IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001; Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330; Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato; Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare: - il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato; - il comma 177 - come sostituito dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 30 luglio 2004, n. 191, e poi modificato e integrato dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39 - che, tra l'altro, reca precisazioni in tema di limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative; Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002; Vista la propria delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, interventi sulle stazioni ferroviarie di Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Mestre e Verona; Vista la delibera 14 marzo 2003, n. 10, con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, i progetti definitivi di «adeguamento funzionale degli edifici di stazione» relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova e i progetti preliminari delle «infrastrutture complementari agli edifici di stazione» relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, assegnando, per la realizzazione di dette infrastrutture complementari, un contributo di 260,810 Meuro, in termini di volume di investimento, a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003, prevedendo che di norma - a corredo della richiesta di finanziamento a carico delle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002, come sopra rifinanziato - venga presentato il piano sintetico, ma esplicitando che questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 44, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo del «sistema integrato di videosorveglianza» delle stazioni di Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre e Verona Porta Nuova, e del «sistema centralizzato di videosorveglianza»; Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere; Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004; Vista la nota 23 gennaio 2006, n. 44 - integrata con nota 8 marzo 2006, n. 184 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria su «Grandi Stazioni - progetto definitivo delle infrastrutture complementari», proponendo di approvare i progetti definitivi per le stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova; Preso atto che, nel passaggio dal progetto preliminare al progetto definitivo, anche a seguito di difficolta' di aggiudicazione ad un unico contraente generale il soggetto aggiudicatore ha optato per l'affidamento degli interventi tramite cinque appalti integrati articolati per aree geografiche contigue, con esclusione del sistema di videosorveglianza, oggetto di affidamenti separati; Considerato che il CUP assegnato al progetto e' B11H03000180008; Considerato che nella seduta del 29 marzo 2006 questo Comitato ha espresso una prima valutazione favorevole sui progetti definitivi relativi alle stazioni di Bari centrale, Bologna centrale, Genova Brignole, Genova Porta Principe, Milano centrale, Napoli centrale, Palermo centrale, Roma Termini, Torino Porta Nuova, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, mentre non si e' pronunziato sui progetti definitivi relativi alle stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Venezia Santa Lucia, per i quali era intervenuto il parere negativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali in relazione ad aspetti specifici; Considerato che la delibera n. 10/2003 conteneva una clausola in base alla quale «Grandi Stazioni S,p.a.», individuata quale soggetto aggiudicatore dell'intervento, non doveva fruire di utili maggiori rispetto a quelli previsti sulla Convenzione stipulata con RFI e che detta clausola viene ora riproposta nella relazione istruttoria; Considerato che comunque, a integrazione della relazione istruttoria, e' stato presentato un piano economico-finanziario sintetico per ciascuna delle tipologie di infrastrutture complementari agli edifici di stazione, documentazione da cui si evince che solo i parcheggi sono suscettibili di un «potenziale ritorno economico» derivante dalla gestione, posto che le altre categorie non sono soggette a tariffazione; Considerato che il piano relativo ai parcheggi evidenzia un VAN di progetto e un VAN del capitale investito negativi, mentre il TIR del capitale investito e' pari al 4,72%, inferiore al tasso di sconto che esprime il «costo opportunita» di investimenti alternativi privi di rischio; Considerato che la rilevata bassa redditivita' ritraibile dalla gestione dei parcheggi appare giustificata in presenza di un utilizzo mirato a favorire, il piu' possibile, lo scambio intermodale a favore del trasporto collettivo e che un utilizzo del genere e' presupposto dalla delibera n. 10/2003, che richiede l'inserimento di apposita clausola nelle stipulande convenzioni tra «Grandi Stazioni S.p.a.» e, rispettivamente, RFI e comuni proprietari delle aree, su cui vengono realizzati i parcheggi finanziati, almeno in parte, con i contributi di cui alla delibera medesima; Considerato che «Grandi Stazioni S.p.a.» sostiene circa il 10% dell'onere di realizzazione anche delle altre due tipologie di infrastrutture complementari di cui ai progetti definitivi sottoposti a questo Comitato nell'odierna seduta; Considerato che il contributo - assegnato da questo Comitato prima dell'entrata in vigore della legge n. 350/2003 - alla luce delle risultanze dei citati piani economico-finanziari, appare congruo; Ritenuto peraltro, in relazione alle peculiarita' della fattispecie, di prevedere forme di verifiche di ordine finanziario al termine del primo anno di gestione dei parcheggi di cui sopra; Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che propone l'approvazione dei progetti definitivi delle «infrastrutture complementari» anche per le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Venezia Santa Lucia, facendo presente che puo' essere dato per acquisito il parere positivo dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, posto che le valutazioni negative espresse dalle articolazioni territoriali e inviate al Ministero di settore sono state convertite in prescrizioni cui ottemperare nelle fasi successive della progettazione; Rilevato che il Sottosegretario al Ministero per i beni e le attivita' culturali, presente in seduta, non ha formulato osservazioni si' che la delibera risulta adottata all'unanimita'; Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo. 