IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  134/98 del 20 gennaio 1998 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti  7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005,
23 maggio  2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio 2006,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di controllo denominato Agroqualita' - Societa' per la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con decreto
6 luglio 2001, e' stata prorogata fino al 22 ottobre 2006;
  Vista  la  nota  ministeriale  del  16 marzo  2004, con la quale si
chiedeva  all'Associazione  culturale  Cultori  della  Nocellara  del
Belice, quale soggetto legittimato, di voler confermare l'indicazione
dell'organismo sopra citato o di voler proporre un nuovo soggetto per
il  controllo  della  denominazione di origine protetta Nocellara del
Belice;
  Considerato  che  l'Associazione  culturale Cultori della Nocellara
del Belice, non ha provveduto a segnalare l'organismo di controllo da
autorizzare  per il controllo della denominazione di origine protetta
Nocellara del Belice;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta Nocellara
del  Belice  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  6 luglio  2001,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.  oppure  all'eventuale  nuovo
organismo di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo Agroqualita' - Societa'
per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con
sede  in  Roma,  via  Montebello  n.  8 con decreto 6 luglio 2001, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
Nocellara  del  Belice,  registrata con il Regolamento (CE) n. 134/98
del  20 gennaio  1998,  gia'  prorogata  con  decreti  7 luglio 2004,
19 ottobre  2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005,
18 gennaio  2006  e  29 maggio  2006, e' ulteriormente prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   stesso   oppure   all'eventuale  nuovo  organismo  di
controllo.