IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  25 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione
in  commercio  di  prodotti  fitosanitari,  nonche'  la circolare del
10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del
23 giugno  1995),  concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme
in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' del 15 marzo 1996
(Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente
semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in
applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare,
l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i
prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle direttive numeri 1999/45 CE e 2001/60/CE relative
alla   classificazione,   all'imballaggio   e  all'etichettatura  dei
preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 21 aprile 2006 dall'impresa
I.Q.V.   Italia   S.r.l.   intesa   ad  ottenere  l'autorizzazione  a
all'immissione  in  commercio  del  prodotto fitosanitario denominato
«Verderame  20 DF» uguale al prodotto di riferimento denominato Bordo
20  Micro  registrato  al  n. 11979 con D.D. in data 27 novembre 2003
dell'impresa I.Q.V. del Valles - Barcellona;
  Rilevato  che  la  verifica  tecnico-amministrativa dell'ufficio ha
accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle
semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale
15 marzo 1996 e in particolare che:
    il prodotto e' uguale al prodotto di riferimento denominato Bordo
20 Micro dell'impresa I.Q.V. del Valles - Barcellona;
    non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di  valutazione  dopo il
rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
    sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione
di riferimento;
  Rilevato  pertanto che non e' richiesto il parere della Commissione
consultiva  per  i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
  Accertato che la classificazione del preparato denominato Verderame
20 DF e' conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65;
  Ritenuto  di limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di
scadenza  del  prodotto  di  riferimento  sopra  citato,  fatto salvo
l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno
stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza
attiva Rame;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino al 27 novembre
2013 l'impresa I.Q.V. Italia S.r.l., con sede in Fiano Romano (Roma),
via  del  Progresso n. 2, e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato VERDERAME
20  DF, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta
allegata al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da:   kg
0,2-0,4-0,8-l-4-5-8-10-16-25.
  Il  prodotto  in  questione  e'  importato in confezioni pronte per
l'impiego  dall'impresa estera: I.Q.V. Industrias Quimicas del Valles
s.a. - Mollet del Valles, Barcellona (Spagna).
  La  composizione del prodotto in questione e le relative confezioni
e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13261.
  Sono  approvate  e  fanno  parte integrante del presente decreto le
etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in
commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 20 ottobre 2006

                                      Il direttore generale: Borrello