IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
Premessa.
    L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto
1991  prevede  la  possibilita'  per  l'Osservatorio nazionale per il
volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti,
anche   in   collaborazione   con   enti  pubblici  territoriali,  da
organizzazioni  di  volontariato e destinati a fronteggiare emergenze
sociali  e  a  favorire  l'applicazione  di  avanzate  metodologie di
intervento.
  Tenuto  conto  di quanto previsto nell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il presente provvedimento stabilisce:
    i requisiti soggettivi delle associazioni proponenti;
    i   requisiti   oggettivi   per   la  presentazione  di  progetti
sperimentali per l'anno 2006;
    le   priorita'   e   i   criteri   di   valutazione   individuati
dall'osservatorio,   a  cui  fare  riferimento  nella  selezione  dei
progetti presentati.
1. Requisiti soggettivi.
  Possono  richiedere  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei
progetti  indicati  in premessa le organizzazioni di volontariato che
siano   legalmente  costituite  da  almeno  due  anni  alla  data  di
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e,  a pena di decadenza, per tutta la durata di
attuazione del progetto finanziato, e risultino regolarmente iscritte
nei  registri  regionali  del  volontariato,  di cui all'art. 6 della
legge  11 agosto  1991,  n.  266  e alle leggi e delibere regionali e
provinciali attuative della predetta legge quadro.
  I progetti possono essere presentati da:
    1) singole associazioni di volontariato;
    2) piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.
  Ciascuna  organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione,
in forma singola od associata, piu' di un progetto.
  In  caso  di  collaborazioni con enti locali la responsabilita' del
progetto e' comunque dell'associazione proponente.
  Nella ipotesi di cui al punto 2):
    tutte  le organizzazioni di volontariato devono essere legalmente
costituite  da  almeno  due  anni  alla  data  di pubblicazione della
presente   direttiva   ed   iscritte   nei   registri  regionali  del
volontariato;
    qualora  il  progetto  proposto  venga  ammesso al finanziamento,
dovra'   essere   indicata  l'associazione  capofila  alla  quale  le
organizzazioni  co-attuatrici  devono  conferire la rappresentanza ai
fini del progetto mediante formale atto di procura legale.
  I   progetti   dovranno   essere   realizzati   direttamente  dalle
organizzazioni proponenti.
  Per   la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  dalla  presente
direttiva non sono ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo nei casi
di  attivita' ritenute essenziali, non realizzabili dall'associazione
proponente  per  mancanza  di  risorse  interne,  e  previa esplicita
autorizzazione  formale  da  parte  della  divisione III Volontariato
della  Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le
Formazioni Sociali.
2. Requisiti oggettivi e priorita'.
2.1. Ambiti operativi e durata.
  Per  l'anno  2006 i progetti devono riguardare l'ambito del disagio
sociale,  anche  con  l'eventuale  coinvolgimento degli Enti pubblici
territoriali, nonche' del terzo settore per favorire l'introduzione e
la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
  I   progetti   dovranno   possedere   una  o  piu'  delle  seguenti
caratteristiche:
    1)  innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla
tipologia   di   intervento   e   alla   realizzazione  di  attivita'
caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
    2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto
modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in
altri contesti territoriali;
    3) creazione  di  sinergie  e costituzione di reti e collegamenti
fra   soggetti   del   volontariato   e   del  terzo  settore,  e  di
collaborazione  con  enti  locali,  enti  pubblici, soggetti privati,
imprese e sindacati.
  Gli   elementi   indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente illustrati nell'ambito della descrizione del progetto.
  Sara' data priorita' ai progetti concernenti:
  A.  nuove  metodologie  tese  al  contrasto  e alla prevenzione del
disagio  minorile  e  giovanile,  incluso  quello relativo ai giovani
immigrati e agli anziani;
  B. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani,
minori,   soggetti   con   scarso   livello   di   reddito,  famiglie
monoparentali e in difficolta', persone senza fissa dimora, nomadi ed
immigrati,  detenuti  ed  ex  detenuti,  malati terminali, alcolisti,
persone  con  disabilita'  fisica,  sensoriale  e  mentale  ed i loro
genitori   e  familiari,  etc.)  e/o  creazione/sviluppo  di  servizi
territoriali  in  grado  di  contribuire  a  sostenere  i  fabbisogni
espressi dalle categorie suddette;
  C.   promozione   di   forme   di  volontariato  che  prevedano  la
partecipazione   dei  giovani,  ivi  compresi  i  giovani  immigrati,
sviluppando  in  tal  modo  esperienze  educative,  di coinvolgimento
sociale e di integrazione giovanile.
  In  riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  13  della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
    a) progetti    attinenti    la    materia    della   cooperazione
internazionale  allo  sviluppo,  che  ricadono nella disciplina della
legge n. 49/1987;
    b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
  Le   iniziative  progettuali  proposte  non  possono  avere  durata
superiore  a  dodici  mesi,  con  decorrenza  dalla  data  comunicata
dall'organizzazione      di      volontariato     all'amministrazione
successivamente   alla  conferma  dell'avvenuta  registrazione  della
convenzione.
2.2. Indicazioni relative ai costi.
  Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero
risultare,  come  per  lo scorso anno, pari a circa Euro 1.000.000,00
complessivi.
  Tuttavia,   una  piu'  precisa  determinazione  dell'ammontare  del
finanziamento  sara'  possibile  soltanto  all'esito delle procedure,
tuttora   in   corso,  di  imputazione  contabile  di  dette  risorse
finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.
  L'amministrazione  si  riserva  di  rendere noto tale ammontare sul
sito   del  Ministero,  costituendo  tale  adempimento  comunicazione
formale a tutti gli effetti.
  Il   costo   complessivo   di   ciascun   progetto,   a   pena   di
inammissibilita', non potra' superare l'ammontare complessivo di Euro
50.000,00.
  L'organizzazione  di  volontariato  proponente  deve  concorrere in
misura  non  inferiore  ad  almeno  il  10% del costo complessivo del
progetto,  specificando  dettagliatamente le fonti da cui derivano le
risorse  stesse  (ad  esempio: quote associative, donazioni, introiti
legati  all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di
ammortamento  delle  strutture,  dei servizi, delle attrezzature, del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico
obbligo  deve  essere  indicato nella domanda di finanziamento e deve
essere  riprodotto  nel  piano  economico,  a conferma della concreta
capacita'   dell'organizzazione   di  sostenere  l'impegno  economico
connesso alla realizzazione del progetto proposto.
  I  costi  previsti  per  le  risorse  umane  (personale dipendente,
consulenti  esterni,  ivi  compresi  i  costi  relativi  al personale
addetto  alle  pulizie,  nonche' i rimborsi delle spese del personale
interno  ed esterno), coinvolte in qualsiasi fase della realizzazione
del  progetto,  non devono superare il 30% dell'ammontare complessivo
del   costo   del   progetto,   ivi   comprese   eventuali  spese  di
progettazione.
  Le  spese  per  attrezzature,  materiale  didattico  e materiale di
consumo  devono  essere contenuti entro l'importo massimo del 15% del
costo complessivo del progetto.
  Rimane  comunque  esclusa  dai  costi  finanziari del progetto ogni
spesa non riconducibile ad attivita' prevista nel progetto.
  Costi   generali   (affitto,  acqua,  luce,  telefono,  ecc.),  che
costituiscono   spese  per  il  finanziamento  dell'intera  struttura
potranno  essere  imputati  al  progetto  in  quota  parte (e non per
l'intero  costo  sostenuto), attraverso una modalita' di ripartizione
percentuale  commisurata  all'utilizzazione  della  struttura  per il
progetto.
  Il  legale  rappresentante dell'associazione proponente o, nel caso
in   cui   il   progetto   sia  presentato  congiuntamente  ad  altre
organizzazioni,  dell'associazione  capofila  dichiarera',  sotto  la
propria responsabilita', che il progetto non e' stato gia' oggetto di
finanziamento  da  parte  di  altri  fondi  pubblici;  dovra' inoltre
indicare  l'eventuale  co-finanziamento, che non e' cumulabile con il
costo  totale  del  progetto  e  non  puo'  costituire la quota parte
dell'ente  proponente  e  capofila, precisandone la specifica fonte e
quota pubblica e/o privata.
3. Presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti.
3.1. Modalita' di presentazione.
  La  domanda  di  finanziamento  di cui alla presente direttiva deve
essere    compilata,   su   carta   semplice,   secondo   lo   schema
esemplificativo  annesso  alla presente direttiva (allegato 1) e deve
essere  corredata da uno specifico elaborato progettuale (allegato 2)
e da un piano economico (allegato 3).
  La  domanda  di  finanziamento,  recante  sulla  busta  la  dizione
«Progetto  sperimentale  volontariato  - direttiva 2006», deve essere
indirizzata  e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento
o  a  mezzo  corriere,  al  Ministero  della  solidarieta'  sociale -
Direzione  generale  per  il  Volontariato,  l'Associazionismo  e  le
Formazioni  Sociali  -  Osservatorio  nazionale per il Volontariato -
Divisione  III  Volontariato  -  via  Fornovo  n.  8 - 00192 Roma. Le
domande  spedite dovranno pervenire al predetto indirizzo entro e non
oltre  il  termine  di  trentacinque giorni dalla pubblicazione della
presente   direttiva   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.  Il  suindicato  termine, qualora coincidente con un giorno
non  lavorativo,  si  intende  differito  al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.
  La  domanda  di  finanziamento  puo' essere, altresi', presentata a
mano    presso   la   direzione   generale   per   il   volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali, divisione III, al medesimo
indirizzo,  entro  e  non  oltre le ore 12 del giorno di scadenza del
predetto  termine.  Per  la  presentazione  diretta  delle domande di
finanziamento  l'ufficio competente sara' aperto dalle ore 9 alle ore
12 dei giorni feriali, escluso il sabato.
  La  data  di  acquisizione delle domande e' stabilita e comprovata,
nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla divisione III
della direzione generale del volontariato e nel caso di presentazione
diretta,  dalla  ricevuta  rilasciata  dalla  suddetta  divisione con
l'indicazione  della  data  e  dell'ora  di  consegna. Non fa fede il
timbro postale di spedizione.
  L'amministrazione   e'   esonerata   da  ogni  responsabilita'  per
eventuali ritardi di recapito della domanda spedita.
  La domanda dovra':
    1)  essere  presentata  da parte di un'organizzazione che abbia i
requisiti soggettivi precedentemente indicati;
    2)   essere   redatta  e  compilata  secondo  lo  schema  di  cui
all'allegato  1  della  presente  direttiva e sottoscritta dal legale
rappresentante   del   soggetto  o  dei  soggetti  proponenti,  nella
consapevolezza  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.  76  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000, in caso di
falsita' in atti o dichiarazioni mendaci;
    3) essere   corredata   dal   progetto   per  cui  si  chiede  il
finanziamento (avente i requisiti oggettivi sopraindicati, redatto in
formato  sia cartaceo sia elettronico, conformemente al formulario di
cui   all'allegato   2   comprensivo   del  piano  economico  di  cui
all'allegato  3,  unitamente  ad  una dichiarazione di autenticita' e
veridicita'  delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale
rappresentante;
    4) contenere     copia     conforme     dell'atto     costitutivo
dell'associazione   e   dello   statuto,   comprensivi  di  eventuali
integrazioni  (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3,
della legge n. 266/1991);
    5) contenere  copia conforme dell'atto di iscrizione nel registro
generale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della
legge  n.  266/1991 e dichiarazione resa dal legale rappresentante da
cui  risulti  il permanere - alla data di presentazione della domanda
di   finanziamento   -  dell'iscrizione  nel  registro  generale  del
volontariato nella regione o provincia ove ha sede l'associazione;
    6) contenere   copia   conforme   dell'atto  da  cui  risulti  il
conferimento dei poteri al legale rappresentante;
    7)   contenere   copia   del   documento   di   riconoscimento  e
dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, attestante di non avere precedenti giudiziari
tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 313/2002 e di non avere in corso
