LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
    Visto  l'art.  117,  comma  2, lettera m), della Costituzione che
attribuisce  allo  Stato  la  competenza  di  determinare  i  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che  devono  essere  garantiti su tutto il territorio nazionale ed il
comma  3  che individua tra le materie di legislazione concorrente la
tutela della salute;
    Visti  l'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale  prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
    Visto  l'accordo  sancito  il  3  agosto 2000 (repertorio atti n.
1004)  in  materia  di  spesa sanitaria, come integrato dall'art. 85,
comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Visto  l'accordo  sancito  il  22  marzo 2001 (repertorio atti n.
1210)  che  integra  l'accordo sancito il 3 agosto 2000 in materia di
spesa sanitaria;
    Visto  l'accordo  sancito l'8 agosto 2001, recante integrazioni e
modifiche  agli  accordi sanciti il 3 agosto 2000 ed il 22 marzo 2001
in materia di spesa sanitaria (repertorio atti n. 1285), con il quale
si conviene di definire i livelli essenziali di assistenza;
    Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che, all'art. 6
ha  previsto la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  da  adottare  entro  il 30 novembre 2001, dei livelli
essenziali   di   assistenza,   ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre  2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art.  40  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale
prevede  che  il  mancato  rispetto  da  parte  delle regioni e delle
province autonome degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra
Governo,  regioni  e  province autonome dell'8 agosto 2001 in materia
sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il
ripristino  per  la  regione  e le province autonome inadempienti del
livello  stabilito  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province
autonome  del  3  agosto  2000, come integrato dall'art. 85, comma 6,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    Visto  l'accordo  Stato-regioni  del 16 dicembre 2004 (repertorio
atti  n.  2174),  in attuazione dell'art. 3, comma 33, della legge 24
dicembre  2003, n. 350, con il quale sono state definite le modalita'
di  verifica  degli  adempimenti  regionali  ai  fini dell'accesso al
finanziamento   integrativo   previsto   a  carico  dello  Stato  dal
richiamato  Accordo dell'8 agosto 2001, fermo restando, come disposto
dal  comma  32  del  medesimo  art.  1 della richiamata legge n. 350,
l'obbligo  del ripristino del livello di finanziamento corrispondente
a quello previsto dall'accordo del 3 agosto 2000, nei confronti delle
regioni  per  le  quali  si  sia  verificato  il rispetto del mancato
adempimento;
    Visto  l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il  quale  ha  disposto  che l'accesso al finanziamento integrativo a
carico  dello Stato di cui al comma 164 del medesimo art. 1, rispetto
al  livello  di cui all'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, per
l'anno  2004,  rivalutato  del  2 per cento su base annua a decorrere
dall'anno  2005, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
contempli,  per  il  rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai
fini   del   contenimento   della   dinamica   dei  costi,  specifici
adempimenti;
    Vista  l'intesa  stipulata  il  23 marzo 2005 (repertorio atti n.
2271)  in  attuazione  dell'art. 1, commi 173 e 180, della richiamata
legge n. 311/2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
    Visto  l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  integrato dall'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  il  quale  prevede,  al  fine  del rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario,  che  la  regione, ove si prospetti sulla base
del  monitoraggio  trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i
provvedimenti  necessari ovvero che qualora i provvedimenti necessari
non  vengano  adottati  scatta la procedura del commissario ad acta e
qualora  anche  il  commissario  ad  acta non adotti le misure cui e'
tenuto, con riferimento all'esercizio 2005 e all'anno d'imposta 2006,
si  applicano  comunque  nella  misura massima prevista dalla vigente
normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e   le   maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive;
    Visto  l'art. 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  dispone,  che  in  caso  di  mancato  adempimento da parte delle
regioni  e delle province autonome agli obblighi di cui al richiamato
comma  173  del  medesimo  articolo, e' precluso l'accesso al maggior
finanziamento   previsto   per  gli  anni  2005,  2006  e  2007,  con
conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate;
    Visto l'art. 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004, il
quale  dispone  che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
commi  174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia
per  i  servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle
cause  ed  elabora  un  programma  operativo  di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di  durata  non  superiore al triennio; che i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo  che  individui gli interventi necessari per il perseguimento
dell'equilibrio  economico,  nel  rispetto  dei livelli essenziali di
assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma
173;
    Visto l'art. 1, comma 181, della richiamata legge n. 311/2004, il
quale  dispone  che,  con  riferimento agli importi indicati al comma
164,  relativamente  alla  somma  di 1.000 milioni di euro per l'anno
2005,  1.200  milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro
per  l'anno  2007,  il  relativo  riconoscimento  alle  regioni resta
condizionato,  oltre che agli adempimenti di cui al citato comma 173,
anche al rispetto da parte delle regioni medesime, dell'obiettivo per
la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48
del   decreto  legge  3  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, numero 326;
    Visto  l'art.  1, comma 184, lettere a), b) e d) della richiamata
legge n. 311/2004 in materia di anticipazioni,
    Visto  l'art.  1,  commi  98  e  107,  della  richiamata legge n.
