IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l'art.  50  della  legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive
modificazioni,  sullo  stato  degli  ufficiali  dell'Esercito,  della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  47  della  legge 31 luglio 1954, n. 599 e successive
modificazioni,  sullo  stato  dei  sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica;
  Visto  l'art.  119  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
14 febbraio  1964,  n. 237 e successive modificazioni, riguardante la
leva e il reclutamento obbligatorio;
  Considerata   la   necessita'  di  provvedere  all'aggiornamento  e
all'addestramento del personale militare in congedo;
                               Decreta

                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno 2006 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi
di  personale  in congedo ancora soggetti agli obblighi militari, per
aggiornamento ed addestramento:
    per  l'Esercito,  quaranta ufficiali per periodi di novantacinque
giorni,  due  sottufficiali e sette militari di truppa per periodi di
cinquanta  giorni,  pari  a  dieci  ufficiali,  un sottufficiale e un
militare di truppa in ragione d'anno;
    per  la  Marina  militare,  quarantotto  ufficiali per periodi di
trenta giorni, pari a quattro ufficiali in ragione d'anno.