IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Pecorino Sardo;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003,
10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004,
28 settembre  2004,  20 gennaio  2005,  23 maggio  2005, 23 settembre
2005,  18 gennaio  2006  e  29 maggio  2006, con i quali la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato  O.C.P.A.  -  Organismo  consortile  per  il controllo sui
formaggi  sardi  a  D.O.P.,  con decreto del 27 luglio 1999, e' stata
prorogata fino al 18 ottobre 2006;
  Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in
modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione
di  origine  protetta  Pecorino  Sardo allo schema tipo di controllo,
trasmessogli  con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n.
62118;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta Pecorino
Sardo  anche  nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo consortile per il controllo sui
formaggi sardi a D.O.P. la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  27 luglio  1999  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  di  controllo  O.C.P.A.  - Organismo consortile per il
controllo sui formaggi sardi a D.O.P.;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo
consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in
Olmedo  (Sassari), localita' Bonassai, con decreto 27 luglio 1999, ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
Pecorino  Sardo  registrata con il Regolamento della Commissione (CE)
n.  1263/96  del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio
2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre
2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio
2005,  23 maggio 2005, 23 settembre 2005, 18 gennaio 2006 e 29 maggio
2006,  e'  ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di
rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.