IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad
autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  prevede che gli
interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il
Governo  e  ogni  singola  regione  o  provincia autonoma al fine del
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    - il  comma 134  e  seguenti,  ai sensi dei quali la richiesta di
assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
    - il  comma 177  -  come  sostituito  dall'art.  1, comma 13, del
decreto-legge   12 luglio   2004,  n.  168,  convertito  nella  legge
30 luglio  2004,  n.  191,  e poi modificato e integrato dall'art. 16
della   legge   21 marzo  2005,  n.  39  -  che,  tra  l'altro,  reca
precisazioni in tema di limiti di impegno iscritti nel bilancio dello
Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
  Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
  Vista  la  propria  delibera  21 dicembre  2001,  n.  121 (Gazzetta
Ufficiale  n.  51/2002  supplemento  ordinario),  con la quale questo
Comitato,  ai  sensi  del piu' volte richiamato art. 1 della legge n.
443/2001,  ha  approvato  il  primo  programma  delle  infrastrutture
strategiche,  che  all'allegato  1  include,  nell'ambito dei sistemi
urbani,  interventi  sulle  stazioni  ferroviarie  di  Bari, Bologna,
Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma, Torino, Venezia,
Mestre e Verona;
  Vista  la  delibera  14 marzo  2003,  n.  10,  con  la quale questo
Comitato  ha  approvato,  con  prescrizioni, i progetti definitivi di
«adeguamento  funzionale  degli  edifici  di  stazione» relativi alle
stazioni  di  Bari  centrale,  Bologna  centrale, Firenze Santa Maria
Novella,  Genova  Brignole,  Genova  Porta Principe, Milano centrale,
Napoli  centrale,  Palermo  centrale,  Torino  Porta  Nuova,  Venezia
Mestre,  Venezia  Santa  Lucia,  Verona  Porta  Nuova  e  i  progetti
preliminari  delle  «infrastrutture  complementari  agli  edifici  di
stazione»  relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale,
Firenze  Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe,
Milano  centrale,  Napoli  centrale,  Palermo centrale, Roma Termini,
Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta
Nuova,  assegnando,  per  la  realizzazione  di  dette infrastrutture
complementari,  un  contributo di 260,810 Meuro, in termini di volume
di  investimento,  a  carico  delle  risorse di cui all'art. 13 della
legge n. 166/2002;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero  delleinfrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4,
comma 140,  della  legge  n.  350/2003,  prevedendo  che di norma - a
corredo  della  richiesta  di  finanziamento  a  carico delle risorse
dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga
presentato  il  piano  sintetico, ma esplicitando che questo Comitato
stesso,  in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione
del piano analitico completo;
  Vista  la  delibera  29 settembre  2004, n. 44, con la quale questo
Comitato  ha  approvato il progetto definitivo del «sistema integrato
di  videosorveglianza»  delle  stazioni  di Bologna centrale, Firenze
Santa  Maria  Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano
centrale,  Roma  Termini,  Torino  Porta  Nuova, Venezia Santa Lucia,
Venezia  Mestre e Verona Porta Nuova, e del «sistema centralizzato di
videosorveglianza»;
  Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo
2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione
al  disposto  dell'art.  15,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n.
