IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti  4 marzo  2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004,
20 gennaio  2005,  13 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e
29 maggio 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale
rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  Agroqualita'  -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.,  con  decreto  del  21 marzo  2001,  e' stata prorogata fino al
27 ottobre 2006;
  Considerato  che  il Consorzio per la tutela dei Fagioli di Sarconi
con   nota   del   14 settembre  2004  ha  comunicato  di  confermare
Agroqualita'   -   Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare   a  r.l.  quale  organismo  di  controllo  e  di
certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la indicazione geografica protetta Fagiolo di
Sarconi anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta
autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al fine di consentire
all'organismo  Agroqualita'  -  Societa'  per la certificazione della
qualita'  nell'agroalimentare  a r.l. la predisposizione del piano di
controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella   autorizzazione  concessa  con  decreto  21 marzo  2001,  fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   di   controllo   Agroqualita'   -   Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo Agroqualita' - Societa'
per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l., con
sede  in  Roma,  via  Montebello  n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad
effettuare  i controlli sulla indicazione geografica protetta Fagiolo
di  Sarconi  registrata con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio
1996,  gia'  prorogata  con  decreti  4 marzo  2004,  7 luglio  2004,
28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e
7 febbraio  2006,  e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.