IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del  regolamento stessofigurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del Piemonte o Nocciola
Piemonte»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti   i  decreti  ministeriali  20 marzo  2002,  16 luglio  2002,
19 novembre  2002,  11 marzo  2003,  19 giugno 2003, 24 ottobre 2003,
4 marzo  2004,  7 luglio  2004,  19 ottobre  2004,  15 febbraio 2005,
21 giugno  2005,  20 ottobre  2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo  di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest
qualita'  - Soc. coop. a r.l., con decreto ministeriale 26 marzo 1999
e' stata prorogata fino al 9 novembre 2006;
  Considerato   che   il  Consorzio  valorizzazione  e  tutela  della
«Nocciola  del  Piemonte» con nota del 12 marzo 2002 ha comunicato di
confermare  I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a
r.l.,  quale  organismo di controllo e di certificazione ai sensi del
citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Nocciola
del  Piemonte o Nocciola Piemonte» anche nella fase intercorrente tra
la  scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa,
al fine di consentire all'organismo «Nocciola del Piemonte o Nocciola
Piemonte» la predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 26 marzo 1999,
fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione
all'organismo  di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' -
Soc. coop. a r.l.;
  Considerato  che con regolamento (CE) n. 464/2004 del 12 marzo 2004
sono  stati modificati alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del
disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta
«Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;
  Considerato che l'art. 8, lettera c) del disciplinare di produzione
della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte  o
Nocciola     Piemonte»     stabilisce     che    la    valorizzazione
dell'utilizzazione   della   stessa  nel  preparato  alimentare  deve
avvenire  citando  in  qualunque  punto  dell'etichetta  la  dicitura
prodotto ottenuto con «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;
  Considerato  che il Consorzio di tutela «Nocciola del Piemonte» con
decreto   ministeriale  4 dicembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 e'
stato  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 15  della legge
21 dicembre  1999,  n.  526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste  dal  medesimo  comma sulla  indicazione geografica protetta
«Nocciola   del   Piemonte   o   Nocciola  Piemonte»  registrata  con
regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996;
  Considerato  che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla
lettera c)   dell'art.   8   del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del Piemonte o Nocciola
Piemonte»  verra'  svolta  dal  Consorzio  di  tutela  «Nocciola  del
Piemonte»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord
ovest  qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l., con sede in Moretta (Cuneo),
piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n.  82, con decreto 26 marzo 1999, ad
effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta
«Nocciola   del   Piemonte   o  Nocciola  Piemonte»,  registrata  con
regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con
decreti ministeriali 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002,
11 marzo   2003,  19 giugno  2003,  24 ottobre  2003,  4 marzo  2004,
7 luglio  2004,  19 ottobre  2004,  15 febbraio 2005, 21 giugno 2005,
20 ottobre  2005,  7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, e' ulteriormente
prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.