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, nonche' ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo n. 330/2004, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo delle «opere complementari» relative alle stazioni sotto elencate e per il costo complessivo - comprensivo del costo relativo al progetto di videosorveglianza, gia' approvato con delibera n. 44/2004 - indicato accanto a ciascuna stazione. |Importi in euro Bari centrale.... |14.783.514 Bologna centrale.... |34.097.901 Firenze S. Maria Novella.... |7.310.261 Genova Brignole.... |5.159.615 Genova Porta Principe.... |13.365.365 Milano centrale.... |16.401.835 Napoli centrale.... |23.728.647 Palermo centrale.... |4.893.915 Roma Termini.... |120.286.385 Torino Porta Nuova.... |14.395.975 Venezia Mestre.... |7.941.331 Venezia S. Lucia.... |4.234.306 Verona Porta Nuova.... |17.866.020 Totale . . . |284.465.070 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. 1.2. L'importo di 284.465.070 euro - inferiore di 1.285 euro a quello riportato nella citata delibera n. 10/2003 - costituisce il nuovo limite di spesa dell'intervento da realizzare. 1.3. Sono altresi' approvati i programmi di risoluzione delle interferenze, predisposti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle osservazioni pervenute dai relativi enti gestori. 1.4. Le prescrizioni e le raccomandazioni, citate al punto 1.1, a cui e' condizionata l'approvazione dei progetti e che devono essere sviluppate in fase di progettazione esecutiva, e i programmi di risoluzione delle interferenze, citati al punto 1.2, sono riportati nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle raccomandazioni di cui a detto allegato, fornira', al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.5. L'approvazione dei progetti definitivi relativi alle stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Venezia Santa Lucia e' effettuata nel presupposto che il Ministero per i beni e le attivita' culturali - in sede di eventuale formalizzazione del proprio parere, da trasmettere alla segreteria di questo Comitato non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale - non formuli ulteriori prescrizioni e raccomandazioni rispetto a quelle riportate, per dette stazioni, nel citato allegato 1. Nell'ipotesi contraria il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovra' formulare le proprie valutazioni in merito e proporre prescrizioni e raccomandazioni ad integrazione e/o modificazioni di quelle di cui al richiamato allegato 1: in tal caso i progetti in questione dovranno essere ripresentati a questo Comitato per l'approvazione. 2. Assegnazione contributi. 2.1. Le assegnazioni, in termini di volume di investimento, disposte a favore di ciascuna stazione con la delibera n. 10/2003, e anche riferite all'impianto di videosorveglianza di cui al piu' volte menzionato progetto definitivo approvato in precedenza, sono rimodulate come da prospetto sotto riportato, fermo restando che il totale delle assegnazioni a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002 viene ridotto di 1.285 euro. |Importi in euro Bari centrale.... |14.783.514 Bologna centrale.... |33.322.540 Firenze S. Maria Novella.... |7.231.740 Genova Brignole.... |4.941.951 Genova Porta Principe.... |12.680.232 Milano centrale.... |16.401.835 Napoli centrale.... |23.114.301 Palermo centrale.... |4.753.482 Roma Termini.... |102.308.964 Torino Porta Nuova.... |13.718.456 Venezia Mestre.... |6.765.161 Venezia S. Lucia.... |3.245.613 Verona Porta Nuova.... |17.540.926 Totale . . . |260.808.715 2.2. Qualora si verifichi l'ipotesi prevista nella seconda parte del punto 1.5, l'utilizzo delle risorse assegnate alle stazioni di Venezia Santa Lucia e Firenze Santa Maria Novella con delibera n. 10/2003, come rimodulate con la presente delibera, e' sospeso in pendenza della nuova approvazione dei progetti medesimi prevista al suddetto punto 1.5. 2.3. L'importo residuo di cui al punto 2.1, derivante dalla rimodulazione delle assegnazioni, e le somme non utilizzate dal soggetto attuatore al termine della realizzazione delle opere, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 166/2002, devono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al programma delle infrastrutture strategiche. 2.4. «Grandi Stazioni S.p.a.» istituira' una gestione separata per ciascuno dei parcheggi inclusi nei progetti definitivi approvati con la presente delibera e, al termine del primo anno solare di gestione, presentera' un rendiconto analitico, asseverato da RFI, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a questo Comitato. Qualora l'entita' degli utili ritratti dalla gestione del complesso dei parcheggi risulti superiore a quella stimata nella convenzione con RFI questo Comitato stesso valutera' le misure da adottare, eventualmente provvedendo anche ad individuare ulteriori opere, utili per una piu' efficiente gestione degli edifici di stazione, da realizzare con i proventi eccedenti. 3. Clausole finali. 3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo. 3.2. Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato. 3.3. Il medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata. 3.4. In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, i previsti bandi di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovranno contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2 che del pari forma parte integrante della presente delibera. In analogia a quanto previsto dall'art. 9, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005, nel bando di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra, un'aliquota forfetaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento. 3.5. Il CUP, assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera. Roma, 6 aprile 2006 Il Presidente Berlusconi Il segretario del CIPE Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 9