IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il decreto ministeriale del 26 maggio 2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
139 del 16 giugno 2004 relativo alla protezione transitoria accordata
a  livello  nazionale  alla denominazione Casatella Trevigiana per la
quale  e'  stata  inviata  istanza  alla  Commissione  europea per la
registrazione come denominazione di origine protetta;
  Visto  il  decreto ministeriale del 3 aprile 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 89
del  15 aprile  2006  che  riserva  la  protezione nazionale a titolo
transitorio  accordata con il suddetto decreto del 26 maggio 2004, al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso  all'organo  comunitario  con nota del 24 novembre 2005, n.
66715 e allegato al decreto stesso;
  Visto  il  decreto ministeriale del 3 agosto 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
185  del  10 agosto 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo
transitorio  accordata con il suddetto decreto del 26 maggio 2004, al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso  all'organo comunitario con nota del 2 agosto 2006 n. 64843
e allegato al decreto stesso;
  Considerato   che  il  soggetto  richiedente  la  registrazione  su
indicazione  dei  servizi  della  Commissione  ha  ritenuto opportuno
modificare il suddetto disciplinare di produzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra
indicato  e  trasmesso  al competente organo comunitario con nota del
17 ottobre 2006, numero di protocollo n. 66165;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con  decreto  26 maggio 2004, alla denominazione Casatella Trevigiana
e'  riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto
ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso
all'organo  comunitario  con  nota  del  17 ottobre  2006,  numero di
protocollo n. 66165 e qui allegato.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 20 ottobre 2006

                                      Il direttore generale: La Torre