procedimenti  penali;  in caso contrario, dovranno essere indicate le
condanne  riportate  e  la  relativa  sentenza, specificando anche se
siano  stati  applicati  amnistia,  indulto,  perdono giudiziale, non
menzione, nonche' i procedimenti penali pendenti;
    8)  contenere  una  dichiarazione  resa dal legale rappresentante
dell'associazione  dalla  quale risulti che lo stesso progetto non e'
oggetto  di  altri  finanziamenti  con  risorse  pubbliche  dirette o
indirette;
    9) contenere  una  dichiarazione,  resa dal legale rappresentante
dell'associazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del
progetto   eventualmente   co-finanziata  da  altre  associazioni  di
volontariato, da cooperative sociali, IPAB, fondazioni, enti pubblici
territoriali  o  altri  soggetti,  che non e' cumulabile con il costo
totale  del  progetto  e non puo' costituire la quota parte dell'ente
proponente e capofila;
    10) contenere   una   dichiarazione   del  legale  rappresentante
relativa   alla   natura  e  alle  origini  delle  risorse  a  carico
dell'associazione proponente (di cui al precedente punto 2.2);
    11) contenere  un'attestazione resa dal legale rappresentante, di
eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con
enti   pubblici   e/o  soggetti  privati  nel  quadro  del  progetto,
specificando ruolo/funzione nella realizzazione del progetto;
    12) contenere il curriculum dell'associazione di volontariato e i
curricula degli eventuali partner non istituzionali.
  In tutti i casi in cui e' richiesta la copia conforme all'originale
occorre   produrre  l'attestazione  di  conformita'  con  l'originale
scritta  alla  fine  della  copia,  a  cura  di un pubblico ufficiale
autorizzato,  il  quale deve altresi' indicare la data e il luogo del
rilascio,  il  proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonche'
apporre  la  propria  firma  per esteso ed il timbro dell'ufficio, il
numero  dei  fogli  impiegati apponendo la propria firma a margine di
ciascun foglio.
  In  alternativa il rappresentante legale dell'organismo associativo
puo'   esibire  l'originale  del  documento  all'ufficio  competente,
producendo  contestualmente  copia  al  funzionario  preposto, che ne
attestera'  la  conformita'  all'originale  ovvero puo' dichiarare la
conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento o
di   un'attestazione   (modelli   di   versamento,   ecc.)   mediante
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' anche apponendo
tale dichiarazione in calce alla copia stessa.
3.2 . Cause di inammissibilita'.
  Sono  inammissibili  e  non  verranno  prese  in  considerazione le
richieste di finanziamento:
    1)  non  redatte  e  compilate correttamente secondo gli allegati
della presente direttiva;
    2) prive della firma del legale rappresentante, se esplicitamente
richiesta;
    3)  prive  della  copia  conforme  dell'atto  in  cui  risulti il
conferimento dei poteri al legale rappresentante;
    4)  prive  della dichiarazione del legale rappresentante, resa ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,
attestante  di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili
nel  casellario  giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  313/2002  e di non avere in corso procedimenti penali
(di cui al precedente n. 7 del punto 3.1);
    5)  pervenute  o  consegnate  a mano oltre i termini previsti dal
precedente punto 3.1.;
    6)  presentate da associazioni di volontariato costituite da meno
di due anni;
    7)  prive  dell'attestazione dell'atto di iscrizione nel registro
generale  del  volontariato  nella  regione  o  provincia ove ha sede
l'associazione;   nonche'   della   dichiarazione   resa  dal  legale
rappresentante   da   cui   risulti  il  permanere  -  alla  data  di
presentazione  della  domanda  di  finanziamento - dell'iscrizione al
suddetto registro;
    8)    prive    della   copia   conforme   dell'atto   costitutivo
dell'associazione;
    9) prive della copia conforme dello statuto dell'associazione;
    10)   prive  del  piano  economico;  ovvero  corredato  da  piano
economico     incompleto     (senza     l'imputazione    dei    costi
dell'assicurazione  per  i  volontari,  per  i  destinatari  e  della
fideiussione) o non compilato secondo quanto previsto dalla direttiva
e dai relativi allegati;
    11)  prive della dichiarazione del legale rappresentante relativa
alla  natura  e alle origini delle risorse a carico dell'associazione
proponente;
    12)  con  un  costo  complessivo  del  progetto  superiore a Euro
50.000,00;
    13)   che   prevedono  costi  per  le  risorse  umane  (personale
dipendente,  consulenti  esterni,  ivi  compresi  i costi relativi al
personale  addetto  alle  pulizie,  nonche'  ai  rimborsi  spese  del
personale  interno  ed esterno) superiori al 30% del costo totale del
progetto, ivi comprese eventuali spese di progettazione;
    14)  che  prevedono  costi  per  i  beni  strumentali e materiale
didattico superiore al 15% del costo totale del progetto;
    15)  che  prevedano  una  richiesta  di finanziamento finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
    16)  che  prevedano  oneri  relativi  ad  attivita' promozionali,
seminari  e  convegni dell'organizzazione proponente non direttamente
connesse al progetto per cui si chiede il finanziamento;
    17)  che  prevedano  spese  per  l'ordinario  funzionamento  e la
gestione  dell'organizzazione, spese per le attrezzature o ogni altro
tipo  di  spesa  non  strettamente finalizzata alla realizzazione del
progetto;
    18)  prive della dichiarazione firmata dal rappresentante legale,
relativa  a  eventuali  ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati
(di cui al precedente n. 8 del punto 3.1);
    19)  prive  della attestazione, nel caso in cui il progetto venga
realizzato da piu' organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici
e/o  soggetti  privati,  del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di
esse  nella  realizzazione  del  progetto, nonche' della associazione
capofila  alla  quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscono la
rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
    20)  prive  del  curriculum dell'organizzazione di volontariato e
degli eventuali partner non istituzionali;
    21) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
    22)   relative  a  progetto  attinente  materia  di  cooperazione
internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
    23)   proposte  da  associazioni  che  non  hanno  presentato  le
relazioni  finali  per  progetti  finanziati dall'osservatorio e gia'
terminati;
    24)  comunque non conformi a indicazioni contenute nella presente
direttiva.
3.3. Valutazione dei progetti.
  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della  ammissibilita'  al
finanziamento  verra'  compiuta da una apposita commissione, nominata
dal  Presidente dell'osservatorio nazionale per il volontariato entro
il termine di acquisizione delle domande di cui al punto 3.1.
  Le  domande  pervenute  verranno  esaminate  sotto  il  profilo  di
ammissibilita'  e  successivamente si procedera' alla valutazione dei
progetti  dichiarati  ammissibili.  I criteri  sono individuati nella
seguente scheda di valutazione:

            ----> vedere tabella a pag. 9 del S.O. <----

  La  commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'osservatorio nazionale per il volontariato.
  Il  finanziamento per i progetti esaminati potra' essere totalmente
o   anche   parzialmente   corrispondente  alla  richiesta  formulata
dall'associazione proponente. Nella seconda ipotesi e' consentita una
rimodulazione   quantitativa   e   proporzionale   del  progetto,  da
concordare  con  l'amministrazione  erogante,  e comunque tale da non
compromettere il perseguimento delle finalita' previste.
  La  graduatoria  verra' riportata in un provvedimento del direttore
generale che sara' pubblicato sul sito Internet del Ministero.
  La  predetta graduatoria contiene l'elenco dei progetti nell'ordine
del   punteggio   decrescente,   attribuito   dalla   commissione  di
valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste
dalla presente direttiva.
  Per   quanto  riguarda  i  progetti  immediatamente  successivi  in
graduatoria  ritenuti  idonei,  ma  non  ammessi  a finanziamento per
esaurimento   delle  risorse  disponibili,  l'Amministrazione  potra'
procedere   alla   loro   inclusione   nell'iniziativa   sperimentale
denominata «Adotta un progetto», come descritta nel sito Internet del
Ministero.
