IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto  il  decreto  12 gennaio  2004, con il quale l'Agenzia per la
garanzia  della  Qualita'  in  Agricoltura - A.Q.A e' stata designata
quale   Autorita'   pubblica   ad   effettuare   i   controlli  sulla
denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
  Visto   il  decreto  5 giugno  2006,  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione   triennale   rilasciata  all'Autorita'  pubblica
designata  Agenzia  per  la  garanzia della Qualita' in Agricoltura -
A.Q.A  con  decreto  12 gennaio 2004 e' stata prorogata di centoventi
giorni a far data dal 26 giugno 2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  denominazione di origine protetta Spressa
delle Giudicarie anche nella fase intercorrente tra la scadenza della
predetta  autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine di
consentire  all'Autorita'  pubblica designata Agenzia per la garanzia
della  Qualita' in Agricoltura - A.Q.A., la predisposizione del piano
di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  12 gennaio  2004, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'Autorita'  pubblica  designata  Agenzia  per  la  garanzia  della
Qualita' in Agricoltura - A.Q.A.;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione, concessa con decreto 12 gennaio 2004, all'Agenzia
per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A con sede in San
Michele  all'Adige  (Trento),  via  E. Mach  n.  1,  ad  effettuare i
controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta  Spressa delle
Giudicarie,  registrata  con  il  Regolamento  (CE)  n. 2275/2003 del
22 dicembre  2003, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.