190/2002  -  e'  stato  costituito  il  Comitato di coordinamento per
l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota 23 gennaio 2006, n. 44 - integrata con nota 8 marzo
2006,  n.  184 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  ha  trasmesso,  tra  l'altro,  la relazione istruttoria su
«Grandi   Stazioni   -   progetto   definitivo  delle  infrastrutture
complementari»,  proponendo di approvare i progetti definitivi per le
stazioni  di  Bari  centrale,  Bologna  centrale, Firenze Santa Maria
Novella,  Genova  Brignole,  Genova  Porta Principe, Milano centrale,
Napoli  centrale, Palermo centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova,
Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova;
  Preso  atto che, nel passaggio dal progetto preliminare al progetto
definitivo,  anche  a  seguito di difficolta' di aggiudicazione ad un
unico  contraente  generale  il  soggetto aggiudicatore ha optato per
l'affidamento  degli  interventi  tramite  cinque  appalti  integrati
articolati  per aree geografiche contigue, con esclusione del sistema
di videosorveglianza, oggetto di affidamenti separati;
  Considerato che il CUP assegnato al progetto e' B11H03000180008;
  Considerato  che  nella seduta del 29 marzo 2006 questo Comitato ha
espresso  una  prima  valutazione  favorevole sui progetti definitivi
relativi  alle  stazioni  di  Bari centrale, Bologna centrale, Genova
Brignole,  Genova  Porta  Principe, Milano centrale, Napoli centrale,
Palermo  centrale,  Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre,
Verona  Porta  Nuova,  mentre  non  si  e'  pronunziato  sui progetti
definitivi  relativi  alle  stazioni di Firenze Santa Maria Novella e
Venezia  Santa  Lucia, per i quali era intervenuto il parere negativo
del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali in relazione ad
aspetti specifici;
  Considerato  che  la  delibera n. 10/2003 conteneva una clausola in
base  alla quale «Grandi Stazioni S,p.a.», individuata quale soggetto
aggiudicatore  dell'intervento,  non  doveva fruire di utili maggiori
rispetto  a quelli previsti sulla Convenzione stipulata con RFI e che
detta clausola viene ora riproposta nella relazione istruttoria;
  Considerato   che   comunque,   a   integrazione   della  relazione
istruttoria,  e'  stato  presentato  un  piano  economico-finanziario
sintetico    per   ciascuna   delle   tipologie   di   infrastrutture
complementari  agli  edifici  di  stazione,  documentazione da cui si
evince  che  solo  i  parcheggi  sono  suscettibili di un «potenziale
ritorno  economico»  derivante  dalla  gestione,  posto  che le altre
categorie non sono soggette a tariffazione;
  Considerato  che il piano relativo ai parcheggi evidenzia un VAN di
progetto  e un VAN del capitale investito negativi, mentre il TIR del
capitale investito e' pari al 4,72%, inferiore al tasso di sconto che
esprime  il  «costo opportunita» di investimenti alternativi privi di
rischio;
  Considerato  che  la  rilevata  bassa redditivita' ritraibile dalla
gestione dei parcheggi appare giustificata in presenza di un utilizzo
mirato a favorire, il piu' possibile, lo scambio intermodale a favore
del  trasporto collettivo e che un utilizzo del genere e' presupposto
dalla  delibera  n.  10/2003,  che richiede l'inserimento di apposita
clausola nelle stipulande convenzioni tra «Grandi Stazioni S.p.a.» e,
rispettivamente,  RFI e comuni proprietari delle aree, su cui vengono
realizzati  i parcheggi finanziati, almeno in parte, con i contributi
di cui alla delibera medesima;
  Considerato  che  «Grandi  Stazioni  S.p.a.»  sostiene circa il 10%
dell'onere  di  realizzazione  anche  delle  altre  due  tipologie di
infrastrutture complementari di cui ai progetti definitivi sottoposti
a questo Comitato nell'odierna seduta;
  Considerato  che il contributo - assegnato da questo Comitato prima
dell'entrata  in  vigore  della  legge  n. 350/2003 - alla luce delle
risultanze dei citati piani economico-finanziari, appare congruo;
  Ritenuto   peraltro,   in   relazione   alle   peculiarita'   della
fattispecie, di prevedere forme di verifiche di ordine finanziario al
termine del primo anno di gestione dei parcheggi di cui sopra;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  che  propone l'approvazione dei progetti definitivi delle
«infrastrutture complementari» anche per le stazioni di Firenze Santa
Maria Novella e Venezia Santa Lucia, facendo presente che puo' essere
dato  per  acquisito il parere positivo dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali, posto che le valutazioni negative espresse dalle
articolazioni  territoriali  e  inviate  al Ministero di settore sono
state   convertite   in   prescrizioni  cui  ottemperare  nelle  fasi
successive della progettazione;
  Rilevato  che  il  Sottosegretario  al  Ministero  per  i beni e le
attivita'   culturali,   presente   in   seduta,   non  ha  formulato
osservazioni si' che la delibera risulta adottata all'unanimita';
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                              Delibera:
  1. Approvazione progetto definitivo.
  1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo
n.  190/2002,  come modificato e integrato dal decreto legislativo n.
