IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione
ed  esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera relativo
all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla compensazione
finanziaria  a  favore  dei  comuni  italiani  di  confine,  il quale
stabilisce  che  il  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto con il
Ministro  per  il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la
provincia   autonoma   di   Bolzano,  nonche'  i  comuni  frontalieri
interessati,  determinera',  annualmente, i criteri di ripartizione e
di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;
  Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
istituisce   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  nel
contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministero delle finanze;
  Visto  l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12 febbraio  1979,  n. 42 - che sostituisce
l'art.   31  della  convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione  Svizzera  del  9 marzo  1976  - con il quale e' stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di  uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini
ivi stabiliti;
  Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
                              Decreta:
  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani  di  confine,  a  titolo  di compensazione finanziaria, sono
determinati nel modo seguente.
                               Art. 1.
  I   presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono  alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2004 e 2005.