IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita' di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in  data 9 luglio 2003 dall'Impresa
Montanwerke  Brixlegg  con  sede  legale  in  P.O. 19-A-6230 Brixlegg
(Austria)   diretta   ad   ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato: Flowbrix;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: Rame;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  in  data 25 settembre 2006 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
    Montanwerke Brixlegg Aktiengesellschaft Brixlegg;
    Scam S.p.a. - Modena;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:
  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
cinque   fermo  restando  l'esito  delle  valutazioni  connesse  agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione, l'Impresa Montanwerke Brixlegg con sede legale in P.O.
19-A-6230  Brixlegg  (Austria) e' autorizzata a porre in commercio il
prodotto  fitosanitario Pericoloso per l'ambiente denominato Flowbrix
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate  nelle etichette
allegate al presente decreto.
  Il     prodotto     e'     confezionato     nelle     taglie    da:
10,100-0,2500,500-1-5-10-25.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa:
    Montanwerke    Brixlegg    Aktiengesellschaft   -   Brixlegg,   e
confezionato presso lo stabilimento dell'impresa:
    Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972
e 27 novembre 1990.
    Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12504.
  E'   approvata,   quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello