IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
    Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
    Vista  legge  28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004,
n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
    Vista  la  legge  17 luglio  2006, n. 233, recante conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Vista  la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1° novembre  1974  e
successive modificazioni (SOLAS 1974/1978);
    Viste  le  norme  del  capitolo VI della SOLAS 74/78 e successive
modificazioni,  ed  in  particolare,  per  gli  aspetti  tecnici,  le
disposizioni  contenute  nel  codice  internazionale per il trasporto
sicuro  di  granaglie  alla  rinfusa (International code for the safe
carriage  of  grain  in bulk), adottato dall'Organizzazione marittima
internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314 recante
attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa alle disposizioni ed
alle  norme  comuni  per  gli organi che effettuano le ispezioni e le
visite  di  controllo  delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio  1999, n. 272, recante
adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di
operazioni  di  manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi
in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
    Ritenuto   necessario  stabilire  le  procedure  applicative  del
succitato  Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie
alla rinfusa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.  Le  presenti  norme  si  applicano  alle  navi  soggette alla
Convenzione  SOLAS  di  qualsiasi  stazza,  di  bandiera  italiana  o
straniera,  che  approdano  nei  porti italiani con a bordo granaglie
alla   rinfusa,   in  transito  o  per  procedere  ad  operazioni  di
scaricazione e caricazione delle stesse.