IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  i  commi 1-bis e 1-ter dell'art. 28 dello statuto del comune
di  Perugia,  introdotti dalla deliberazione consiliare n. 95 in data
27  aprile  2005,  che  estendono  il  diritto di elettorato attivo e
passivo  nelle  elezioni  dei  consigli circoscrizionali ai cittadini
stranieri non comunitari;
  Udito  il  parere  n.  862/2006  del  Consiglio  di Stato, espresso
nell'adunanza  della  sezione  I  del  5 aprile 2006, il cui testo e'
allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui
integralmente riprodotte;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 agosto 2006;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;

                              Decreta:

  E'  disposto  l'annullamento  straordinario, per illegittimita' e a
tutela  dell'unita'  dell'ordinamento,  delle  seguenti  disposizioni
dello statuto del comune di Perugia:
    a) comma 1-bis dell'art. 28;
    b) comma 1-ter  dell'art. 28, limitatamente alle parole: «nonche'
i  cittadini  stranieri residenti nel comune di Perugia da almeno sei
anni  rispetto  alla  data  di svolgimento della consultazione. Detti
elettori,  su  domanda, sono ammessi al voto nel seggio della sezione
elettorale   della  circoscrizione  che  si  costituisce  in  ufficio
centrale».
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 8 settembre 2006

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Amato, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Interno, foglio n. 374