311/2004 in materia di contenimento della spesa del personale;
    Visto l'art. 1, commi 198 e 203, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in materia di contenimento della spesa del personale;
    Visto  l'art.  1,  comma 274, della richiamata legge n. 266/2005,
che  stabilisce  che,  nell'ambito  del settore sanitario, al fine di
garantire  il  rispetto  degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
        a)  gli  obblighi  posti  a carico delle regioni, nel settore
sanitario,  con l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati
a   garantire  l'equilibrio,  economico-finanziario,  a  mantenere  i
livelli   essenziali   di  assistenza,  a  rispettare  gli  ulteriori
adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a
prevedere,  ove  si  prospettassero  situazioni  di  squilibrio nelle
singole  aziende  sanitarie, la contestuale presentazione di piani di
rientro  pena  la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori
generali;
        b)  l'obbligo  di  adottare  i provvedimenti necessari di cui
all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    Visto  l'art. 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
il  quale  prevede  specifici  adempimenti  in  materia di personale,
convenzioni ed esenzioni;
    Visto  l'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
che dispone, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di
finanza  pubblica  di  cui  al  comma 274, che il livello complessivo
della  spesa  del  Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento
concorre  lo  Stato,  di  cui  all'art.  1, comma 164, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2006,  da  ripartire tra le regioni, secondo
criteri  e  modalita'  concessive  definiti  con decreto del Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
prevedano  comunque,  per  le  regioni  interessate,  la  stipula  di
specifici   accordi   diretti   all'individuazione  di  obiettivi  di
contenimento  della  dinamica  della  spesa  al  fine della riduzione
strutturale del disavanzo;
    Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 103,
convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente l'obbligo
della   costituzione  degli  accantonamenti  in  materia  di  rinnovi
contrattuali;
    Visti  gli  obblighi  comunitari  della  Repubblica  e i relativi
obiettivi   di  finanza  pubblica  per  il  rientro  nell'ambito  dei
parametri di Maastricht;
    Considerata  la necessita' del concorso delle autonomie regionali
al conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica;
    Considerata  la  necessita', al fine di garantire la certezza del
conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il rispetto
degli  obblighi  comunitari,  di  prorogare  anche  per  gli esercizi
successivi  al  2005 il meccanismo dell'automatismo fiscale di cui al
richiamato  art.  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  integrato dall'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266;
    Considerato  che,  al fine di garantire ai cittadini l'accesso al
Servizio  sanitario  nazionale,  in  maniera  uniforme sul territorio
nazionale,  nel rispetto dei diritti costituzionali e di mantenere un
livello   di   finanziamento  compatibile  con  il  quadro  economico
finanziario complessivo, si rende necessario stipulare una Intesa tra
lo Stato, le regioni e le province autonome;
    Vista  la  nota 26 settembre 2006, con la quale il Ministro della
salute  ha  trasmesso  un  documento concernente un nuovo Patto sulla
salute, concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    Vista  la  lettera  in  data  28  settembre 2006, con la quale il
Ministro  della  salute  ha  inviato  un  nuovo  documento, anch'esso
concertato  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, che,
rispetto  alla  versione  precedentemente inviata, e' stato impostato
sotto forma di «protocollo d'intesa» e presenta alcune integrazioni;
    Vista  la  nota  pervenuta  nella  medesima data del 28 settembre
2006,  con  la  quale  il presidente della Conferenza delle regioni e
delle  province  autonome  ha espresso condivisione sui contenuti del
predetto nuovo documento;
    Acquisito,  nel  corso  dell'odierna  seduta  e  come risulta dal
verbale della seduta medesima, l'assenso del Governo e dei presidenti
delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome sul testo della presente
intesa;
                           Sancisce intesa
tra  il  Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini sotto
indicati:
          PROTOCOLLO D'INTESA sul NUOVO PATTO SULLA SALUTE
    Premesso che:
        Il  sistema sanitario italiano si colloca in una posizione di
assoluto  rispetto  nelle  graduatorie internazionali circa la tutela
della  salute  della  popolazione  e  la  qualita'  complessiva delle
prestazioni.   Cio'   nonostante   esso  presenta  seri  elementi  di
criticita': l'inappropriatezza di alcune prestazioni, come l'utilizzo
improprio  dei  ricoveri  ospedalieri  e  dei  pronto soccorso dovuto
all'organizzazione  ancora prevalentemente burocratica della medicina
di   base  e  alla  carenza  di  servizi  di  assistenza  domiciliare
integrata;  le  lunghe  liste  di attesa; l'ingiustificato livello di
spesa  farmaceutica  per  abitante di alcune regioni; l'insufficiente
qualita'  dei  servizi  sanitari  in  alcune regioni, che ne spinge i
cittadini  a rivolgersi alle strutture di altre regioni per usufruire
di cure adeguate.
        Le  tendenze di lungo periodo della spesa sanitaria risentono
di   fattori   di   fondo:  l'invecchiamento  della  popolazione,  le
modificazioni  socio-economiche  e  il  progresso della medicina, che
genera  migliori cure ma anche un aumento dei costi. In questo ambito
si  possono  riscontrare  anche  inefficienze e inappropriatezze che,
presenti  in  varie  forme  nell'insieme  del sistema sanitario, sono
particolarmente pervasive in alcune regioni. Proprio la distribuzione
dei  disavanzi fra le diverse regioni conferma che vi sono margini di
miglioramento  nell'efficienza  e nell'appropriatezza dell'erogazione
delle  prestazioni  sanitarie.  A  questo  proposito  la  valutazione
preliminarmente   condivisa  a  che  gradi  sempre  piu'  elevati  di
appropriatezza clinica ed organizzativa possono essere conseguiti con
un   processo   che   va   sviluppato   con   il  coinvolgimento  dei
professionisti operanti nel campo della tutela della salute.
        E'   dunque   possibile,   come  indicato  nel  Documento  di
programmazione   economico   finanziaria   2007-2011,   mantenere   e
migliorare  qualita'  ed  efficacia  dei  servizi sanitari e al tempo
stesso  ricondurre  la dinamica di tale voce di spesa nell'ambito dei
vincoli  della  finanza  pubblica.  Anzi,  proprio la massimizzazione
dell'efficienza  nell'utilizzo delle risorse e' condizione essenziale
affinche'  la  sanita' possa svolgere pienamente il suo ruolo sociale
ed  economico  -  la  spesa  sanitaria  e'  una  forma  essenziale di
investimento  nel  capitale umano. Si tratta di un ruolo di interesse
nazionale,  che  richiede  di  combinare  la politica di promozione e
coordinamento propria del Governo con il rafforzamento dell'autonomia
organizzativa  e  della responsabilita' finanziaria delle regioni. In
questo  quadro  e' auspicabile un coinvolgimento delle organizzazioni
sindacali   confederali   nel   dibattito   sullo   sviluppo   e   la
qualificazione del Servizio sanitario nazionale e sulle politiche per
la tutela della salute.
        Sulla  base  di queste premesse condivise, Governo, regioni e
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano convengono di sancire un
Nuovo Patto per la Salute volto a ricondurre sotto controllo la spesa
sanitaria,  a  dare  certezza  di  risorse  per il Servizio sanitario
nazionale  (S.S.N.) su un arco pluriennale, a sollecitare e sostenere
le  azioni  necessarie  a  elevare  qualita'  e  appropriatezza delle
prestazioni,  a  riequilibrare  le  capacita'  di  fornire servizi di
analoga qualita' ed efficacia su tutto il territorio nazionale.
