IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre,  della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del
Lazio»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti  ministeriali  29 novembre  2005, 10 marzo 2006 e
21 giugno 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale
rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  «Agroqualita' -
Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a
r.l.»,  con  decreto del 18 dicembre 2002, e' stata prorogata fino al
13 novembre 2006;
  Considerato  che il Consorzio si tutela del «Carciofo Romanesco del
Lazio»  con  nota  del  14  aprilee  2004 ha comunicato di confermare
Agroqualita'   -   Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.  l.  quale  organismo  di  controllo  e di
certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Carciofo
Romanesco  del  Lazio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di
consentire    all'organismo   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la
certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.»  la
predisposizione del piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  18 dicembre 2002, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo «Agroqualita' - Societa'
per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con
sede  in  Roma, via Montebello n. 8, con decreto 18 dicembre 2002, ad
effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta
«Carciofo  Romanesco del Lazio» registrata con il regolamento (CE) n.
2066/2002   del   21 novembre   2002,   gia'  prorogata  con  decreti
ministeriali  29 novembre  2005,  10 marzo  2006 e 21 giugno 2006, e'
ulteriormente  prorogata  fino  all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso.