IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 28 dello statuto del comune di Perugia, introdotti dalla deliberazione consiliare n. 95 in data 27 aprile 2005, che estendono il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli circoscrizionali ai cittadini stranieri non comunitari; Udito il parere n. 862/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 5 aprile 2006, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2006; Sulla proposta del Ministro dell'interno; Decreta: E' disposto l'annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni dello statuto del comune di Perugia: a) comma 1-bis dell'art. 28; b) comma 1-ter dell'art. 28, limitatamente alle parole: «nonche' i cittadini stranieri residenti nel comune di Perugia da almeno sei anni rispetto alla data di svolgimento della consultazione. Detti elettori, su domanda, sono ammessi al voto nel seggio della sezione elettorale della circoscrizione che si costituisce in ufficio centrale». Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 8 settembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 374