189/2005, nonche' ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e
12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 327/2001, come
modificato  -  da  ultimo  -  dal decreto legislativo n. 330/2004, e'
approvato,  con  le  prescrizioni  e  le raccomandazioni proposte dal
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della
dichiarazione  di  pubblica  utilita',  il  progetto definitivo delle
«opere  complementari» relative alle stazioni sotto elencate e per il
costo  complessivo  -  comprensivo  del costo relativo al progetto di
videosorveglianza,  gia' approvato con delibera n. 44/2004 - indicato
accanto a ciascuna stazione.

                                         |Importi in euro
Bari centrale....                        |14.783.514
Bologna centrale....                     |34.097.901
Firenze S. Maria Novella....             |7.310.261
Genova Brignole....                      |5.159.615
Genova Porta Principe....                |13.365.365
Milano centrale....                      |16.401.835
Napoli centrale....                      |23.728.647
Palermo centrale....                     |4.893.915
Roma Termini....                         |120.286.385
Torino Porta Nuova....                   |14.395.975
Venezia Mestre....                       |7.941.331
Venezia S. Lucia....                     |4.234.306
Verona Porta Nuova....                   |17.866.020
   Totale . . .                          |284.465.070

  L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
  1.2.  L'importo  di  284.465.070  euro  - inferiore di 1.285 euro a
quello  riportato  nella  citata delibera n. 10/2003 - costituisce il
nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare.
  1.3.  Sono  altresi'  approvati  i  programmi  di risoluzione delle
interferenze,   predisposti,   ai   sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle
osservazioni pervenute dai relativi enti gestori.
  1.4.  Le  prescrizioni e le raccomandazioni, citate al punto 1.1, a
cui  e'  condizionata l'approvazione dei progetti e che devono essere
sviluppate  in  fase  di  progettazione  esecutiva,  e i programmi di
risoluzione  delle  interferenze, citati al punto 1.2, sono riportati
nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
  Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito
a  qualcuna  delle raccomandazioni di cui a detto allegato, fornira',
al  riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero
delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le  proprie
valutazioni  e  di  proporre  a  questo Comitato, se del caso, misure
alternative.
  1.5.  L'approvazione dei progetti definitivi relativi alle stazioni
di  Firenze  Santa  Maria Novella e Venezia Santa Lucia e' effettuata
nel  presupposto che il Ministero per i beni e le attivita' culturali
-  in  sede  di  eventuale  formalizzazione  del  proprio  parere, da
trasmettere  alla  segreteria  di  questo Comitato non oltre sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente delibera nella
Gazzetta   Ufficiale   -   non   formuli   ulteriori  prescrizioni  e
raccomandazioni  rispetto a quelle riportate, per dette stazioni, nel
citato   allegato   1.  Nell'ipotesi  contraria  il  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   dovra'  formulare  le  proprie
valutazioni  in  merito  e proporre prescrizioni e raccomandazioni ad
integrazione  e/o  modificazioni  di  quelle  di  cui  al  richiamato
allegato  1:  in  tal  caso  i  progetti in questione dovranno essere
ripresentati a questo Comitato per l'approvazione.