        Oggi si evidenziano la necessita' e l'opportunita' di operare
una svolta che all'attenzione ai deficit ed alla modalita' della loro
copertura  affianchi  la  costruzione  di  procedure  che  evitino il
formarsi  dei  deficit  medesimi, nel rispetto della piena erogazione
dei LEA.
        Governo  e  regioni  ritengono  necessario,  con  il presente
patto,  individuare  in  modo  condiviso  le regole e le procedure di
verifica  e  controllo  delle attivita' delle regioni per garantire i
LEA su tutto il territorio nazionale e modalita' di finanziamento che
diano  certezza di risorse su un arco pluriennale, nonche' sancire la
necessita'  di  istituire  un'apposita sede per definire nuove regole
sulla politica del personale e sulla farmaceutica.
        Il  settore  della  sanita'  deve  mantenere  una dinamica di
crescita  compatibile con la programmazione finanziaria del Paese. In
ogni  caso  i livelli di finanziamento devono essere parametrati alla
verifica dell'effettivo costo dei livelli essenziali di assistenza in
condizioni di efficienza ed appropriatezza.
        All'interno  di  questo  quadro  di  compatibilita', il Nuovo
Patto  punta a rafforzare la capacita' programmatoria e organizzativa
delle   regioni   promuovendo   azioni   incisive   di  miglioramento
dell'efficienza   e   dell'appropriatezza   delle   prestazioni,  che
consentano  di utilizzare l'ammontare di risorse stabilito in modo da
accrescere  la qualita' e l'efficacia dei servizi e da assicurare una
loro  piu'  equilibrata  fruizione  su tutto il territorio nazionale.
Verra'  rafforzato  il  sistema  di  monitoraggio  circa l'erogazione
effettiva  dei  LEA  e  il livello centrale, sia ministeriale che del
coordinamento  interregionale,  svolgera'  non  solo  una funzione di
verifica  ma,  quando  necessario,  anche  di  supporto,  servizio ed
affiancamento  per  le  regioni.  Il  miglioramento delle prestazioni
richiede    un    significativo   rafforzamento   dell'attivita'   di
prevenzione,  la  riorganizzazione  e  il  potenziamento  delle  cure
primarie, lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria, a cominciare
dall'assistenza    ai    non    autosufficienti.    Nel    migliorare
l'appropriatezza   delle   prestazioni   e   garantire  sia  la  loro
universalita'  sia  l'esigenza che esse siano fruite dalle persone in
effettiva   necessita',   un   ruolo   potranno   svolgere  forme  di
compartecipazione  alla  spesa da parte dei cittadini in funzione del
tipo  di patologia e della condizione economica. Infine, facendo leva
sul Fondo nazionale per il co-finanziamento degli investimenti di cui
all'art.  20  della  legge  n.  67/1988  e  sui  fondi strutturali UE
2007-2013   si   puntera'   a  sostenere  l'attivita'  di  ricerca  e
innovazione  e  l'attivita'  di investimento per l'innalzamento della
qualita' del sistema e nelle nuove tecnologie.
    Preso atto che:
        il   Governo   si   impegna   ad   adottare  ogni  necessario
provvedimento normativo e/o amministrativo in attuazione del presente
patto anche a modifica o integrazione o abrogazione di norme, accordi
e intese vigenti;
        il  Governo  ritiene  indispensabile  prorogare il meccanismo
dell'automatismo fiscale;
        il  Governo  ritiene  indispensabile assicurare la stabilita'
degli   strumenti   di   programmazione   finanziaria   nel   settore
farmaceutico;
        il  Governo  si  impegna  con  il  presente patto, in sede di
approvazione  del  disegno  di  legge  finanziaria per l'anno 2007, a
stabilire  il  finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per
il  triennio  2007-2009  e  che  comprende  il  livello delle entrate
proprie  cosi' come definito nell'Accordo dell'8 agosto 2001, in modo
da   consentire   alle   regioni   l'ottimizzazione,   efficienza   e
massimizzazione  nell'uso  delle risorse e rendere loro possibile una
programmazione  di medio periodo delle azioni necessarie a correggere
le  inappropriatezze  e  a  riassorbire le inefficienze che minano il
controllo della spesa e l'efficacia dei servizi per i cittadini;
        Governo  e  regioni si impegnano ad affrontare il problema di
superare  i  divari  quantitativi  e qualitativi tra sistemi sanitari
regionali  ed  in  particolare tra Nord e Sud del Paese, evidenziando
che  tale  problema  si  e'  accresciuto  negli  ultimi  anni e trova
annualmente   testimonianza   nei  rilevanti  fenomeni  di  mobilita'
sanitaria interregionale;
        il Governo si impegna a prevedere in sede di approvazione del
disegno  di  legge  finanziaria  per  l'anno 2007, per le regioni che
presentano  grandi  criticita' finanziarie, un fondo transitorio che,
insieme  con  misure  di  affiancamento,  sostenga tali regioni in un
percorso  di  rientro  in  grado  di portare all'azzeramento dei loro
disavanzi entro l'anno 2010;
        il  Governo  e le regioni convengono che, nell'attuazione del
presente  patto, sono fatte salve le funzioni generali dello Stato di
monitoraggio  e  valutazione del Servizio sanitario nazionale al fine
di  garantire  il  reale accesso ai livelli essenziali di assistenza,
nonche' di coordinamento della finanza pubblica e sono altresi' fatte
salve l'autonomia organizzativa e gestionale delle regioni;
                      Si conviene quanto segue:
1) Disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
    1.1.  Il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui
concorre  ordinariamente lo Stato per il triennio 2007-2009, al netto
della  componente  transitoria  di  cui  al  successivo  punto  3, e'
determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, 99.042 milioni
di  euro  per  l'anno 2008 e 102.245 milioni di euro per l'anno 2009,
comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni  indicati,  a  titolo  di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato  per l'ospedale «Bambino Gesu». A fronte di tale disponibilita'
programmatoria  dovra'  corrispondere  un'assunzione  di autonomia ed
inderogabile  responsabilita'  di bilancio da parte delle regioni sia
nell'utilizzo    di    eventuali   maggiori   risorse   liberate   da
efficientamenti del sistema sanitario regionale, sia nell'adozione di
misure di ripiano di disavanzi.
    1.2.  Il  Ministro della salute, ai fini dell'esercizio della sua
titolarita'  di  proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie
di  cui al punto 1.1 per la determinazione del fabbisogno finanziario
delle  singole  regioni, dichiara la sua disponibilita' ad avvalersi,
in  prima  istanza,  di  criteri  di riparto elaborati dalle regioni,
previa la ordinaria verifica tecnica con il Ministero dell'economia e
delle  finanze  sulla  congruita'  dei  predetti criteri, entro il 15
novembre 2006. In carenza di tali criteri ovvero qualora tali criteri
non  siano  stati  ritenuti congrui, il Ministro della salute elabora
comunque la proposta di riparto entro il 30 novembre 2006, sulla base
della  normativa  vigente.  I  criteri di riparto comunque, che siano
recepiti  dalla  proposta  delle  Regioni  o  che  siano proposti dal
Ministro, restano validi per l'intero triennio 2007-2009.
    1.3.  Le  regioni  si  impegnano ad esprimere entro il 30 ottobre
2006  l'intesa  sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
attuativo del decreto legislativo n. 56/2000 per l'anno 2005 e, entro
il 31 marzo 2007 per l'anno 2006.
    1.4.  In  via  aggiuntiva  agli adempimenti previsti dal presente
patto,  sono  confermati e prorogati per tutta la durata del presente
accordo  gli adempimenti regionali previsti dall'Intesa Stato-regioni
del  23  marzo 2005 ed i relativi criteri e sedi di verifica, nonche'
le  modalita'  di  copertura  di  eventuali disavanzi, come integrati
dalle  disposizioni di cui all'art. 1, commi 203 e 275 della legge n.
266/2005  e  dall'art. 9 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 103,
convertito  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248. Tali procedure
restano in vigore salvo quanto eventualmente concordato nel tavolo di
cui  al  successivo  punto 4.16. In via straordinaria, per le regioni
che  abbiano  stipulato l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della
richiamata,  legge  n.  311/2004  sono  considerate  idonee  forme di
copertura  dei  disavanzi  pregressi,  cumulativamente  registrati  e
certificati  fino  al  2005, al netto per l'anno 2005 della copertura
derivante  dell'incremento  automatico  delle  aliquote,  in deroga a
quanto  previsto  dalla  predetta  Intesa,  con  misure  a  carattere
pluriennale  derivanti da specifiche entrate certe e vincolate. A tal
fine  il  Governo si impegna alla proposizione delle necessarie norme
di deroga.
    1.5.  La  quota di finanziamento condizionata alla verifica degli
adempimenti di cui al punto 1.4 e' determinata nella misura del 3 per
cento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  finanziamento della quota
indistinta  del  fabbisogno sanitario, al netto delle entrate proprie
per  le  regioni  a  statuto ordinario; delle entrate proprie e della
partecipazione di Sicilia e Sardegna per queste ultime.
    1.6.  E' confermato lo schema delle anticipazioni di cui all'art.
1,  comma  184, lettere a), b) della citata legge n. 311/2004 secondo
le  procedure  di determinazione di cui al punto 1.5 nella misura del
97  per  cento degli importi stabiliti per le singole regioni in sede
di  riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  complessive  per  il
Servizio   sanitario   nazionale.   La  procedura  dell'anticipazione
provvisoria   e'   determinata   con   riferimento  al  finanziamento
corrispondente  a  quello  previsto  per l'anno 2006 e incrementato a
decorrere  dal 2008 sulla base del tasso di crescita del PIL nominale
programmato.  Alle  regioni  che  abbiano  superato  gli  adempimenti
dell'ultima  verifica  effettuata  dal  tavolo  di  verifica  di  cui
all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, si riconosce
la  possibilita'  di  un  incremento  di detta percentuale nei limiti
della  compatibilita'  di bilancio dettate dagli obiettivi di finanza
pubblica.
2) Livelli  essenziali  di  assistenza.     2.1. Entro il 31 dicembre
2006,  al  fine di consentirne una tempestiva entrata in vigore il 1°
gennaio  2007,  si  procedera',  con  le modalita' di cui all'art. 54
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive integrazioni, nelle
sedi   competenti,   ad   una  revisione  straordinaria  dei  livelli
essenziali   di   assistenza   vigenti,   nell'ambito  della  cornice
finanziaria programmata, sulla base dei seguenti principi e criteri:
        i  criteri  ed  i principi contenuti nell'art. 1, comma 2 del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229:
          1. principio della dignita' della persona;
          2. principio del bisogno di salute;
          3. principio dell'equita' nell'accesso all'assistenza;
          4. principio   della  qualita'  delle  cure  e  della  loro
appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
          5. principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
    Inoltre la revisione dei LEA terra' conto dei criteri:
        di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  29  novembre  2001  di  definizione  dei  livelli  essenziali di
assistenza;
        dei risultati del Progetto Mattoni;
        della  previsione  di rimodulazione dei livelli essenziali di
assistenza  di cui all'art. 1, comma 292, letztera a), della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
        della  integrazione  dei  LEA con l'aggiornamento delle liste
delle   prestazioni   erogabili   con  particolare  riferimento  alla
omogeneizzazione   di   quanto  previsto  in  materia  di  assistenza
odontoiatrica,  parto  indolore  e  terapie  del dolore, tutela della
salute  nei luoghi di lavoro, eliminando prestazioni ormai obsolete o
sostituite da altre di comprovata efficacia;
        il  criterio  di  revisione  dei  43  DRG  ad alto rischio di
inappropriatezza,  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri   del   29  novembre  2001  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ampliandone il numero.
    2.2.  In  ciascuno  degli  anni  del  triennio, nell'ambito della
cornice  finanziaria  programmata, viene operata almeno una revisione
ordinaria   anche   al   fine  di  tenere  conto  dei  risultati  del
monitoraggio  dei  costi  delle  prestazioni,  dei  servizi  e  delle
tipologie   di   assistenza  ricomprese  nei  livelli  essenziali  di
assistenza.
    2.3.  Entro il 30 novembre 2006 si procede, in via straordinaria,
nelle  sedi  competenti,  ad una analisi dei costi delle prestazioni,
dei  servizi  e  delle tipologie di assistenza ricomprese nei livelli
essenziali  di  assistenza,  assumendo come riferimento i costi delle
pratiche  ritenute  piu'  efficienti in condizioni di appropriatezza,
riscontrabili   nel   Servizio   sanitario  nazionale.  Tale  analisi
costituira'  la  base  di  riferimento  di  un'attivita' ordinaria di
monitoraggio  di  tali  costi  da  effettuarsi  ogni anno entro il 30
novembre,  i  cui  risultati  saranno riportati nella relazione sullo
stato sanitario del Paese da inviare al Parlamento.
    2.4.   Entro  il  30  novembre  2006,  coerentemente  con  quanto
stabilito  con  l'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo 2005 e con il
sistema   di   indicatori  di  garanzia  dei  livelli  essenziali  di
assistenza  di  cui  all'art.  9  del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  56,  si  conviene  di  definire  un  «pacchetto»  o set di
indicatori,  concordato  tra Ministeri della salute e dell'economia e
finanze  e regioni a partire dal set di indicatori, comprensivo anche
di  indicatori  sulle  risorse  umane  e  professionali  del Servizio
sanitario  nazionale,  utilizzato  dal  Comitato  permanente  per  la
verifica  dei  LEA  di  cui  all'art.  9  dell'Intesa per la verifica
dell'erogazione dei LEA per l'anno 2005. La verifica degli indicatori
sara'  condotta  dal  predetto  Comitato  in  modo  da configurare un
percorso certificativo che evidenzi: l'uso delle risorse, la qualita'
dell'output  e  la  capacita'  organizzativa.  In quella sede vengono
stabiliti   indirizzi  programmatori  -  per  esempio  relativi  alla
dotazione di letti ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico
del  Servizio  sanitario  nazionale,  alla  loro  articolazione nelle
funzioni per acuti, riabilitazione e lungodegenza post-acuzie e, alle
funzioni   dei   grandi   ospedali   e   dei   piccoli  ospedali,  al
dimensionamento   e   all'organizzazione  di  particolari  attivita',
all'attivazione  e  al  funzionamento  delle  grosse tecnologie. Ogni
regione,  coerentemente  con  le risorse programmate per l'erogazione
dei LEA, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno i risultati attesi
e  i  relativi  programmi  che  vengono  poi  monitorati  dal  citato
Comitato.  Tale  procedura  implica  che  il  livello  centrale  (sia
ministeriale  che  del  coordinamento interregionale) svolga non solo
una  funzione  di  verifica,  ma,  per le regioni che lo richiedano o
comunque  per  quelle  impegnate  nei  piani  di  rientro,  anche  di
supporto, servizio ed affiancamento per le regioni, finalizzata anche
ad una autovalutazione della qualita' dell'assistenza erogata.
    2.5.  Entro  il 30 novembre 2006 vengono adottati con decreto del
Ministro  della  salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa  conla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome i nuovi modelli di
rilevazione  dei  conti  del  Servizio sanitario nazionale e le nuove
linee  guida alla loro compilazione con riferimento ai risultati gia'
disponibili  del  progetto collaborativo «Mattone» denominato «Misura
dei costi» da adottarsi a partire dall'anno di competenza 2007.
    2.6.  Per  il  loro  rilevante  impatto sui livelli essenziali di
assistenza  si  ritiene necessario attivare un percorso valutativo al
quale  subordinare  la  immissione  delle  nuove  tecnologie  ad alto
impatto  economico nel Servizio sanitario nazionale, attivando, a tal
fine,  un'apposita  sezione  di  lavoro  nell'organismo deputato alla
elaborazione  delle  proposte  tecniche  per la manutenzione dei LEA,
avvalendosi  delle agenzie nazionali e delle altre strutture tecniche
del Servizio sanitario nazionale.
3)  Ulteriore  concorso  transitorio  dello  Stato  alle  Regioni  in
difficolta'   economico-finanziaria.      3.1.  Per  il  percorso  di
rientro  strutturale  dai  disavanzi per le regioni in difficolta' si
conviene quanto segue:
        a) Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti presso
il  Ministero dell'economia e finanze, di cui all'art. 12 dell'Intesa
Stato-regioni  del 23 marzo 2005, individua le regioni che presentano
un  disavanzo  pari  o superiore al 7% nell'anno precedente e/o nelle
quali  sia  entrata  in  vigore  la  massimizzazione dell'aliquota di
addizionale  Irpef e della maggiorazione Irap, d'ora innanzi «Regioni
in difficolta»;
        b) viene istituito, per tutto il triennio 2007-2009, un Fondo
transitorio  di  1000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni
di  euro  per  l'anno  2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009.
L'accesso   alle   risorse  di  tale  Fondo  resta  subordinato  alla
sottoscrizione  dell'accordo  ai  sensi dell'art. 1, comma 180, della
legge  30  dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro.
Il Piano di rientro deve contenere, sia le misure di riequilibrio del
profilo  erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo
conforme  a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e
dal  vigente  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di
fissazione  dei  LEA,  sia  le  misure necessarie all'azzeramento del
disavanzo  entro  il  2010,  sia gli obblighi e le procedure previsti
dall'art.  8 dell'Intesa del 23 marzo 2005. Le regioni in difficolta'
possono  accedere  al  fondo transitorio. Tale accesso presuppone che
sia  scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato
l'innalzamento  ai livelli massimi dell'aliquota di addizionale Irpef
e  della  maggiorazione  Irap.  Qualora  durante  il  procedimento di
verifica  annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte
degli  obiettivi  intermedi  di riduzione del disavanzo contenuti nel
piano  di  rientro,  la  regione  interessata  puo'  proporre  misure
equivalenti  che devono essere approvate dal Ministero della salute e
dell'economia  e  finanze.  In  ogni caso l'accertato verificarsi del
mancato  raggiungimento  degli  obiettivi intermedi comporta che, con
riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo,
l'addizionale   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  si
applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente
fino  all'integrale  copertura dei mancati obbiettivi. Qualora invece
sia  verificato  che  il  rispetto degli obiettivi intermedi e' stato
conseguito  con  risultati  ottenuti  quantitativamente  migliori, la
regione  interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta
dell'esercizio  successivo,  1'addizionale  all'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche  e  l'aliquota  dell'imposta  regionale sulle
attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
ottenuto;
        c)  il  Ministero  della  salute,  di  concerto per quanto di
competenza   con   il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,
assicurera' l'attivita' di affiancamento delle regioni in difficolta'
e  di monitoraggio dei loro piani di rientro, sia per i provvedimenti
regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria  da  sottoporre  a
preventiva  approvazione  da  parte  del Ministero della salute e del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia  per  i  nuclei  da
realizzarsi  nelle  singole  regioni  con  funzioni  consultive  e di
supporto  tecnico. Tali funzioni consultive e di supporto sono svolte
per la predisposizione dei provvedimenti di carattere programmatico e
di  alta gestione del Servizio sanitario regionale e per l'attuazione
dei  provvedimenti  approvati con prescrizioni da parte dei Ministeri
della  salute  e  dell'economia e finanze, per risolvere le questioni
poste.
4)  Tematiche  di  particolare  rilevanza  per  il Servizio sanitario
nazionale.      4.1.  Per quanto attiene alle esigenze di adeguamento
strutturale   e  tecnologico  del  Servizio  sanitario  nazionale  si
conviene,  in  analogia  a quanto operato dall'art. 83, comma 3 della
legge  23  dicembre  2000,  n. 388, sulla opportunita' di ampliare lo
spazio  di  programmabilita'  degli interventi previsti nel programma
straordinario  di investimenti in edilizia sanitaria, di cui all'art.
20  della  legge  n. 67/1988, elevandolo dagli attuali 17 miliardi di
euro  a  20  miliardi  di  euro,  riservando la quota aggiuntiva di 3
miliardi di euro alle seguenti linee prioritarie:
        innovazione   tecnologica   delle   strutture   del  Servizio
sanitario  nazionale  con  particolare  riferimento  alla  diagnosi e
terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;
        superamento del divario Nord-Sud;
        possibilita'  per  le  regioni che abbiano gia' realizzato la
programmazione    pluriennale,   di   attivare   una   programmazione
aggiuntiva;
        messa  a norma delle strutture pubbliche ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
        premialita'  per  le regioni sulla base della tempestivita' e
della   qualita'   di   interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e
ammodernamento  tecnologico  gia'  eseguiti  (una  quota  del  10 per
cento);
    Il  Governo  e  le  regioni  si  impegnano  altresi'  a sostenere
l'inserimento  della  tematica  «  sanita-sviluppo  economico» tra le
finalita'   individuate   per   l'utilizzo   dei   fondi  disponibili
nell'ambito del Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed a convenire,
con  riferimento  ai  piani  di  investimento  immobiliare deliberati
dall'Inail,  cui all'art. 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005,
n.  266, sugli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun
anno,   in   relazione  alla  programmazione  sanitaria  nazionale  e
regionale  e  nel  rispetto  delle  compatibilita' degli obiettivi di
finanza pubblica assunti con il patto di stabilita' e crescita.
    4.2. Per realizzare la continuita' assistenziale dall'ospedale al
domicilio del cittadino/paziente, che rende effettivo il diritto alla
salute,  oltre  a generalizzare le gia' consolidate forme aggregative
presenti  sul  territorio  con  le  Unita' territoriali di assistenza
primaria,  si  conviene  di  promuovere  ulteriori  forme e modalita'
erogative dell'insieme delle cure primarie, attraverso l'integrazione
dei medici di famiglia tra di loro e con la realta' distrettuale, con
i  medici  della  continuita'  assistenziale  e con i medici del 118,
anche   allo  scopo  di  migliorare  le  varie  forme  di  assistenza
domiciliare. Su questi temi come in generale su quelli della medicina
del  territorio,  della  prevenzione  e della tutela della salute nei
luoghi  di lavoro, Governo e regioni si impegnano a definire linee di
indirizzo entro il 31 dicembre 2006.
    4.3.  In  coerenza  con  quanto  previsto al punto precedente, si
conviene  che  debbano  essere  intensificate ed integrate iniziative
idonee a responsabilizzare i medici di medicina generale sul versante
dell'appropriatezza prescrittiva.
    4.4. Si conviene di sviluppare nuove ulteriori iniziative volte a
favorire  la  definizione  e  la  diffusione  di  linee  guida  e  di
protocolli  per  la  razionalizzazione  dei percorsi diagnostici e di
cura.
    4.5.  Si  conviene  sulla necessita' di omogeneizzare le forme di
compartecipazione   alla   spesa   in   funzione   di   una  maggiore
appropriatezza  delle  prestazioni,  anche  al  fine di promuovere la
riduzione  dell'uso  improprio  del  pronto soccorso ospedaliero e il
ricorso  appropriato  al day hospital, nonche' migliorando il ricorso
alla diagnostica.
    4.6.  Al  fine  di promuovere adeguati processi di qualificazione
della rete per l'assistenza ospedaliera, con Intesa Stato-regioni, da
stipularsi, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, entro il 31 dicembre 2006, vengono definiti indirizzi e linee
di razionalizzazione della funzione ospedaliera, finalizzata anche al
recupero  di  maggiore  efficienza  nell'utilizzo delle risorse nelle
regioni  con  rilevanti  difficolta'  finanziarie,  ad integrazione e
supporto  dei  singoli  piani di rientro. Tali linee saranno definite
prendendo  in  considerazione standard di dimensionamento complessivo
della  rete,  compiti  e funzioni da attribuire ai presidi in ragione
della   loro   collocazione,   maggiore   o   minore   dimensione   e
caratteristiche    istituzionali    con    particolare    riferimento
all'affidamento  di funzioni di erogazione di particolari prestazioni
di  elevata  qualificazione  ed  alla  diffusione  delle  funzioni di
emergenza  e  urgenza. Sara' anche necessario procedere ad un'analisi
delle  modalita'  organizzative, anche innovative, interne ai presidi
finalizzate   alla   maggiore  integrazione  delle  attivita'  ed  al
raggiungimento di maggiori livelli di efficienza.
