontologia»
(Republica  Argentina)  al  sig.  Bonati Fernando Jose', nato a Junin
(Buenos  Aires  -  Argentina) il 4 giugno 1970, e' riconosciuto quale
titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della professione di
odontoiatra.
  2.  Il  dott. Bonati Fernando Jose' e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2006
                                      Il direttore generale: Leonardi