LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
    Visti  gli  articoli  2,  comma  1,  lettera  b)  e 4 del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  che  attribuiscono a questa
Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra il Governo
e  le  regioni e le province autonome, in attuazione del principio di
leale   collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle
rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
    Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 52, concernente «Riconoscimento
del  registro  italiano dei donatori di midollo osseo», che regola la
ricerca  del  donatore compatibile e la donazione del midollo osseo e
istituisce  il Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso
l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova;
    Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina
delle   attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  di
emoderivati»  che,  all'art.  3,  comma  1,  consente  il prelievo di
cellule  staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per
l'allotrapianto  e  per  autotrapianto,  e di cellule emopoietiche da
cordone   ombelicale,   all'interno   delle  strutture  trasfusionali
autorizzate  dalle  regioni,  e  all'art. 5, include la raccolta e la
conservazione  delle  cellule  staminali  nei  livelli  essenziali di
assistenza;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre 2001 di «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto ministeriale 25 novembre 1998, recante «Ricerca
donatore  non  consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri
dei donatori»;
    Visto  il  decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli
per   l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue  ed
emocomponenti»;
    Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee
guida  in  tema  di  raccolta,  manipolazione e impiego clinico delle
cellule  staminali  emopoietiche  (CSE)»,  sancito  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il 10 luglio 2003 (Rep. atti n.
1770);
    Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro della salute, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sul documento recante
«Aggiornamento  del  prezzo  unitario  di cessione del sangue e degli
emocomponenti  tra  servizi  sanitari pubblici», sancito il 24 luglio
2003 (Rep. atti n. 1806);
    Vista  la proposta di accordo in materia di ricerca e reperimento
di  cellule  staminali emopoietiche presso registri e banche italiane
ed  estere,  pervenuta dal Ministero della salute in data 28 febbraio
2006;
    Vista  la  nota  in data 1° agosto 2006, con la quale il Ministro
della  salute  ha  segnalato  la  citata  proposta  di  accordo tra i
provvedimenti ancora attuali;
    Vista  la  nota  del 21 settembre 2006, con la quale il Ministero
della  salute  ha  inviato una nuova stesura della citata proposta di
accordo;
    Considerato  che,  nell'incontro tecnico del 26 settembre 2006, i
rappresentanti  del  Ministero  della  salute  e  delle regioni hanno
concordato  alcune modifiche al testo della proposta pervenuta con la
citata nota del 21 settembre 2006;
    Acquisito,  nel corso della odierna seduta, l'assenso del Governo
e  dei  presidenti delle regioni e delle province autonome, sul testo
concordato nella riunione tecnica del 26 settembre 2006;
                          Sancisce accordo
tra  il  Governo,  le  Regioni  e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano nei termini sottoindicati:
        considerata   la   necessita'   di   regolare   gli   aspetti
amministrativi  e  contabili  connessi  alle  attivita' di ricerca di
donatore  di midollo osseo presso registri italiani ed esteri nonche'
l'attivita'  di  ricerca  di  cellule staminali da cordone ombelicale
presso  banche  italiane  ed  estere, al fine di garantire equita' di
accesso alle prestazioni di trapianto di cellule staminali e certezza
economico-finanziaria alle strutture che effettuano le prestazioni;
        considerato che il Registro nazionale dei donatori di midollo
osseo  istituito  dalla  legge  6  marzo  2001,  n. 52, presso l'ente
ospedaliero  «Ospedale  Galliera»  di  Genova  (di seguito denominato
«Registro di Genova») svolge:
          a)  l'attivita' di coordinamento, ricerca e reperimento dei
donatori  di  midollo osseo presso i registri nazionali ed esteri, su
richiesta  delle  strutture  sanitarie che effettuano il trapianto di
cellule staminali,
          b)  l'attivita'  di  gestione  economica  delle prestazioni
erogate e richieste ai/dai registri esteri;
        considerato   che,   non  esistendo  allo  stato  attuale  un
organismo   istituzionalmente   deputato   alla  ricerca  di  cellule
staminali  emopoietiche  da cordone ombelicale presso banche italiane
ed  estere,  detta attivita' viene svolta in forma volontaristica non
coordinata;
        considerato che i costi della ricerca e del reperimento delle
cellule    staminali   emopoietiche   (inclusi   i   costi   relativi
all'esecuzione  di  indagini di istocompatibilita', al prelievo ed al
trasporto delle cellule) sono a carico delle aziende sanitarie locali
di residenza dei pazienti sottoposti a trapianto;
        considerato  che  le  modalita'  di  regolazione dei rapporti
economici  tra  le  strutture  coinvolte,  a  diverso  titolo,  nella
procedura  di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche
possono  risultare, allo stato attuale, non sufficientemente chiare e
che  da cio' possono derivare difficolta' di accesso alla prestazione
di trapianto;
        considerata la disponibilita' espressa dal Registro di Genova
di assumere la funzione di «sportello unico» per:
          il  coordinamento  e la gestione delle richieste di cellule
staminali  emopoietiche  per  finalita' di trapianto, sia da donatore
non consanguineo che da cordone ombelicale;
          la   regolazione   degli  scambi  tra  i  diversi  soggetti
coinvolti nelle procedure;
        considerato  che  la  funzione  di cui sopra si traduce nella
raccolta   documentale,  registrazione  e  certificazione  dei  costi
nonche' nel pagamento diretto delle spese derivanti dall'attivita' di
ricerca e di reperimento delle cellule staminali emopoietiche, sia da
donatore  volontario  non  consanguineo  sia  cordonali,  in Italia e
all'estero;
        considerata altresi' la disponibilita' espressa dalla regione
Liguria a corrispondere al Registro di Genova le somme necessarie per
lo  svolgimento  della  suddetta  attivita'  a condizione che i costi
siano  previsti  in  sede  di  riparto  di Fondo sanitario nazionale,
attraverso  l'inserimento dell'importo presunto nei valori provvisori
della compensazione della mobilita' sanitaria;
        in   attesa   dell'emanazione   dei  provvedimenti  attuativi
previsti nella specifica materia dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219;
                      Si conviene quanto segue
    1.  Al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo istituito
dalla  legge 6 marzo 2001, n. 52, presso l'ente ospedaliero «Ospedale
Galliera»  di  Genova,  su  richiesta  delle  strutture sanitarie che
effettuano   il  trapianto  di  cellule  staminali  emopoietiche,  e'
attribuita  la  funzione di ricerca di cellule staminali emopoietiche
da  cordone  ombelicale  presso  le  banche italiane ed estere, oltre
all'attivita'  di  ricerca  dei  donatori  di  midollo osseo presso i
registri nazionali ed esteri prevista dalla citata legge n. 52/2001.
