L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio, assunta in data 21 luglio
1999,  con la quale e' stato istituito il Collegio di garanzia per la
disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di
assicurazione   e   di   riassicurazione   e  del  ruolo  dei  periti
assicurativi;
  Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come
modificato  dal  provvedimento  ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674,
recante  norme  di  organizzazione  e  funzionamento  del Collegio di
garanzia  per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione,
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei
periti assicurativi;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331
che   disciplina   la   procedura   di  applicazione  delle  sanzioni
disciplinari;
  Visto  il  regolamento  ISVAP  n. 2 del 9 maggio 2006, e successive
modifiche  ed  integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  concernente  la  determinazione dei
termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti;
  Visto  il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa  di  cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del codice
delle assicurazioni private;
  Ritenuta   la  necessita'  di  disciplinare  il  funzionamento  del
Collegio  di  garanzia  sui procedimenti disciplinari alla luce della
nuova normativa introdotta dal codice delle assicurazioni private;
  Vista   la   delibera  assunta  alla  riunione  del  Consiglio  del
19 ottobre   2006  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  presente
regolamento;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) «Collegio»:   il   Collegio   di   garanzia  sui  procedimenti
disciplinari   previsto   dall'art.   331   del  decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
    b) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
approvativo del codice delle assicurazioni private;
    c) «funzionario   responsabile»:  il  funzionario  della  Sezione
consulenza   legale   dell'ISVAP  responsabile  dell'istruttoria  del
procedimento  disciplinare  ai  sensi  del regolamento ISVAP n. 2 del
9 maggio  2006,  di  attuazione  degli  articoli 2  e  4  della legge
7 agosto 1990, n. 241;
    d) «imprese»:  le  imprese  di assicurazione o di riassicurazione
autorizzate,  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
    e) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel
registro   unico   elettronico   degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi   di   cui   all'art.   109  del  decreto  legislativo
7 settembre  2005,  n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
    f) «ISVAP   o   Autorita»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
    g) «periti  assicurativi»:  i  soggetti iscritti nel ruolo di cui
all'art.  157  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che
svolgono  l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli  a  motore  e  dei natanti, nonche', fino all'istituzione del
ruolo  previsto  dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo
nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166;
    h) «registro»:  il  registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    i) «Sezione  del  Collegio»: una delle articolazioni del Collegio
di  garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.