    4.7.  Si  conviene di razionalizzare le tariffe di laboratorio in
modo  da promuovere il dimensionamento efficiente dei laboratori e la
diffusione dei punti di prelievo, con effetti di riduzione dei prezzi
a vantaggio dei cittadini e del Servizio sanitario nazionale.
    4.8.  Si  conviene  sulla necessita' di applicare anche agli enti
del  Servizio  sanitario nazionale le disposizioni di cui all'art. 1,
commi  189,  191  e  194  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266.
Conseguentemente il Governo e le regioni si impegnano ad approfondire
con  le rappresentanze sindacali le regole di alimentazione dei fondi
relativi   alla   contrattazione   integrativa.  Fermo  restando  gli
obiettivi  finanziari  connessi  al  contenimento  della spesa per il
personale del S.S.N. di cui agli articoli 1, comma 98, della legge n.
311/2004 e 1, comma 198, della legge n. 266/2005, si conviene che per
il  loro  conseguimento  debbano essere individuate nuove modalita' e
procedure  piu' aderenti alle specifiche realta' operative rispetto a
quelle vigenti.
    4.9.  Per assicurare che l'integrazione tra erogatori pubblici ed
erogatori privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire
qualita'  nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione, con Intesa
Stato-regioni  da  stipularsi,  ai  sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge  5  giugno  2003,  n.  131,  entro il 31 dicembre 2006, vengono
definiti   indirizzi   per   l'applicazione   dei  principi  e  norme
fondamentali  desumibili  dalla  vigente  legislazione  nazionale  in
materia  di relazioni con le istituzioni sanitarie private, favorendo
strategie  di  coinvolgimento negli obiettivi programmatici pubblici,
di  partecipazione  alle  politiche di qualita' ed appropriatezza, di
controllo dei volumi e della spesa.
    Con l'Intesa, per le medesime finalita':
        si  promuoveranno  le  opportune  iniziative  per  supportare
normativamente,   per   gli   aspetti   di  normazione  di  principio
eventualmente carenti, le politiche regionali in questo settore;
        si  promuoveranno  iniziative  per  l'eventuale messa a punto
della  metodologia  di remunerazione cosi' come normati dal d.lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
    Coerentemente con queste esigenze, gia' si conviene che:
        viene individuata nel 1° gennaio 2008 la data a partire dalla
quale  devono  considerarsi cessati i transitori accreditamenti delle
strutture  private gia' convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6,
della   legge   23   dicembre   1994,   n.  724,  non  confermati  da
accreditamenti  provvisori  o  definitivi disposti ai sensi dell'art.
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modifiche ed integrazioni;
        viene individuata nel 1° gennaio 2010 la data a partire dalla
quale  cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private,
di  cui  dell'art.  8-quater,  comma  7  del  decreto  legislativo 30
dicembre  1992,  n.  502, e successive modifiche ed integrazioni, non
confermati  dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater,
comma 1 del medesimo decreto;
        viene  individuata  nel  1°  gennaio  2008, la data a partire
dalla  quale  non  possono  essere  concessi nuovi accreditamenti, ai
sensi del d.lgs n. 229/1999, in assenza di un provvedimento regionale
di  ricognizione  e  conseguente  determinazione  ai  sensi dell'art.
8-quater, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche ed integrazioni. Tale provvedimento e' trasmesso
al  comitato di verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
  Per  le regioni impegnate nei Piani di rientro, le sopra menzionate
date  del  1°  gennaio  2008 sono anticipate al 1° luglio 2007 per le
regioni  nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad
adottare  o  aggiornare,  adeguandoli  alle  finalita'  del  presente
Accordo i provvedimenti di cui all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
    4.10.  In  materia  di promozione della qualita', il Governo e le
regioni  si  impegnano  a  promuovere  le  opportune  iniziative  per
favorire  la  piena  applicazione  di  quanto  previsto nel d.lgs. n.
502/1992,  e  successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal Piano
sanitario  nazionale  2006-2008.  A tal fine si conviene di pervenire
entro   il   31   dicembre  2006  all'approvazione,  mediante  Intesa
sottoscritta  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno
2003,  n. 131, di un programma nazionale per la promozione permanente
della   qualita'  nel  Servizio  sanitario  nazionale.  Il  programma
nazionale prevedera' l'attuazione di forme costanti e strutturate del
gradimento dei servizi da parte dei cittadini/utenti/pazienti.
    4.11.  In  considerazione  della  dimensione  assunta,  in  campo
nazionale,  dal  problema  dell'assistenza alla non autosufficienza e
considerate  le  iniziative  che  diverse regioni stanno assumendo in
merito,  si  conviene  di  attivare  un  tavolo  di  lavoro presso il
Ministero  per  la  solidarieta'  sociale  con  la  partecipazione di
rappresentanti   delle  regioni,  del  Ministero  della  salute,  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero  per  le
politiche della famiglia, che approfondisca le seguenti tematiche:
        area prestazionale di confine tra le prestazioni, i servizi e
le  tipologie di assistenza gia' assicurate dai LEA di cui al decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29  novembre  2001, e
successive   modificazioni   ed   integrazioni   e   le  altre  linee
prestazionali;
        aspetti  sanitari  e  socio  sanitari  dell'accertamento  del
bisogno;
        analisi delle iniziative regionali gia' in essere.
    4.12.  In  maniera  complementare  all'iniziativa di cui al punto
4.10,  al  fine  di  favorire  una  qualificazione delle attivita' di
integrazione  socio-sanitaria  previste  dal d.lgs. n. 502/1992 cosi'
come, in particolare, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 229/1999,
il  Ministero  della  salute  si  impegna a rifinalizzare una propria
struttura  per  dedicarla  all'integrazione  socio-sanitaria  ed alla
diffusione  di  processi permanenti di qualificazione delle strutture
del  S.S.N.  impegnate  nei vari settori assistenziali caratterizzati
dalla  prevalente  esigenza  di  integrazione  tra aspetti sanitari e
aspetti sociali.