    2.  Il  Registro  di  Genova  garantisce  e certifica il corretto
svolgimento  delle  procedure  di reperimento delle cellule staminali
emopoietiche, midollari e cordonali, inclusa l'esecuzione di indagini
di  istocompatibilita',  il  prelievo  ed  il trasporto delle cellule
presso la struttura sanitaria che esegue il trapianto.
    3.   Il   Registro   di  Genova  assume  i  compiti  di  raccolta
documentale, registrazione e certificazione dei costi delle attivita'
di  ricerca  e  di  reperimento delle cellule staminali emopoietiche,
midollari  e  cordonali,  sia  da donatore sia da banca cordonale, in
Italia e all'estero, e provvede direttamente al pagamento delle spese
derivanti dalle suddette attivita'.
    4.  La  regione  Liguria  anticipa al Registro di Genova le somme
necessarie allo svolgimento dei compiti di cui ai punti 1) e 3).
    5.  I  rimborsi  per  la  ricerca ed il reperimento delle cellule
staminali  emopoietiche,  midollari e cordonali, inclusa l'esecuzione
di  indagini di istocompatibilita', il prelievo ed il trasporto delle
cellule  presso  la struttura sanitaria che esegue il trapianto, sono
le seguenti:
        1)  Euro 7.250,00 per ciascuna ricerca di donatore volontario
non consanguineo di midollo osseo presso registri italiani;
        2)  Euro 9.050,00 per ciascuna ricerca di donatore volontario
non consanguineo di midollo osseo presso registri esteri;
        3)  Euro  7.050,00  per ciascuna ricerca di unita' di cordone
ombelicale nell'ambito del Network nazionale;
        4)  Euro  8.250,00  per ciascuna ricerca di unita' di cordone
ombelicale presso banche estere.
    6.   In   sede   di  proposta  di  riparto  delle  disponibilita'
finanziarie per l'anno 2007, il valore della mobilita' presunta della
regione  Liguria e' incrementato per un importo di Euro 16.000.000 da
recuperare  sui  valori  di mobilita' delle regioni in base al numero
dei  casi  trattati  dal  Registro  di  Genova  nell'anno precedente,
attribuiti  a  ciascuna regione. Il conguaglio per i valori effettivi
in  relazione  alle  prestazioni  effettuate seguira' il normale iter
della   compensazione   della  mobilita'.  Per  gli  anni  successivi
l'incremento  e'  determinato  in relazione alla spesa effettivamente
sostenuta nell'anno precedente.
    7.  All'attuazione  del  presente  accordo si provvede nei limiti
delle  risorse  programmate per il Servizio sanitario nazionale ed in
coerenza con i Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive
modificazioni  e  integrazioni. Il sistema di regolazione degli oneri
di  ricerca  e reperimento di CSE previsto dal presente Accordo entra
in vigore per le ricerche iniziate dal 1° febbraio 2007. Gli oneri di
ricerca e reperimento di CSE non liquidati all'Ospedale Galliera alla
medesima  data,  saranno regolati dalla regione Liguria sulla base di
eventuale accordo con le altre regioni.
    8.  Le  banche di cellule staminali da cordone ombelicale operano
in conformita' all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003, ai protocolli di
cui  all'art.  3,  comma  4, della legge n. 219/2005 e alle azioni di
coordinamento e di controllo tecnico-scientifico del Centro nazionale
sangue come previsto dall'art. 12, comma 4, della richiamata legge n.
219/2005,  fatte  salve  le necessarie integrazioni funzionali con il
Centro nazionale trapianti.
    9.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
convengono  che  i  contenuti  del  presente  accordo potranno essere
oggetto  di  revisione  alla  luce  delle  determinazioni  assunte in
attuazione  della  legge  21  ottobre  2005, n. 219 «Nuova disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione nazionale degli
emoderivati».

                                           Il presidente: Lanzillotta

    Il segretario: Busia