IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»;
  Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito
dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene
apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle
denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visti  i  decreti  ministeriali  29 novembre  2005, 10 marzo 2006 e
21 giugno 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale
rilasciata  all'organismo  di controllo denominato «Check Fruit Srl»,
con  decreto  ministeriale  del  12 dicembre 2002, e' stata prorogata
fino al 6 novembre 2006;
  Considerato  che il Consorzio per la tutela dell'Arancia di Sicilia
con nota del 7 novembre 2005 ha comunicato di confermare «Check Fruit
Srl»,  quale  organismo di controllo e di certificazione ai sensi del
citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la  indicazione  geografica protetta «Arancia
Rossa  di  Sicilia»  anche  nella  fase intercorrente tra la scadenza
della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di
consentire  all'organismo  «Check  Fruit Srl», la predisposizione del
piano di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  12 dicembre 2002, fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo di controllo «Check Fruit Srl»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«Check  Fruit  Srl»,  con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24,
con  decreto  12 dicembre  2002,  ad  effettuare  i  controlli  sulla
indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» registrata
con  il  regolamento  della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno
1996,  gia'  prorogata  con decreti 29 novembre 2005, 10 marzo 2006 e
21 giugno  2006,  e'  ulteriormente prorogata fino all'emanazione del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.