IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  come  modificato  dall'art.  1,  comma 380,  della  legge
23 dicembre   2005,   n.   266,   ove  si  prevede  che  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od  estero  nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a
breve,  medio  e  lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il
tasso  di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata,
l'importo  minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni
altra caratteristica e modalita';
  Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003,  ove  si definiscono gli obiettivi, i
limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo prevedendo  che  le  operazioni  stesse vengano disposte dal
direttore  generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della
direzione seconda del Dipartimento medesimo;
  Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il
direttore   generale  del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
direzione  seconda  del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  l° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
23 ottobre  2006  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 68.548 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti in data 21 giugno e 21 luglio 2006, con i
quali  e'  stata  disposta  l'emissione  delle prime tre tranches dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  2,10%  con  godimento 15 marzo 2006 e
scadenza   15 settembre  2017,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli
interessi,   all'andamento  dell'Indice  Armonizzato  dei  Prezzi  al
Consumo  nell'area  dell'euro  (IAPC),  con esclusione dei prodotti a
base  di  tabacco,  d'ora  innanzi  indicato,  ai  fini  del presente
decreto, come «Indice Eurostat»;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  quarta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  quarta  tranche  dei buoni del Tesoro
poliennali  2,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP Euroi») con
godimento   15 marzo   2006   e   scadenza  15 settembre  2017,  fino
all'importo  massimo  di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del
21 luglio  2006,  altresi' citato nelle premesse, recante l'emissione
della seconda e terza tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 21 luglio 2006.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto  dall'art.  6,  ultimo  comma, del  decreto  21 giugno 2006,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».
  La  prima  cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenute a scadenza, non verra' corrisposta.