  2. Assegnazione contributi.
  2.1.  Le  assegnazioni,  in  termini  di  volume  di  investimento,
disposte  a favore di ciascuna stazione con la delibera n. 10/2003, e
anche riferite all'impianto di videosorveglianza di cui al piu' volte
menzionato   progetto   definitivo   approvato  in  precedenza,  sono
rimodulate  come  da prospetto sotto riportato, fermo restando che il
totale  delle  assegnazioni a carico delle risorse di cui all'art. 13
della legge n. 166/2002 viene ridotto di 1.285 euro.

                                         |Importi in euro
Bari centrale....                        |14.783.514
Bologna centrale....                     |33.322.540
Firenze S. Maria Novella....             |7.231.740
Genova Brignole....                      |4.941.951
Genova Porta Principe....                |12.680.232
Milano centrale....                      |16.401.835
Napoli centrale....                      |23.114.301
Palermo centrale....                     |4.753.482
Roma Termini....                         |102.308.964
Torino Porta Nuova....                   |13.718.456
Venezia Mestre....                       |6.765.161
Venezia S. Lucia....                     |3.245.613
Verona Porta Nuova....                   |17.540.926
   Totale . . .                          |260.808.715

  2.2.  Qualora  si  verifichi l'ipotesi prevista nella seconda parte
del  punto  1.5,  l'utilizzo delle risorse assegnate alle stazioni di
Venezia  Santa  Lucia  e  Firenze Santa Maria Novella con delibera n.
10/2003,  come  rimodulate  con  la  presente delibera, e' sospeso in
pendenza  della  nuova approvazione dei progetti medesimi prevista al
suddetto punto 1.5.
  2.3.  L'importo  residuo  di  cui  al  punto  2.1,  derivante dalla
rimodulazione  delle  assegnazioni,  e  le  somme  non utilizzate dal
soggetto  attuatore  al  termine  della realizzazione delle opere, ai
sensi  dell'art.  13  della  legge n. 166/2002, devono essere versati
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati, con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, ad apposito
capitolo  da  istituire nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al programma
delle infrastrutture strategiche.
  2.4.  «Grandi Stazioni S.p.a.» istituira' una gestione separata per
ciascuno  dei parcheggi inclusi nei progetti definitivi approvati con
la presente delibera e, al termine del primo anno solare di gestione,
presentera'  un  rendiconto  analitico, asseverato da RFI, tramite il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti a questo Comitato.
Qualora  l'entita'  degli utili ritratti dalla gestione del complesso
dei  parcheggi  risulti  superiore a quella stimata nella convenzione
con  RFI  questo  Comitato  stesso  valutera'  le misure da adottare,
eventualmente provvedendo anche ad individuare ulteriori opere, utili
per  una  piu'  efficiente  gestione  degli  edifici  di stazione, da
realizzare con i proventi eccedenti.
  3. Clausole finali.
  3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti componenti il progetto definitivo.
  3.2.  Il  soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto
recepimento,   nel   progetto   esecutivo,   delle   prescrizioni   e
raccomandazioni   riportate   nel   menzionato  allegato:  il  citato
Ministero  procedera',  a sua volta, a dare comunicazione al riguardo
alla segreteria di questo Comitato.
  3.3.  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4.  In  relazione  alle linee guida esposte nella citata nota del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi opere, i previsti bandi di gara per l'affidamento della
progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione dell'opera dovranno
contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo
dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati
relativi  a  tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12,
della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni
di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le
verifiche  antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle
informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali
sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti
d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione
dei   lavori:   i   contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati
nell'allegato  2  che  del pari forma parte integrante della presente
delibera.
  In  analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma 13-ter, del
decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n.
189/2005,  nel  bando  di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui
sopra,  un'aliquota  forfetaria,  non  sottoposta  al ribasso d'asta,
ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
  3.5.  Il  CUP,  assegnato  al progetto in argomento, ai sensi della
delibera    n.   24/2004,   va   evidenziato   nella   documentazione
amministrativa  e  contabile  riguardante  l'intervento  di  cui alla
presente delibera.
    Roma, 6 aprile 2006

                                                    Il Presidente
                                                      Berlusconi
Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 9