  Non  sono  ritenuti  idonei,  e quindi finanziabili, i progetti che
riportino  un  punteggio  inferiore  al  40%  del  punteggio  massimo
ottenibile.
  Per  i  progetti  ammessi  a  finanziamento  le  organizzazioni  di
volontariato  potranno usufruire della consulenza gratuita dei centri
di  servizio  per  il  volontariato  (di  cui al decreto ministeriale
dell'8 ottobre  1997),  per  la  predisposizione  degli  atti formali
necessari  all'avvio  del  progetto  e  per  la predisposizione della
rendicontazione  del  progetto  stesso.  Al  fine  di rendere il piu'
efficace  possibile  il  supporto  alle associazioni di volontariato,
sara'  mantenuto  uno  stretto  collegamento  tra  il Ministero ed il
coordinamento nazionale CSV.Net, ed i restanti centri non aderenti.
3.4. Progetti ammessi al finanziamento.
  Alle  organizzazioni  di  volontariato  il  cui  progetto sia stato
dichiarato   ammissibile   al  finanziamento,  verra'  data  apposita
comunicazione   dalla  divisione  III  volontariato  della  direzione
generale per il volontariato.
  Le organizzazioni di volontariato ammesse a finanziamento dovranno,
entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla data di ricevimento della
suddetta  comunicazione, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno la seguente documentazione:
    certificato  penale  e  certificato  relativo a eventuali carichi
pendenti   del   rappresentante  legale  dell'organizzazione  che  ha
ottenuto il finanziamento;
    composizione       dell'attuale       organo      rappresentativo
dell'associazione;
    codice fiscale dell'organizzazione;
    estremi  del conto corrente bancario/postale (codice CAB e ABI) o
di altra forma per l'accreditamento della somma concessa;
    ultimo bilancio consuntivo dell'ente approvato;
    documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie  connesse  allo  svolgimento delle attivita', nonche' per la
responsabilita'  civile  verso  terzi dei volontari e dei destinatari
che prenderanno parte alle attivita' progettuali.
  Successivamente  alla  ricezione  e  alla  verifica della succitata
documentazione,  alle  associazioni verra' trasmessa una convenzione,
in  quadruplice  copia, dalla quale risulti l'impegno a realizzare il
progetto  nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con
l'indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.
  La   documentazione   e   la   successiva  convezione  firmata  dal
rappresentante  legale  dell'organizzazione  di  volontariato  dovra'
essere  inviata  a:  «Osservatorio  nazionale  per  il volontariato -
direzione  generale  per  il  volontariato,  l'associazionismo  e  le
formazioni sociali - Ministero della solidarieta' sociale - divisione
III  volontariato,  via  Fornovo  n.  8 - 00192 Roma», e recare sulla
busta  la  dizione  «Progetto  sperimentale  volontariato  ammesso  -
Direttiva 2006».
  Il  mancato  invio  o  l'invio  anche parziale della documentazione
richiesta  entro  il termine sopra indicato, comportera' la decadenza
dal  diritto  al  finanziamento.  In  entrambi  i casi citati, potra'
subentrare  nel  diritto  al finanziamento il progetto immediatamente
successivo  nella  graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla
commissione di valutazione.
3.5. Modalita' di erogazione del finanziamento.
  Il finanziamento verra' erogato in due fasi:
    la  prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad
un  massimo del 70% del finanziamento concesso, verra' versata previa
presentazione   del   progetto   esecutivo  e  di  apposita  garanzia
fideiussoria  di  cui  al successivo punto 5, e dopo la registrazione
della  convenzione  di  cui al precedente punto 3 presso i competenti
organi  di  controllo, tenuto conto della disponibilita' di cassa sul
competente capitolo di bilancio;
    la  seconda quota, pari al saldo, verra' versata al termine della
realizzazione   del   progetto   e   a  seguito  dell'esito  positivo
dell'accertamento   da  parte  dell'amministrazione  della  relazione
finale   sui   risultati   conseguiti  in  relazione  agli  obiettivi
programmati,  nonche' della rendicontazione delle spese sostenute per
l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi
di spesa.
4. Fideiussione.
  A  garanzia dell'anticipo richiesto (pari ad un massimo del 70% del
finanziamento  ministeriale complessivamente concesso al progetto) le
associazioni  beneficiarie  dovranno  stipulare apposita fideiussione
bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
  Tale  fideiussione,  che  costituisce costo imputabile al progetto,
deve   essere   presentata   dall'associazione  contestualmente  alla
richiesta  di  anticipo,  e costituisce condizione necessaria al fine
della erogazione del finanziamento.
  Il  rilascio della fideiussione e' previsto da parte degli Istituti
bancari  e  da  parte di intermediari finanziari non bancari iscritti
negli  elenchi  previsti  dal  decreto  legislativo  n.  385/1993,  e
specificatamente:
    1) elenco generale tenuto dall'ufficio italiano cambi (art. 106),
consultabile sul sito http://www.uic.it
    2) elenco  speciale  vigilato  dalla  Banca  d'Italia (art. 107),
consultabile nel sito http://www.bancaditalia.it
    3) elenco  delle  imprese  autorizzate da ISVAP all'esercizio nel
ramo cauzione, consultabile nel sito http://www.isvap.it
  La  fideiussione  bancaria  o  la polizza fideiussoria assicurativa
devono necessariamente contenere:
    a) la   clausola   della  formale  rinuncia  al  beneficio  della
preventiva  escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944,
secondo comma, del codice civile;
    b) la  previsione che, nel caso in cui l'amministrazione rilevi a
carico delle associazioni beneficiarie delle inadempienze legate alla
realizzazione del progetto, il fideiussore si impegni, rinunciando ad
opporre eccezioni, a pagare irrevocabilmente e senza indugio a fronte
di una semplice richiesta scritta da parte dell'amministrazione;
    c) l'esplicita   dichiarazione   della   permanenza   della  loro
validita',  in  deroga  all'art.  1957  del  codice  civile,  fino al
ventiquattresimo  mese successivo alla data di rendicontazione finale
e,  comunque,  fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo
da parte dell'amministrazione.
5. Controllo e monitoraggio.
  La  divisione  III  della  direzione  generale  per il volontariato
effettuera'   attivita'  di  controllo  e  monitoraggio,  secondo  la
normativa  nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti
saranno finanziati.
  Potranno  essere  formulati  quesiti  direttamente  alla  direzione
generale,  la  quale provvedera' a diffonderne la conoscenza nei casi
ritenuti di interesse generale.
  L'osservatorio  nazionale per il volontariato viene coinvolto nella
attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a finanziamento.
  Le  organizzazioni  di volontariato sono tenute ad inviare, a meta'
della  realizzazione delle attivita' progettuali, una relazione sullo
stato  di  avanzamento  del  progetto  accompagnata  da  un prospetto
riepilogativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento.
  In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati   non  conforme  alle  finalita'  della  presente  direttiva,
l'ufficio  competente  potra',  in  qualsiasi momento e previa visita
della commissione, disporre l'interruzione del progetto e revocare il
finanziamento.
  In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di
esso,   l'associazione   dovra'   provvedere  alla  restituzione  del
finanziamento    o   degli   acconti   di   finanziamento   percepiti
corrispondente alla parte del progetto approvato la cui utilizzazione
non e' documentata.
  Entro  trenta  giorni  dal  termine  delle attivita' progettuali le
organizzazioni  di  volontariato  invieranno alla divisione III della
direzione  generale  per il volontariato la relazione finale, nonche'
il  rendiconto  amministrativo  contabile sul costo complessivo delle
spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero
della    solidarieta'   sociale.   A   conclusione   della   verifica
l'amministrazione provvedera' ad erogare la rimanente quota parte del
finanziamento  e  rilascera'  la  dichiarazione  di  svincolo  per la
polizza fideiussoria.
    Roma, 21 settembre 2006
                                                 Il Ministro: Ferrero

Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 5, foglio n. 79