    4.13. Nuovo Sistema informativo sanitario.
    La  scadenza  del  30 giugno 2005, prevista dall'art. 3, comma 4,
dell'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005 per l'adozione di un
Accordo   quadro   Stato-regioni   tra   i   Ministri  della  salute,
dell'economia  e  delle finanze, per le riforme e l'innovazione della
pubblica  amministrazione  e  le  regioni  e le province autonome, di
riadeguamento  della  composizione e delle modalita' di funzionamento
della  cabina  di  regia  del nuovo Sistema informativo sanitario, e'
prorogata  al  31  dicembre  2006.  Fino a tale data restano ferme le
competenze  attribuite  alla  cabina  di  regia  per  lo sviluppo del
N.S.I.S.  di  cui  alla  richiamata Intesa Stato-regioni del 23 marzo
2005.
    Il  Governo e le regioni si impegnano a promuovere l'utilizzo dei
dati  acquisiti  con  le  procedure di cui al comma 10, dell'art. 50,
della   legge   24   novembre  2003,  n.  326,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, presso il
nuovo Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, fermo
restando  quanto  previsto  dall'art. 87 della legge n. 388 del 2000,
ferma  restando  le  competenze  del  Ministero dell'economia e delle
finanze previste dai citati articoli 50 e 87.
    Nell'attuale  fase  transitoria  si  conviene sulla necessita' di
completare,  entro  il  31 dicembre 2007, il processo di acquisizione
all'N.S.I.S.,  promosso dalla sua cabina di regia, dei dati regionali
informatizzati gia' disponibili per il monitoraggio delle prestazioni
relative all'assistenza specialistica ambulatoriale ed all'assistenza
farmaceutica  convenzionata,  nonche'  di integrare tale acquisizione
con  i  dati  relativi  alla distribuzione diretta dei farmaci e alla
c.d.  distribuzione  per  conto  e  con  il  monitoraggio della spesa
farmaceutica ospedaliera, dell'assistenza protesica e dell'assistenza
integrativa.
    4.14. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo delle risorse
disponibili,   Governo  e  regioni  convengono  sulla  necessita'  di
ulteriormente  incrementare forme di razionalizzazione dei sistemi di
gestione  delle attivita' tecnico-amministrative e di supporto, quali
la  logistica,  gli acquisti di beni e servizi, la manutenzione ecc.,
anche   attraverso   modalita'   di   esercizio  sovraziendale  e  di
centralizzazione  degli  acquisti,  con  particolare  riferimento  ai
dispositivi medici.
    4.15.  La  sede  tecnica  integrata per promuovere l'attivita' di
armonizzazione    dei    risultati    delle    linee   di   confronto
tecnico-programmatico  che  -  nei  vari  ambiti e organismi previsti
dalla  normativa  vigente - si sviluppano tra Ministero della salute,
Ministero  dell'economia  e  finanze e regioni per tutte le attivita'
che impegnano Governo e regioni nella garanzia dei livelli essenziali
di  assistenza  e  per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria, e'
costituita,  rispettivamente, dal comitato di verifica dei LEA di cui
all'art.  9  dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dal Tavolo
tecnico  per  la  verifica  degli  adempimenti,  di  cui  all'art. 12
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
    Il  Comitato  e  il  Tavolo verificano altresi' periodicamente lo
stato di attuazione del presente accordo.
    4.16. Ulteriore revisione degli accordi precedenti e delle leggi.
    Uno  specifico  Tavolo  di  lavoro misto Stato-regioni, presso il
Ministero  della  salute,  costituito  da rappresentanti del Ministro
della  salute, del Ministro dell'economia e finanze, del Ministro per
gli  affari  regionali  e le autonomie locali, della Conferenza delle
regioni  e  delle province autonome, provvedera' a formulare proposte
di  revisione  di punti della normativa vigente, anche in riferimento
al  rapporto con il Servizio sanitario nazionale di enti ed organismi
di  rilevanza  nazionale,  di  cui  sia  condivisa  la  criticita' di
applicazione.
    4.17.  Al  fine  di  armonizzare  i contenuti e la tempistica del
presente  Patto  con  il  vigente Piano sanitario nazionale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, si conviene di
promuovere  modifiche  ed  integrazioni del Piano sanitario nazionale
2006-2008.
    4.18.  Governo  e regioni convengono sulla necessita' di riaprire
una  fase  di confronto sugli strumenti di monitoraggio e regolazione
della spesa farmaceutica, in modo da pervenire ad eventuali modifiche
della    disciplina   vigente,   fermo   restando   l'obiettivo   del
conseguimento   degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla  vigente
normativa.
    Nei  confronti  delle  regioni  che abbiano comunque garantito la
copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso
agli  importi  di  cui all'art. 1, comma 181 della legge n. 311/2004,
con  riferimento  alla  spesa  farmaceutica registrata negli esercizi
2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
        con  riferimento  al  superamento  del  tetto del 13%, per la
spesa   farmaceutica   convenzionata,   in   assenza   del   rispetto
dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a
proprio  carico,  con  le misure di cui al decreto-legge 18 settembre
2001,  n.  347  convertito  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, si
applica,  nell'ambito  della  procedura di cui all'art. 1, comma 174,
della  legge  n. 311/2004, una quota fissa per ricetta e/o confezione
di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40%;
        con  riferimento  al  superamento della soglia del 3%, per la
spesa   farmaceutica  non  convenzionata,  in  assenza  del  rispetto
dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a
proprio  carico,  le  regioni  presentano ai Ministeri della salute e
dell'economia  e  delle  finanze un Piano di contenimento della spesa
farmaceutica   ospedaliera,   che   contenga  interventi  diretti  al
controllo   dei   farmaci   mnnovativi,   al   monitoraggio  dell'uso
appropriato  degli  stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci
la  cui  idoneita'  e'  da verificarsi congiuntamente nell'ambito dei
Tavoli  di  cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005.
    4.19. Si conviene sulla opportunita' di prevedere che, nella fase
applicativa  del  Patto,  siano  assicurate  iniziative che aprano al
confronto     con    le    organizzazioni    sindacali    confederali
l'approfondimento  delle  linee  di  sviluppo  del  Patto stesso, con
particolare  riferimento  ai  livelli essenziali di assistenza e alle
altre tematiche rilevanti per il Servizio sanitario nazionale.

                                           Il presidente: Lanzillotta

    Il segretario: Busia